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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 45666/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO C:ALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva, a sua volta, rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare in atto, ritenendo che non vi fossero elementi per la retrodatazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe offerto una motivazione apparente poiché non avrebbe adeguatamente valutato l'elemento nuovo allegato con l'appello, ovvero il fatto che vi era stata una dichiarazione di astensione dei componenti del collegio impegnato nel processo c.d.

"Reale", ritenuto in larga misura sovrapponibile al processo c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]", nell'ambito del quale era stata applicata la misura per la quale [OSCURATO:PERSONA] era attualmente detenuto.

La Corte d'appello si era limitata a rilevare che la dichiarazione ch astensione era stata generata da motivi di opportunità, ma non aveva alcuna influenza sull'identificazione di cause giustificative della invocata retrodatazione; si aggiungeva inoltre, che era stata omessa la valutazione delle intercettazioni precedenti alle 16:00 del 31 marzo 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse. 2.La condanna del ricorrente in relazione alle condotte - per le quali è stato sottoposto alla misura cautelare contestate - è divenuta definitiva in data 16 giugno 2023.

2.1. Il collegio riafferma che le questioni inerenti le misure cautelari perdono rilevanza quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto perché la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà.

Ne consegue che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l'interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l'impugnazione stessa è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228167). 2.11 ricorso, tenuto conto della condanna inflitta al ricorrente è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; per tale ragione, ritenuto assente ogni profilo di colpa, non condanna il ricorrente alle spese ed al pagamento dell'ammenda.

Si riafferma infatti che qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono ne' la condanna alle spese processuali ne' quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996 Vitale, Rv. 206168 - 01).

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alt' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO C:ALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva, a sua volta, rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare in atto, ritenendo che non vi fossero elementi per la retrodatazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe offerto una motivazione apparente poiché non avrebbe adeguatamente valutato l'elemento nuovo allegato con l'appello, ovvero il fatto che vi era stata una dichiarazione di astensione dei componenti del collegio impegnato nel processo c.d. "Reale", ritenuto in larga misura sovrapponibile al processo c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", nell'ambito del quale era stata applicata la misura per la quale [OSCURATO:PERSONA] era attualmente detenuto. La Corte d'appello si era limitata a rilevare che la dichiarazione ch astensione era stata generata da motivi di opportunità, ma non aveva alcuna influenza sull'identificazione di cause giustificative della invocata retrodatazione; si aggiungeva inoltre, che era stata omessa la valutazione delle intercettazioni precedenti alle 16:00 del 31 marzo 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse. 2.La condanna del ricorrente in relazione alle condotte - per le quali è stato sottoposto alla misura cautelare contestate - è divenuta definitiva in data 16 giugno 2023. 2.1. Il collegio riafferma che le questioni inerenti le misure cautelari perdono rilevanza quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto perché la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà. Ne consegue che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l'interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l'impugnazione stessa è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228167). 2.11 ricorso, tenuto conto della condanna inflitta al ricorrente è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; per tale ragione, ritenuto assente ogni profilo di colpa, non condanna il ricorrente alle spese ed al pagamento dell'ammenda. Si riafferma infatti che qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono ne' la condanna alle spese processuali ne' quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 Vitale, Rv. 206168 - 01). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alt' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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