Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:329
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]249/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau)
«Artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lavoratori autonomi che esercitano attività professionali nel territorio di due Stati membri e risiedono in uno di essi — Richiesta di un contributo di moderazione — Base di calcolo»
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 maggio 2005
Massime della sentenza
1.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa applicabile — Lavoratore autonomo che esercita attività professionali
in due Stati membri e risiede in uno di essi — Normativa dello Stato di residenza — Prelievo di un contributo straordinario
effettuato dallo Stato di residenza tenendo conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro — Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, n. 1, 14 bis, punto 2, 14 quater e 14 quinquies, n. 1)
2.
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Libertà di stabilimento — Lavoratore autonomo che esercita attività in due
Stati membri e risiede in uno di essi — Prelievo di un contributo straordinario effettuato dallo Stato di residenza tenendo
conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro — Misura nazionale di attuazione del regolamento n. 1408/71 — Misura che
non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento
(Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 13 e segg.)
1. Dalla formulazione degli artt. 13, n. 1, 14 bis, punto 2, 14 quater e 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 risulta
che il lavoratore autonomo a cui è applicabile il regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro e, quando
di norma esercita un’attività non subordinata nel territorio di due o più Stati membri, è soggetto alla legislazione dello
Stato membro nel cui territorio risiede, qualora esso eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro.
In un tale caso, il lavoratore à considerato come se esercitasse l’insieme della sua o delle sue attività professionali nel
territorio dello Stato membro di residenza.
Ne deriva che i detti artt. 13 e segg. richiedono che, nel caso che un lavoratore autonomo che esercita attività professionali
nel territorio di due Stati membri e risiede in uno dei due, un contributo, quale il contributo di moderazione, previsto dalla
normativa dello Stato di residenza, venga determinato includendo nei redditi professionali anche quelli ottenuti nel territorio
di uno Stato membro diverso da quello che ha emanato la legislazione sociale applicabile ancorché, a fronte del versamento
di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisca il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o di altra natura
a carico di tale Stato.
(v. punti 19, 21, 24, dispositivo 1)
2. L’art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) non osta a che un contributo quale il contributo di
moderazione, dovuto nello Stato membro di residenza e calcolato tenendo conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro,
sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano attività professionali non subordinate in questi due Stati membri.
Infatti, un tale calcolo viene effettuato sulla base degli artt. 13 e segg. del regolamento n. 1408/71. L’applicazione di
questi articoli non può ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, ma, al contrario,
contribuisce a facilitarne l’esercizio. Di conseguenza, i provvedimenti nazionali di attuazione di tali disposizioni, quali
quelli relativi al detto contributo, non costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento.
(v. punti 32-34, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
26 maggio 2005 (
*
)
«Artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Lavoratori autonomi che esercitano attività professionali nel territorio di due Stati membri e risiedono in uno di essi – Richiesta di un contributo di moderazione – Base di calcolo»
Nel procedimento C-249/04,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour du travail
de Liège, section de Neufchâteau (Belgio), con decisione 9 giugno 2004, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2004, nella causa
tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris e J. Klučka (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per l’[OSCURATO:PERSONA] national d’assurances sociales pour les travailleurs indépendants (INASTI), dal sig. L. Paeme, in qualità di
amministratore generale;
– per il governo belga, dalla sig.ra E. Dominkovits, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Martin, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 13 e seguenti del regolamento (CEE) del Consiglio
14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE)
del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché degli artt. 48
e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia, di cui è stata investita la Cour du travail de Liège, section
de Neufchâteau (Corte d’appello del lavoro di Liegi, sezione di Neufchâteau; in prosieguo: la «cour»), tra il sig. [OSCURATO:PERSONA]
e l’[OSCURATO:PERSONA] national d’assurances pour travailleurs indépendants (in prosieguo: l’«Inasti») relativamente al versamento e
al metodo di calcolo di un «contributo di moderazione», dovuto, per l’anno 1985, ai sensi del regio decreto 31 marzo 1984,
n. 289 (
Moniteur belge
del 7 aprile 1984, pag. 4370; in prosieguo: il «regio decreto»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue:
«Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo
l’articolo 14 quater (...)».
4 L’art. 14 bis, punto 2, di tale regolamento dispone quanto segue:
«La persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato
membro (…)».
5 Ai sensi dell’art. 14 quinquies, n. 1, dello stesso regolamento:
«La persona di cui (…) all’articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4 (…), è considerata, ai fini dell’applicazione della legislazione
determinata conformemente a [tale disposizione], come se esercitasse l’insieme della sua o delle sue attività professionali
nel territorio dello Stato membro in questione».
La normativa nazionale
6 L’art. 1 della legge belga 6 luglio 1983 (
Moniteur belge
dell’8 luglio 1983, pag. 8939), che attribuisce determinati poteri speciali al Re, autorizza quest’ultimo ad adottare tutti
i provvedimenti necessari per garantire l’equilibrio finanziario del complesso dei regimi previdenziali dei lavoratori subordinati
e autonomi.
7 Ai sensi di quest’ultima disposizione, il regio decreto, recante talune misure provvisorie relative alla moderazione dei redditi
dei lavoratori autonomi ai fini della riduzione degli oneri pubblici e dell’equilibrio finanziario dello status sociale dei
lavoratori autonomi, introduce un «contributo di moderazione», che costituisce un onere professionale supplementare, imposto
a tali lavoratori quando i loro redditi professionali per gli anni 1984, 1985 e 1986 sono superiori a quelli del 1983.
8 In applicazione dell’art. 7 del regio decreto, l’Inasti è stato incaricato del calcolo e della riscossione di tale contributo.
9 Peraltro, l’art. 11 della legge di rettifica 22 gennaio 1985 (
Moniteur belge
del 24 gennaio 1985, pag. 699), che contiene disposizioni sociali, prevede che il ricavato dei contributi riscossi in forza
del regio decreto è destinato al regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori autonomi.
La controversia principale e le questioni pregiudiziali
10 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un cittadino belga, che risiede in Belgio ed esercita attività autonome sia in Belgio sia in [OSCURATO:PERSONA]. L’Inasti
gli ha richiesto, per gli anni 1984 e 1985, il versamento del contributo di moderazione.
11 Poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutato di pagare tale contributo, l’Inasti ha adito il tribunal du travail d’Arlon (Tribunale
del lavoro di Arlon, Belgio), il quale, il 5 dicembre 2000, ha condannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] a pagare detto contributo.
12 Quest’ultimo ha quindi proposto appello dinanzi al giudice del rinvio. A suo parere, l’Inasti avrebbe, scorrettamente, tenuto
conto dei suoi redditi percepiti in [OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo dell’importo del contributo per l’anno 1985. Il sig. [OSCURATO:PERSONA]
ha quindi chiesto la riduzione di tale importo.
13 È in tale contesto che la cour ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 13 e seguenti del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 (…) ostino a che un contributo, quale il contributo
di moderazione dovuto ai sensi del regio decreto (…), venga determinato includendo nei redditi professionali anche quelli
ottenuti da un lavoratore autonomo in seguito all’esercizio di un’attività professionale nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello d’imposizione, allorché, a fronte del versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisce
il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o di altra natura a carico di tale Stato.
2) Se il Trattato di Roma che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957 e in particolare i suoi artt. 48 e 52 (divenuti,
in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) ostino a che un contributo calcolato su tale base sia imposto a lavoratori autonomi
che esercitano il diritto alla libera circolazione».
Sulla prima questione
14 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se gli artt. 13 e seguenti del regolamento
n. 1408/71 ostino alla riscossione, in uno Stato membro, di un contributo quale il «contributo di moderazione» calcolato sull’insieme
dei redditi di un lavoratore autonomo residente nel territorio di tale Stato, ma che eserciti attività professionali non subordinate
sia nel territorio dello Stato di residenza sia in quello di un altro Stato membro.
15 Emerge sia dal contenuto della decisione di rinvio sia dalla formulazione della prima questione che il giudice del rinvio
nutre alcuni dubbi circa l’applicabilità del regolamento n. 1408/71 ad un contributo il cui prelievo non dà luogo, come contropartita,
ad alcun diritto ad una prestazione, previdenziale o di altra natura. Esso afferma, infatti, che il contributo di moderazione
assomiglia più ad «una forma di imposta di crisi» che ad un contributo sociale rientrante nell’ambito di applicazione materiale
del regolamento n. 1408/71, quale definito dal suo art. 4.
16 Occorre innanzi tutto ricordare che la Corte ha già statuito che, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, il
criterio determinante è quello della destinazione specifica al finanziamento di un regime previdenziale di uno Stato membro.
L’esistenza o la mancanza di contropartite in termini di prestazioni è dunque, a questo proposito, irrilevante (sentenze 15
febbraio 2000, causa C‑34/98, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑995, punto 40, e causa C‑169/98, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑1049, punto 38).
17 Ora, nella fattispecie, non è contestato che il ricavato del contributo di moderazione è destinato al regime delle pensioni
di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori autonomi.
18 Ne deriva che il regolamento n. 1408/71 è applicabile ad un contributo quale il contributo di moderazione.
19 Come già dichiarato dalla Corte, dal tenore dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 risulta, che, fatto salvo l’art. 14 quater,
il lavoratore autonomo cui è applicabile il regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Risulta del
pari con chiarezza dai termini dell’art. 14 bis, punto 2, che una persona, quando di norma esercita un’attività nel territorio
di due o più Stati membri, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti
parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro (v. ordinanza 20 ottobre 2000, causa , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9083, punto 19).
20 Ne consegue che, nella fattispecie, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del regolamento n. 1408/71, è esclusivamente soggetto al regime
previdenziale istituito dalla legislazione belga (v., per analogia, ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20).
21 Inoltre, l’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 precisa che la persona di cui all’art. 14 bis, punto 2, dello
stesso regolamento è considerata come se esercitasse l’insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio
dello Stato membro in questione (v., per analogia, sentenza 24 marzo 1994, causa C‑71/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1101, punto 24).
22 Di conseguenza, una persona che si trovi nella situazione descritta nella decisione di rinvio e che svolga nel contempo attività
lavorative autonome in Belgio e in [OSCURATO:PERSONA] deve essere soggetta, per quest’ultima attività, alla corrispondente normativa
belga come se svolgesse detta attività lavorativa autonoma in Belgio (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
23 Ne consegue che un contributo sociale quale il contributo di moderazione dovuto in Belgio dal sig. [OSCURATO:PERSONA] deve essere calcolato
tenendo conto dei redditi percepiti in [OSCURATO:PERSONA].
24 Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71
un contributo quale il contributo di moderazione va determinato includendo nei redditi professionali anche quelli ottenuti
nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha emanato la legislazione sociale applicabile ancorché, a fronte
del versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisca il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o
di altra natura a carico di tale Stato.
Sulla seconda questione
25 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se gli artt. 48 e 52 del Trattato ostino a che un contributo
sociale, quale il contributo di moderazione, sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano il loro diritto alla libera
circolazione.
26 In via preliminare, occorre subito rilevare che l’art. 48 del Trattato, che riguarda i lavoratori subordinati, non è applicabile
nella fattispecie, essendo il sig. [OSCURATO:PERSONA] un lavoratore autonomo. Di conseguenza, la Corte deve pronunciarsi unicamente sulla
parte della questione relativa all’art. 52 del Trattato.
27 Dalla risposta alla prima questione risulta che ai sensi delle disposizioni rilevanti del regolamento n. 1408/71 si deve tenere
conto dei redditi percepiti in un altro Stato membro ai fini del calcolo del contributo di moderazione dovuto dai lavoratori
autonomi che si trovino nella situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA].
28 Occorre innanzi tutto ricordare che la Corte ha già statuito, da un lato, che, in materia di previdenza sociale, il principio
dell’unicità della legislazione applicabile è inteso ad evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione
di più normative nazionali e, dall’altro, che il collegamento del lavoratore alla legislazione dello Stato della sua residenza,
in caso di esercizio di una o più attività lavorative autonome nel territorio di uno o più Stati membri, non è affatto privo
di ragionevolezza (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 26 e 27).
29 Inoltre, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 52 del Trattato, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini
di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate e che la libertà di stabilimento importa l’accesso
alle attività non salariate e al loro esercizio, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei
confronti dei propri cittadini.
30 Infine, secondo una giurisprudenza costante, in linea di principio, sono vietati dal Trattato, quali restrizioni alla libertà
di stabilimento, solo i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali
garantite dal Trattato (v., in tal senso, sentenze 31 marzo 1993, causa , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1663, punto 32, e 30 novembre 1995, causa , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4165, punto 37).
31 Ora, è pacifico che, assoggettando ad una sola legislazione sociale, per l’insieme dei loro redditi, i lavoratori autonomi
che esercitino un’attività professionale non subordinata in più Stati membri, il regolamento n. 1408/71 persegue uno scopo
generale, ossia quello di assicurare la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi nella Comunità, rispettando
le caratteristiche proprie alle diverse legislazioni nazionali e mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento
di tutti i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro nonché a non penalizzare i lavoratori che esercitano il
loro diritto alla libera circolazione (v., in tal senso, sentenza 8 marzo 2001, causa C-68/99, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑1865, punti 22 e 23).
32 Ne deriva che l’applicazione degli artt. 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71 non può, nella fattispecie, ostacolare o
scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, ma, al contrario, contribuisce a facilitarne l’esercizio.
33 Di conseguenza, i provvedimenti nazionali di attuazione di tali disposizioni, tenendo conto dei redditi percepiti in un altro
Stato membro ai fini del calcolo del contributo di moderazione dovuto dai lavoratori autonomi che si trovino nella situazione
del sig. [OSCURATO:PERSONA], non costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento.
34 Pertanto, occorre rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’art. 52 del Trattato non osta a che un contributo sociale
quale il contributo di moderazione, dovuto nello Stato membro di residenza e calcolato tenendo conto dei redditi ottenuti
in un altro Stato membro, sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano attività professionali non subordinate in questi
due Stati membri.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
di dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1)
Ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, un contributo, quale
il contributo di moderazione dovuto ai sensi del regio decreto 31 marzo 1984, n. 289, va determinato includendo nei redditi
professionali anche quelli ottenuti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha emanato la legislazione sociale
applicabile ancorché, a fronte del versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisca il diritto ad alcuna
prestazione previdenziale o di altra natura a carico dello Stato.
2)
L’art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) non osta a che un contributo quale il contributo di
moderazione, dovuto nello Stato membro di residenza e calcolato tenendo conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro,
sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano attività professionali non subordinate in questi due Stati membri.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.