CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 7 settembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. e, con la recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, atteso che la Corte territoriale ha confermato la ricostruzione fattuale e il ragionamento logico-giuridico del Giudice di primo grado, precisando che l'immobile era abitato anche dal Rinaldi, che quindi fruiva dell'energia elettrica azionando gli apparati elettronici ivi esistenti, per cui la presenza dell'imputato nell'abitazione al momento degli accertamenti non era solo occasionale; - che il secondo motivo, diretto a contestare la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, che afferma, in tema di furto di energia elettrica, che sussiste l'aggravante di cui alla citata disposizione qualora la sottrazione dell'energia avvenga mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, atteso che in tal caso il flusso abusivo può essere generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888) - che il terzo motivo, nel ricorso erroneamente indicato come quarto, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche nonché la mancata riduzione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.