Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 11689/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15292/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] REGIONE PUGLIA (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BARI n. 260 5/2019 depositata il 25/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella esattoriale notificatale il 28.1.2016 relativa alla pretesa della Regione Puglia del pagamento della tassa automobilistica evasa per il periodo da settembre 2009 ad agosto 2010 oltre sanzioni, interessi e spese, eccependo che la cartella era stata notificata dopo la scadenza del termine di prescrizione successivo alla notifica dell’atto di accertamento.

L’impugnazione veniva accolta in primo grado e, con la sentenza in epigrafe, anche in appello;

2. contro quest’ultima sentenza la Regione Puglia ricorre con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione del d.l. 30 dicembre 1982, n.953, art. 5 per avere la CTR ritenuto prescritto il credito con il decorso di tre anni diversamente da quanto stabilito dalla norma che richiede l’intero decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2945 cod. civ. per avere la CTR ritenuto che il termine dal quale aveva preso a decorrere il nuovo periodo prescrizionale coincideva con il giorno in cui l’avviso di accertamento era stato notificato invece che con il 60° giorno da quello in cui l’avviso era stato notificato così trascurando il fatto che l’azione esecutiva non è esercitabile prima del 60° giorno dalla notifica suddetta;

3. deduce la ricorrente che l’avviso di accertamento era divenuto definitivo il 23.2.2013, alla scadenza del 60° giorno da quello della notifica essendo in precedenza non definitivo perché impugnabile; che il termine prescrizionale triennale sarebbe spirato il 31.12.2016 alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso era divenuto definitivo; che il termine era stato quindi tempestivamente interrotto con la notifica della cartella in data 28.1.2016;

2. in riferimento alle proposte doglianze deve osservarsi quanto segue.

4.1. Il termine di cui si discute è quello relativo non all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione e cioè alla fase procedimentale che si colloca "a monte" di quella riscossiva ma proprio a quest’ultima fase.

L'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria manifesta - formalmente - la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale, determinando l'entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre la compiuta l'attuazione del rapporto tributario si realizza con la riscossione del relativo credito, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla prestazione oppure coattivo, mediante "ruolo".

Il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5 d.l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (v.

Cass. Sez.

Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario.

Gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 76, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, per i tributi locali).

La Corte, in tema di ICI, ha avuto modo di affermare "che la realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto (v.

Cass. sez. un. 17 maggio 2017, n. 12332, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio)" (Cass. 19 aprile 2018, n. 9749).

Da quanto precede discende che, “per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale” (così Cass. 24 agosto 2022, n.25204).

4.2. Il termine per l’accertamento -è stato precisato- “non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione,entro il nuovo termine di tre anni, dellatassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (v. tra altre, Cass. 8 febbraio 2008, n.3048; ; Cass. 9 maggio 2014, n.10067).

4.3. La Corte, con ordinanza 10 agosto 2022, n.24595, ha ritenuto che, “alla stregua del richiamato orientamento” -relativo al termine per l’accertamento-, essendo stato, nel caso, “l'avviso di accertamento notificato il 12 agosto 2014”, il termine di “prescrizione triennale viene a scadere il 31 dicembre 2017 con la conseguenza che detto termine è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento effettuata 17 novembre 2017”.

Peraltro la Corte, con ordinanza 1 aprile 2022, n.10641, ha anche ritenuto di confermare una decisione in cui era stato affermato che in un caso avente ad oggetto una intimazione di pagamento “la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell'atto stesso”;

5. ritiene il Collegio che la questione, sottesa alle doglianze, del termine, e segnatamente del dies a quo del termine, dato all’amministrazione, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, per l’esecuzione della pretesa impositiva, merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica di particolare rilevanza (art. 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15292/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] REGIONE PUGLIA (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 260 5/2019 depositata il 25/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella esattoriale notificatale il 28.1.2016 relativa alla pretesa della Regione Puglia del pagamento della tassa automobilistica evasa per il periodo da settembre 2009 ad agosto 2010 oltre sanzioni, interessi e spese, eccependo che la cartella era stata notificata dopo la scadenza del termine di prescrizione successivo alla notifica dell’atto di accertamento. L’impugnazione veniva accolta in primo grado e, con la sentenza in epigrafe, anche in appello; 2. contro quest’ultima sentenza la Regione Puglia ricorre con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione del d.l. 30 dicembre 1982, n.953, art. 5 per avere la CTR ritenuto prescritto il credito con il decorso di tre anni diversamente da quanto stabilito dalla norma che richiede l’intero decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2945 cod. civ. per avere la CTR ritenuto che il termine dal quale aveva preso a decorrere il nuovo periodo prescrizionale coincideva con il giorno in cui l’avviso di accertamento era stato notificato invece che con il 60° giorno da quello in cui l’avviso era stato notificato così trascurando il fatto che l’azione esecutiva non è esercitabile prima del 60° giorno dalla notifica suddetta; 3. deduce la ricorrente che l’avviso di accertamento era divenuto definitivo il 23.2.2013, alla scadenza del 60° giorno da quello della notifica essendo in precedenza non definitivo perché impugnabile; che il termine prescrizionale triennale sarebbe spirato il 31.12.2016 alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso era divenuto definitivo; che il termine era stato quindi tempestivamente interrotto con la notifica della cartella in data 28.1.2016; 2. in riferimento alle proposte doglianze deve osservarsi quanto segue. 4.1. Il termine di cui si discute è quello relativo non all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione e cioè alla fase procedimentale che si colloca "a monte" di quella riscossiva ma proprio a quest’ultima fase. L'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria manifesta - formalmente - la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale, determinando l'entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre la compiuta l'attuazione del rapporto tributario si realizza con la riscossione del relativo credito, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla prestazione oppure coattivo, mediante "ruolo". Il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5 d.l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario. Gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 76, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, per i tributi locali). La Corte, in tema di ICI, ha avuto modo di affermare "che la realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto (v. Cass. sez. un. 17 maggio 2017, n. 12332, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio)" (Cass. 19 aprile 2018, n. 9749). Da quanto precede discende che, “per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale” (così Cass. 24 agosto 2022, n.25204). 4.2. Il termine per l’accertamento -è stato precisato- “non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione,entro il nuovo termine di tre anni, dellatassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (v. tra altre, Cass. 8 febbraio 2008, n.3048; ; Cass. 9 maggio 2014, n.10067). 4.3. La Corte, con ordinanza 10 agosto 2022, n.24595, ha ritenuto che, “alla stregua del richiamato orientamento” -relativo al termine per l’accertamento-, essendo stato, nel caso, “l'avviso di accertamento notificato il 12 agosto 2014”, il termine di “prescrizione triennale viene a scadere il 31 dicembre 2017 con la conseguenza che detto termine è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento effettuata 17 novembre 2017”. Peraltro la Corte, con ordinanza 1 aprile 2022, n.10641, ha anche ritenuto di confermare una decisione in cui era stato affermato che in un caso avente ad oggetto una intimazione di pagamento “la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell'atto stesso”; 5. ritiene il Collegio che la questione, sottesa alle doglianze, del termine, e segnatamente del dies a quo del termine, dato all’amministrazione, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, per l’esecuzione della pretesa impositiva, merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica di particolare rilevanza (art. 3
Sentenza Cassazione n. 11689/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris