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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33985/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 28 gennaio 2022, la Corte d'appello di Messina ha confermato l'assoluzione del medesimo, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto, dal reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici (art. 186, comma 7, Cod.

Strada) contestato come commesso in data 25 giugno 2017.

Premettendo di avere interesse al ricorso in relazione all'iscrizione della sentenza sul certificato del Casellario giudiziale, il ricorrente formula tre motivi di lagnanza.

1.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere, la Corte di merito, omesso di confrontarsi con il motivo d'appello con il quale il deducente argomentava l'assenza di un rifiuto a sottoporsi all'esame.

Riportando testualmente il motivo che assume non considerato nella sentenza impugnata, il ricorrente evidenzia come non vi fosse alcun deliberato intento di sottrarsi alla misurazione etilometrica: egli intendeva unicamente mettersi in contatto telefonico con i familiari per chiedere consiglio sul da farsi; i militari, che avevano acconsentito a tale richiesta di supporto telefonico, avevano interpretato il ritardo come un comportamento ostruzionistico; ed inoltre non avevano dato al Cilia l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ciò che sarebbe stato necessario per il ricorrente onde potersi determinare consapevolmente.

Contesta poi il deducente l'affidamento indotto dagli operanti sulla sua facoltà di rapportarsi con i familiari: il consenso inizialmente prestato da costoro é stato arbitrariamente revocato; oltretutto il Cilia si era già regolarmente sottoposto al c.d. pre-test, che aveva dato esito negativo, e perciò si era rifiutato di firmare il verbale ove invece si affermava che egli si sarebbe sottratto anche a tale accertamento.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale in relazione al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att.

Cod. proc. pen.: la circostanza, che non é sicuramente frutto di una svista, é accertabile in base alla lettura del verbale di contestazione, ed é stata tempestivamente eccepita dalla difesa.

La nullità di che trattasi, all'epoca dei fatti, era considerata configurabile dalla giurisprudenza di legittimità anche in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Sul punto il deducente ravvisa un contrasto di giurisprudenza, di cui riassume i termini.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla sospensione della prescrizione in conseguenza del rinvio dell'udienza del 25 gennaio 2019, in cui é stata data rilevanza alla richiesta di rinvio della difesa (che aveva interesse all'effettuazione dell'esame dell'imputato) e non si é considerato che vi era un'altra ragione di rinvio, costituita dall'assenza di un teste operante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile in tutti e tre i motivi dedotti.

1.1. Quanto al primo motivo, si osserva innanzitutto che la testuale riproduzione del motivo d'appello, riguardante le modalità della condotta del Cilia interpretata come rifiuto, ha trovato adeguata replica nella sentenza impugnata, in cui si é dato ampio spazio alla spiegazione di quanto avvenuto nell'occorso; e si ricorda che sono inammissibili i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Ma, in disparte tale questione, risulta evidente anche dalla stessa lettura del ricorso e dei relativi allegati che, a fronte della disponibilità degli operanti ad acconsentire al Cilia di telefonare ai familiari per chiedere consiglio, associata oltretutto all'avviso (dato verbalmente) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, l'odierno ricorrente prendeva tempo, pur essendo sollecitato a più riprese a sottoporsi all'esame.

L'interpretazione dell'atteggiamento del prevenuto come ostruzionistico, in quanto certamente non giustificabile con una reale esigenza e che certamente non poteva protrarsi nel tempo in modo indeterminato (anche in funzione del fatto che l'esigenza di affidabilità dell'accertamento etilonnetrico rendeva necessario che esso fosse posto in essere in maniera il più possibile ravvicinata al tempo in cui il conducente era alla guida), é pienamente in linea con l'indirizzo giurisprudenziale predominante e qui condiviso, secondo il quale il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolinnetrici, che integra il reato di cui all'art. 186, settimo comma, del codice della strada, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo - pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell'accertamento - attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico (Sez. 4, Sentenza n. 5409 del 27/01/2015,Avondo, Rv. 262162; Sez. 4, Sentenza n. 3202 del 12/12/2019, dep. 2020, Berton, Rv. 278025).

1.2. Quanto al secondo motivo, é in primo luogo appena il caso di osservare che, in realtà, é ormai granitico ed é qui condiviso - stante la stretta ed esclusiva funzionalità dell'avviso ex art. 114 disp.att. cod. proc. pen. all'effettiva esecuzione di un accertamento tecnico non ripetibile - l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore é funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, Sentenza n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4, Sentenza n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072; Sez. 4, Sentenza n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920).

Ma, a parte ciò, l'avviso de quo, benché non verbalizzato, risulta comunque dato verbalmente al ricorrente, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, che si diffonde ampiamente nell'illustrare le ragioni a sostegno di quanto riferito al riguardo dai militari operanti: e ciò soddisfa comunque le condizioni previste, a fini probatori, in ordine all'effettività dell'avviso medesimo, atteso che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, Sentenza n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976; Sez. 4, Sentenza n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169; Sez. 4, Sentenza n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro, Rv. 278027).

1.3. Infine, quanto al terzo motivo, l'espressa richiesta di rinvio avanzata dalla difesa ha legittimamente determinato la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3 cod.pen., indipendentemente dall'assenza di un teste a carico; ed anzi, la stessa lettura del verbale di udienza del 25 gennaio 2019 rende evidente che fu la stessa difesa, nel chiedere il rinvio, a precisare "anche con sospensione dei termini".

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 28 gennaio 2022, la Corte d'appello di Messina ha confermato l'assoluzione del medesimo, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto, dal reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici (art. 186, comma 7, Cod. Strada) contestato come commesso in data 25 giugno 2017. Premettendo di avere interesse al ricorso in relazione all'iscrizione della sentenza sul certificato del Casellario giudiziale, il ricorrente formula tre motivi di lagnanza. 1.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere, la Corte di merito, omesso di confrontarsi con il motivo d'appello con il quale il deducente argomentava l'assenza di un rifiuto a sottoporsi all'esame. Riportando testualmente il motivo che assume non considerato nella sentenza impugnata, il ricorrente evidenzia come non vi fosse alcun deliberato intento di sottrarsi alla misurazione etilometrica: egli intendeva unicamente mettersi in contatto telefonico con i familiari per chiedere consiglio sul da farsi; i militari, che avevano acconsentito a tale richiesta di supporto telefonico, avevano interpretato il ritardo come un comportamento ostruzionistico; ed inoltre non avevano dato al Cilia l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ciò che sarebbe stato necessario per il ricorrente onde potersi determinare consapevolmente. Contesta poi il deducente l'affidamento indotto dagli operanti sulla sua facoltà di rapportarsi con i familiari: il consenso inizialmente prestato da costoro é stato arbitrariamente revocato; oltretutto il Cilia si era già regolarmente sottoposto al c.d. pre-test, che aveva dato esito negativo, e perciò si era rifiutato di firmare il verbale ove invece si affermava che egli si sarebbe sottratto anche a tale accertamento. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale in relazione al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. Cod. proc. pen.: la circostanza, che non é sicuramente frutto di una svista, é accertabile in base alla lettura del verbale di contestazione, ed é stata tempestivamente eccepita dalla difesa. La nullità di che trattasi, all'epoca dei fatti, era considerata configurabile dalla giurisprudenza di legittimità anche in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Sul punto il deducente ravvisa un contrasto di giurisprudenza, di cui riassume i termini. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla sospensione della prescrizione in conseguenza del rinvio dell'udienza del 25 gennaio 2019, in cui é stata data rilevanza alla richiesta di rinvio della difesa (che aveva interesse all'effettuazione dell'esame dell'imputato) e non si é considerato che vi era un'altra ragione di rinvio, costituita dall'assenza di un teste operante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile in tutti e tre i motivi dedotti. 1.1. Quanto al primo motivo, si osserva innanzitutto che la testuale riproduzione del motivo d'appello, riguardante le modalità della condotta del Cilia interpretata come rifiuto, ha trovato adeguata replica nella sentenza impugnata, in cui si é dato ampio spazio alla spiegazione di quanto avvenuto nell'occorso; e si ricorda che sono inammissibili i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Ma, in disparte tale questione, risulta evidente anche dalla stessa lettura del ricorso e dei relativi allegati che, a fronte della disponibilità degli operanti ad acconsentire al Cilia di telefonare ai familiari per chiedere consiglio, associata oltretutto all'avviso (dato verbalmente) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, l'odierno ricorrente prendeva tempo, pur essendo sollecitato a più riprese a sottoporsi all'esame. L'interpretazione dell'atteggiamento del prevenuto come ostruzionistico, in quanto certamente non giustificabile con una reale esigenza e che certamente non poteva protrarsi nel tempo in modo indeterminato (anche in funzione del fatto che l'esigenza di affidabilità dell'accertamento etilonnetrico rendeva necessario che esso fosse posto in essere in maniera il più possibile ravvicinata al tempo in cui il conducente era alla guida), é pienamente in linea con l'indirizzo giurisprudenziale predominante e qui condiviso, secondo il quale il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolinnetrici, che integra il reato di cui all'art. 186, settimo comma, del codice della strada, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo - pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell'accertamento - attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico (Sez. 4, Sentenza n. 5409 del 27/01/2015,Avondo, Rv. 262162; Sez. 4, Sentenza n. 3202 del 12/12/2019, dep. 2020, Berton, Rv. 278025). 1.2. Quanto al secondo motivo, é in primo luogo appena il caso di osservare che, in realtà, é ormai granitico ed é qui condiviso - stante la stretta ed esclusiva funzionalità dell'avviso ex art. 114 disp.att. cod. proc. pen. all'effettiva esecuzione di un accertamento tecnico non ripetibile - l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore é funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, Sentenza n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4, Sentenza n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072; Sez. 4, Sentenza n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920). Ma, a parte ciò, l'avviso de quo, benché non verbalizzato, risulta comunque dato verbalmente al ricorrente, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, che si diffonde ampiamente nell'illustrare le ragioni a sostegno di quanto riferito al riguardo dai militari operanti: e ciò soddisfa comunque le condizioni previste, a fini probatori, in ordine all'effettività dell'avviso medesimo, atteso che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, Sentenza n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976; Sez. 4, Sentenza n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169; Sez. 4, Sentenza n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro, Rv. 278027). 1.3. Infine, quanto al terzo motivo, l'espressa richiesta di rinvio avanzata dalla difesa ha legittimamente determinato la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3 cod.pen., indipendentemente dall'assenza di un teste a carico; ed anzi, la stessa lettura del verbale di udienza del 25 gennaio 2019 rende evidente che fu la stessa difesa, nel chiedere il rinvio, a precisare "anche con sospensione dei termini". 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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