CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41289/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14334/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di furto in abitazione monoaggravato con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante speciale e sulla recidiva - è reiterativo e aspecifico in quanto contrasta, con enunciati del tutto generici, la corretta argomentazione della Corte di appello, legata sia alla mancata valenza positiva della confessione che al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva pluriaggravata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.