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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17562/2025

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INANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22620/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla piazza del Popolo n. 18; –controricorrenti e ricorrenti incidentali– Ordinanza interlocutoria avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 49/04/2015, depositata il 25 febbraio 2015; udita la relazione della causa, nell’adunanza camerale del 6 giugno 2025,del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con avviso di accertamento n.

TR403T1009936/2010 l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2005, aumentandolo da € 136.738,00 ad € 496.488,00.

Tale accertamento scaturiva dalla ritenuta inattendibilità dei valori degli immobili ceduti dichiarati negli atti di compravendita immobiliare per notaio Ventriglia del 22 luglio 2005, n. rep. 52035, 52036, 52037, 52038, con i quali la società aveva venduto ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e rispettivi coniugi e figli una porzione del fabbricato allo stato grezzo realizzato dalla suddetta [OSCURATO:SOCIETA]., consistente in una serie di unità immobiliari, ed in particolare in n. 8 appartamenti cat.

A/2, n. 2 locali commerciali cat.

C/1, n. 8 garage cat.

C/6, n. 5 magazzini cat.

C/2 e n. 8 posti auto esterni.

A tale avviso di accertamento seguivano ulteriori avvisi di accertamento per redditi da capitale ai soci detentori di partecipazioni, e cioè Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Proposti distinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia questa, con sentenza n. 37/01/2012, depositata il 20 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarava l’estinzione della controversia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo tale società definito la propria posizione avvalendosi della definizione delle liti fiscali di cui all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; accoglieva i ricorsi proposti dalla Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Interposto appello principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 49/04/2015, pronunciata il 26 novembre 2012 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], e dichiarava estinto il giudizio per i soci per intervenuto condono, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono altresì ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.

5. A seguito di ordinanza interlocutoria, determinata dalla presentazione di istanza di sospensione per adesione alla definizione agevolata, la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 6 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] Occorre rinviare a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio in considerazione della necessaria trattazione congiunta, alla luce della stretta connessione esistente, con quello iscritto al n.

RG 15564/2016 (avente ad oggetto la sentenza della CTR resa sulla domanda di revocazione della medesima sentenza oggetto del presente giudizio e ove è stato emesso decreto di estinzione per definizione agevolata a seguito del quale poi l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di fissazione di udienza) nonché con quello iscritto al n. 23198/2023 (avente ad oggetto il ricorso erariale inteso alla revocazione del decreto di estinzione emesso nel proc. n.

RG 15564/2016).

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i giudizi iscritti ai nn. 15564/2016 e 23198/2023.

Dispone acquisirsi il fasc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22620/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla piazza del Popolo n. 18; –controricorrenti e ricorrenti incidentali– Ordinanza interlocutoria avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 49/04/2015, depositata il 25 febbraio 2015; udita la relazione della causa, nell’adunanza camerale del 6 giugno 2025,del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. TR403T1009936/2010 l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2005, aumentandolo da € 136.738,00 ad € 496.488,00. Tale accertamento scaturiva dalla ritenuta inattendibilità dei valori degli immobili ceduti dichiarati negli atti di compravendita immobiliare per notaio Ventriglia del 22 luglio 2005, n. rep. 52035, 52036, 52037, 52038, con i quali la società aveva venduto ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e rispettivi coniugi e figli una porzione del fabbricato allo stato grezzo realizzato dalla suddetta [OSCURATO:SOCIETA]., consistente in una serie di unità immobiliari, ed in particolare in n. 8 appartamenti cat. A/2, n. 2 locali commerciali cat. C/1, n. 8 garage cat. C/6, n. 5 magazzini cat. C/2 e n. 8 posti auto esterni. A tale avviso di accertamento seguivano ulteriori avvisi di accertamento per redditi da capitale ai soci detentori di partecipazioni, e cioè Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Proposti distinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia questa, con sentenza n. 37/01/2012, depositata il 20 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarava l’estinzione della controversia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo tale società definito la propria posizione avvalendosi della definizione delle liti fiscali di cui all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; accoglieva i ricorsi proposti dalla Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Interposto appello principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 49/04/2015, pronunciata il 26 novembre 2012 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], e dichiarava estinto il giudizio per i soci per intervenuto condono, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono altresì ricorso incidentale, sulla base di tre motivi. 5. A seguito di ordinanza interlocutoria, determinata dalla presentazione di istanza di sospensione per adesione alla definizione agevolata, la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 6 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] Occorre rinviare a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio in considerazione della necessaria trattazione congiunta, alla luce della stretta connessione esistente, con quello iscritto al n. RG 15564/2016 (avente ad oggetto la sentenza della CTR resa sulla domanda di revocazione della medesima sentenza oggetto del presente giudizio e ove è stato emesso decreto di estinzione per definizione agevolata a seguito del quale poi l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di fissazione di udienza) nonché con quello iscritto al n. 23198/2023 (avente ad oggetto il ricorso erariale inteso alla revocazione del decreto di estinzione emesso nel proc. n. RG 15564/2016). P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i giudizi iscritti ai nn. 15564/2016 e 23198/2023. Dispone acquisirsi il fasc