CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 36380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Milano qualificava come generico, ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., e, quindi, disattendeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano/Opera in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale gli era stato impedito di detenere nella camera di pernottamento un mazzo di carte da gioco. [OSCURATO:PERSONA] negava la configurabilità, al riguardo, di una posizione di diritto soggettivo, osservando come la diposizione della Direzione dell'Istituto derivasse dalla corretta applicazione del regolamento interno e della circolare ministeriale del 2 ottobre 2017, con riferimento all'elenco dei beni che il recluso ha la possibilità di detenere in cella. 2. Il condannato ha proposto reclamo, tramite il difensore di fiducia, al Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti a questa Corte. Il mezzo d'impugnazione deduce: erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis Ord. pen. e conseguente violazione del diritto di difesa; carenza di attività istruttoria necessaria ai fini del decidere; erronea interpretazione dell'art. 6 della Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017; mera afflittività del divieto e violazione dell'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 230/2000. In sintesi, secondo il ricorrente, la decisione dell'Amministrazione penitenziaria risulterebbe lesiva del suo diritto soggettivo alle attività culturali e ricreative, costituenti il "fondamento" del trattamento penitenziario e strumento di "estrinsecazione della personalità del detenuto"; proprio perché doveva essere tutelata una posizione di diritto soggettivo, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto procedere nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. Il ricorso fa, inoltre, leva sul tenore dell'art. 6 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, che, non contenendo un esplicito divieto di detenere carte da gioco, implicitamente ne consentirebbe la detenzione. Si lamenta, ancora, il mancato approfondimento istruttorio necessario per verificare che ad altri detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis fosse stato consentito di detenere in cella un mazzo di carte, come accaduto allo stesso AMATO presso la Casa circondariale di Tolmezzo. Si lamenta, infine, il carattere inutilmente afflittivo del divieto contestato, in quanto sganciato da effettive ragioni di sicurezza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (tra le più recenti, Sez. 1, n. 37298 del 24/6/2021, Mantiglia, Rv. 282010). 2. A convalidare l'assunto, deve rilevarsi che l'art. 6 ("Consegna e possesso di oggetti e generi") della Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 (contente le disposizioni relative alla organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975, n.354), invocato dal ricorrente, va necessariamente letto in collegamento con il successivo art. 11 della stessa circolare ("Attività in comune"). Tale norma colloca, invero, il gioco delle carte, per i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., quale è l'AMATO, nell'ambito dell'attività in comune di tipo culturale e ricreativo, prevedendo, fra l'altro, che le carte vengano sottoposte a controllo per individuare la presenza di eventuali segni, annotazioni e simboli su di esse ("All'interno della sala saranno messi a disposizione, su richiesta dei detenuti/internati, giochi di società e mazzi di carte avendo cura di controllare la presenza di eventuali segni, annotazioni e simboli apposti sugli stessi"), previsione, quest'ultima, che, all'evidenza, è finalizzata a soddisfare esigenze di sicurezza interna. 3. La disciplina così delineata è, dunque, diretta a regolare l'azione dell'Amministrazione in ambiti che coinvolgono la sua organizzazione e implicano il discrezionale apprezzamento di profili di natura trattamentale, nonché di ordine e sicurezza interni. Il decreto impugnato dà ragionevole conto della plausibilità dell'esercizio di un tale discrezionale apprezzamento, influenzato proprio da ragioni trattamentali, compiuto nella specie, il che preclude ulteriori interferenze della giurisdizione penitenziaria. Non è, insomma, configurabile alcuna lesione dei diritti del detenuto, in rapporto allo svolgimento di attività di tipo culturale e ricreativo, nel caso, come quello in esame, in cui egli sia, comunque, sottoposto, nell'ambito dell'attività in comune, al trattamento penitenziario corrispondente a quello previsto in relazione alla pena da espiare (v. anche Sez. 1, n. 46412 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Salierno, Rv. 257475), per il solo fatto che tale modalità di trattamento non risponda appieno alle sue aspirazioni. Correttamente, in conclusione, il Magistrato di sorveglianza ha proceduto ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., qualificando il reclamo proposto dall'AMATO come generico e non giurisdizionale, che avrebbe implicato, come preteso dal ricorrente, la forma in contraddittorio disciplinata dall'art. 35-bis Ord. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14