CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 38175/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/07/202.0 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 luglio 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 17 settembre 2018 del Tribunale di Nola che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato edilizio di cui all'art. 44 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e aveva dichiarato estinta la contravvenzione paesaggistica. 111Avh 2. Con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce la violazione di legge e di norme processuali per omessa notifica della citazione a giudizio di appello. Precisa che detto atto era stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Noia, nato il 18 ottobre 1982, con studio in [OSCURATO:PERSONA], alla via Carbone n. 13, con indirizzo pec aniello _cozzolino©legalmail.it . All'udienza del 18 dicembre 2019, il Presidente della Prima sezione penale della Corte di appello di Napoli aveva preso atto del certificato medico attestante l'impedimento a comparire dell'avvocato di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e aveva rinviato il processo, per legittimo impedimento, all'udienza del 22 aprile 2020, con sospensione dei termini di prescrizione. L'udienza del 22 aprile 2020 non si era tenuta perché cadeva nel periodo COVID ed era stata rinviata d'ufficio al 6 luglio 2020. La difesa lamenta di non aver avuto comunicazione del rinvio del 6 luglio. La cancelleria della Corte di appello aveva inviato la comunicazione ad altro indirizzo pec, [OSCURATO:EMAIL], riconducibile non a lui, bensì ad un omonimo professionista del foro di Napoli. Con il secondo eccepisce il vizio di motivazione perché la Corte di appello di Napoli non aveva rilevato l'errore in cui era incorso il Tribunale di Nola, allorquando aveva affermato che "la realizzazione su un suolo agricolo di un viale realizzato con brecciante calcareo nonché di fognoli" necessitava di un permesso a costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. Lamenta l'omessa valutazione del fatto che la richiesta di sanatoria con il conseguente provvedimento amministrativo di conformità urbanistica non necessitava del parere del responsabile del servizio di gestione del territorio, paesaggio e manutenzione, e che nei casi di interventi di manutenzione non era dovuta neppure l'autorizzazione paesaggistica. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato, perché la fissazione dell'udienza post sospensione COVID è stata comunicata a un difensore diverso da quello di fiducia, incorrendo nell'errore ben spiegato dalla difesa del ricorrente nel primo motivo di ricorso. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per la fondatezza del motivo processuale, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (maturata in data 28 novembre 2020). Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) Non emergono invece ictu ()cui/ le ragioni per l'assoluzione dell'imputato nel merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione Così deciso, l'11 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]