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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21506/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, giacché il reato ascritto al capo II) della sentenza stessa (art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011), non investito dall'appello, era ormai passato in giudicato all'atto della decisione della Corte territoriale, che non avrebbe così potuto rilevarne la prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Centofanti 71Arct,ixa 0.44 DEPOS![OSCURATO:PERSONA] oggi D 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, giacché il reato ascritto al capo II) della sentenza stessa (art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011), non investito dall'appello, era ormai passato in giudicato all'atto della decisione della Corte territoriale, che non avrebbe così potuto rilevarne la prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Centofanti 71Arct,ixa 0.44 DEPOS![OSCURATO:PERSONA] oggi D 2022