CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29053/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771-01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv. 252974-01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); t considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il suddetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (cfr.: Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01); che, nella specie, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda la pag. 3); che, peraltro, le doglianze difensive non si confrontano con la complessità delle argomentazioni e, in particolare, con la negativa valorizzazione dei plurimi precedenti specifici (si veda la pag. 5) e, dunque, con la implicita motivazione sulla sussistenza del presupposto stativo di cui all'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. (cfr.: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushai, Rv. 266591-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.