CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 45572/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino il 15 aprile 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Alessandria il 9 marzo 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva qualificata, commesso il 22 febbraio 2018, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenute le stesse equivalenti alle aggravanti, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia, ha eliminato la dichiarazione di delinquenza abituale e la conseguente applicazione di misura di sicurezza; con conferma quanto al resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 99, comma 4, cod. pen.) e mancanza di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva qualificata. I giudici di merito, infatti, ad avviso del ricorrente, si sarebbero limitati a richiamare il numero dei precedenti in giudicato dell'imputato e, dunque, un dato meramente formale, senza considerare però la - ritenuta - modestissima gravità del reato per cui è processo e la circostanza che sono trascorsi otto anni dal precedente più prossimo, così trascurando l'insegnamento offerto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 5-14 giugno 2007. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, censurando in maniera generica il dedotto vizio logico-giuridico concernente il riconoscimento della recidiva qualificata, atteso che il ricorrente non ha addotto alcun elemento specifico e concreto idoneo ad escludere l'affermata pericolosità sociale del prevenuto che fonda il giudizio alla base del riconoscimento della recidiva. In effetti il giudice di merito, sia pure con motivazione sintetica ma inequivocabile, ha ritenuto - sulla base di una valutazione di merito insindacabile in questa sede - che la pregressa condotta criminosa del prevenuto sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito, quale fattore criminogeno, alla commissione del reato "sub iudice". Rispetto a tale valutazione, parte ricorrente non ha offerto specifici elementi di segno contrario atti a delineare la manifesta illogicità della stessa o la erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., limitandosi a sostenere, in maniera meramente assertiva, la "modestissima gravità" del fatto, nonostante la condotta criminosa del ricorrente 'sia consistita - secondo quanto si evince dalle sentenze di merito - nell'usare violenza sulle cose e nel superare le casse di un negozio per tentare di impossessarsi di oggetto del valore commerciale di più di 300,00 euro. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] SalvaoS Dovere DE