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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08186/2026

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-controil Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoArcangelo Guzzo.-controricorrente-nonché control’Agenzia Delle Entrate – Riscossione.-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaToscana n. 1125/2024, depositata il 19/09/2024.Numero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 202/2021 la C.T.P. di Firenze accolse i ricorsi riunitiintrodotti da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento, indicatain atti, relativa al contributo di bonifica per le annualità 2013 e 2014 (percomplessivi Euro 1363,94) su vari immobili di proprietà del contribuentericadenti nel Comprensorio consortile.riscuotere i contributi a mezzo del ruolo e la violazione di numerose normestatali e/o regionali nonché l’assenza di un regolare perimetro dicontribuenza.2.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado accolse l’appello edosservò, quanto all’eccezione preliminare che aveva determinatol’accoglimento del ricorso introduttivo, che Cass. Sez. 5, n. 8080/2020aveva stabilito con chiarezza, fra l’altro in riforma della sentenza1880/35/2016 della C.T.R.

Toscana, che i contributi di bonifica continuanoad essere riscossi tramite ruolo secondo le norme che regolano l'esazionedelle imposte dirette in quanto, anche ritenendo che l'art. 14, comma 14,l. n. 246 del 2005 abbia abrogato l'art. 21 r.d. n. 215 del 1933,quest'ultima disposizione è resa "ultra vigente" dall'art. 17, comma 3,d.lgs. n. 46 del 1999, sicché è legittimo che i Consorzi di Bonifica siavvalgano degli agenti della riscossione.Nel merito, quindi, fu esclusa la fondatezza della eccezione preliminareriferita al potere di riscuotere i contributi di bonifica e fu ritenuta nonsussistente la dedotta carenza di motivazione delle cartelle di pagamento,contenenti tutte le indicazioni ed informazioni sul contributo di bonifica ela dettagliata specificazione degli immobili soggetti a contribuzione.Numero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026Quanto alla dedotta censura, qui in rilievo, circa la violazione dellenorme in materia di perimetro di contribuenza la Corte di giustiziatributaria di secondo grado osservò che i contributi erano stati determinatiapplicando correttamente i piani di classifica ed i perimetri di contribuenzacon riferimento alla legge regionale n. 79 del 2012 ed ai provvedimenticommissariali (in particolare n. 48 del 18/04/13), seguendo correttamentele modalità della trasmissione degli atti.Parimenti, il fatto che il perimetro di contribuenza non fosse statotrascritto non aveva alcuna rilevanza rispetto alla sussistenza del vincolo,come stabilito dalle numerose sentenze della Cassazione anche richiamateespressamente nell’appello.Nessun vizio fu ravvisato in relazione alla esistenza del piano generaledi classifica, tenuto conto di quanto statuito dall’art. 25 della leggeregionale innanzi citata e del carattere meramente programmatorio delmedesimo piano la cui mancanza non comportava l’illegittimità dellaimposizione contributiva (Cass. civ. 2241/15).3.

Avverso la predetta decisione il contribuente propone ricorsoaffidato a due motivi, resiste con controricorso il Consorzio.L’ADER è rimasta intimata.E’ stata comunicata proposta di definizione anticipata ed il ricorrenteha tempestivamente chiesto la decisione.In prossimità dell’udienza la parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura si denuncia la violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 (delr. d. n. 215/1933) e/o 2697 c.c. e/o degli artt. 22 e ss. (della leggeregionale toscana n. 79/2012), assenza del piano generale di bonifica(conseguente contestazione specifica del piano di classifica edinsussistenza della presunzione di beneficio).Numero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026La C.G.T. di 2° grado avrebbe erroneamente applicato le norme inmateria valorizzando solo il fatto della mera presenza del "piano diclassifica" degli immobili (compresi nel perimetro di contribuenza) senzaperò considerare che tale piano di classifica deve individuare i beneficiderivanti dalle opere che rispondono alle linee di intervento dettate dalpiano generale e senza tener conto del fatto che proprio una similecorrispondenza era stata nella specie contestata dal contribuente fin dalprimo grado nel proprio ricorso, non essendo stato predisposto nellaspecie il piano generale di bonifica, previsto dal r.d. n. 215/1933 e maiabolito.2.

Con la seconda censura si denuncia, ex art. 360 primo comma, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento - violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e/o 36 del d. lgs. n. 546/1992 e/o 118delle disposizioni di attuazione al c.p.c. – motivazione apparente quanto alravvisato beneficio.3.

Per ragioni di priorità logica-giuridica è opportuno trattarepreliminarmente il secondo motivo di ricorso.Esso è infondato.Va rimarcato, in termini generali, che le Sezioni Unite della Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., conmodificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione alminimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,Numero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).Si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente lamotivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchèconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v.,altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n.13977; Cass., 7 aprile 2017).Il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 5c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione deifatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anchel'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, in quanto il "viziodi motivazione in diritto" rimane di per sé irrilevante, essendoriconducibile all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 360, c. 1, c.p.c., e, quantoall'erronea motivazione, al potere correttivo della S.C. quando ildispositivo sia conforme a diritto. (v.

Cass., 24 febbraio 2020, n. 4863, edivi ult. riferimenti).Nella specie la motivazione della sentenza impugnata, come soprariportata, è ben al di sopra il cd. del c.d. minimo costituzionale, essendochiaro l’iter logico-giuridico che ha condotto il giudice di meritoall’accoglimento dell’appello del Consorzio.4.

Anche la prima censura è infondata.Numero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026Le disposizioni che vengono in rilievo nel caso che ci occupa sono: ilr.d. n. 215/1933 e la legge regionale n. 79/2012 (preambolo nn. 10 e 11,nonché art. 26 e 28).E’ opportuno riportare il contenuto delle predette disposizioni.L'art. 4 del r.d. n. 215/1933 dispone che «per ciascun comprensorioclassificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il qualecontiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e ledirettive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura,in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne ipresumibili risultati economici e d'altra natura».Il preambolo della legge della regione Toscana n. 79/2012 prevede ainn. 10 e 11:«10.Le attività del consorzio di bonifica sono programmate nel pianodelle attività di bonifica, che viene approvato nell’ambito del documentooperativo per la difesa del suolo, istituito con la presente legge;11.

Il documento operativo per la difesa del suolo, in attuazione degliinterventi in materia di difesa del suolo, finanziati con risorse del bilancioregionale, nonché tutti gli interventi, le attività e le opere di bonifica».Viene inoltre in considerazione l’art. 26 della citata legge che prevede:«ll piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta regionalenell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cuiall'articolo 3 della l.r. 80/2015.1 bis. [OSCURATO:PERSONA] delle attività di bonifica può essere approvato per stralcifunzionali e può essere aggiornato nel corso dell’anno di riferimento, suproposta di modifica presentata dal consorzio e fatto salvo quantodisposto all’articolo 22, comma 2, lettera a bis).2.

Sulla base della proposta di cui all’articolo 25, e nel rispetto deglieventuali indirizzi e delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettereNumero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026a) e b), delle previsioni dei piani di bacino e tenendo conto della specificasituazione territoriale, il piano delle attività di bonifica definisce:a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delleopere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quintacategoria;b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche diquarta e quinta categoria da realizzare nell’anno di riferimento;f bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulleopere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acqueutilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demanialid’irrigazione.2.

Il piano delle attività di bonifica individua per ciascuna delle attivitàdi cui al comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispettodi quanto previsto all’articolo 24».Rileva, infine, quanto disposto dall’art. 28 della legge citata, rubricatopiano di classifica e perimetro di contribuenza, secondo cui:«1.

Il consorzio di bonifica, ai fini dell’imposizione del contributoconsortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nelperimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dalConsiglio regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c).2.

Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attività delconsorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi,determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografiaallegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobilisoggetti al pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previstoall’articolo 29.2-bis.

La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoiaggiornamenti è elaborata sulla base dell’informazione geografica delNumero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026sistema informativo territoriale ed ambientale, fornita a titolo gratuitodalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzionestipulata con i consorzi di bonifica in forma associata.3.

Il piano di classifica adottato dal consorzio è tempestivamenteinviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalladata di ricevimento, previa acquisizione del parere della conferenza per ladifesa del suolo di cui all'articolo 4 della l.r. 80/2015 e della commissioneconsiliare competente.

Il piano approvato è depositato presso la Giuntaregionale e presso il consorzio di bonifica interessato.

Dell'avvenutodeposito è data notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettinoufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione.4.

I pareri di cui al comma 3, sono rilasciati entro trenta giornidall’invio della documentazione.

Decorso inutilmente tale termine ilprocedimento prosegue in assenza dei pareri.5.

Le linee guida di cui al comma 1, garantiscono che gli introitiderivanti dalla contribuenza di ciascuna porzione idrogeologicamente eidraulicamente omogenea di territorio siano destinati alla progettazione,esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi dibonifica della porzione medesima».Dall’analisi delle disposizioni innanzi riportate emerge che il piano delletrattandosi dello stesso piano di programmazione (con diverso nomen) chedefinisce, con maggior dettagli la pianificazione delle attività nei suoicontenuti essenziali, riservando al documento operativo per la difesa delsuolo (indicato nel citato punto 11 del preambolo della legge regionale)l’identificazione delle specifiche opere e degli interventi di bonifica daeseguire in concreto.Per tale via, viene meno l’argomento sul quale la difesa del ricorrenteha articolato il motivo, costituito dalla non operatività del meccanismopresuntivo relativo di beneficio fondiario legato ad un piano di classifica eNumero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026relativo piano di contribuenza legittimamente approvati, giacché, nellaspecie, è pacifica la sussistenza del piano delle attività di bonifica.Resta, allora, invariata l’applicazione dei principi più volte espressi daquesta Corte (v., tra le tante, da ultimo, Cass. n. 25834/2025, infattispecie analoga a quella in esame; nonché Cass. n. 33420/2025; Cass.n. 11115/2025) in ordine alla predetta presunzione del beneficio fondiario,non superata da avversi rilievi da parte del contribuente.5.

In conclusione, il ricorso è respinto e le spese seguono lasoccombenza.Poiché la causa è decisa in conformità alla proposta va infine fattaapplicazione delle previsioni "sanzionatorie" di cui agli artt. 380-bis, u.c. e96, terzo e quarto comma, c.p.c. (vedi Cass.

S.U. n. 36060/2023),equitativamente determinate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.Mrigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 1.800,00 a titolo di compensi, oltre euro200,00 per spese vive ed ulteriori accessori di legge; condanna ilricorrente al pagamento, a mente degli artt. 96, terzo e quarto comma,c.p.c. delle ulteriori somme di euro 900,00 ed euro 600,00rispettivamente al Consorzio di Bonifica 3-[OSCURATO:PERSONA] e della cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, il 12.2.2026Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controil Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoArcangelo Guzzo.-controricorrente-nonché control’Agenzia Delle Entrate – Riscossione.-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaToscana n. 1125/2024, depositata il 19/09/2024.Numero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 202/2021 la C.T.P. di Firenze accolse i ricorsi riunitiintrodotti da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento, indicatain atti, relativa al contributo di bonifica per le annualità 2013 e 2014 (percomplessivi Euro 1363,94) su vari immobili di proprietà del contribuentericadenti nel Comprensorio consortile.riscuotere i contributi a mezzo del ruolo e la violazione di numerose normestatali e/o regionali nonché l’assenza di un regolare perimetro dicontribuenza.2. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado accolse l’appello edosservò, quanto all’eccezione preliminare che aveva determinatol’accoglimento del ricorso introduttivo, che Cass. Sez. 5, n. 8080/2020aveva stabilito con chiarezza, fra l’altro in riforma della sentenza1880/35/2016 della C.T.R. Toscana, che i contributi di bonifica continuanoad essere riscossi tramite ruolo secondo le norme che regolano l'esazionedelle imposte dirette in quanto, anche ritenendo che l'art. 14, comma 14,l. n. 246 del 2005 abbia abrogato l'art. 21 r.d. n. 215 del 1933,quest'ultima disposizione è resa "ultra vigente" dall'art. 17, comma 3,d.lgs. n. 46 del 1999, sicché è legittimo che i Consorzi di Bonifica siavvalgano degli agenti della riscossione.Nel merito, quindi, fu esclusa la fondatezza della eccezione preliminareriferita al potere di riscuotere i contributi di bonifica e fu ritenuta nonsussistente la dedotta carenza di motivazione delle cartelle di pagamento,contenenti tutte le indicazioni ed informazioni sul contributo di bonifica ela dettagliata specificazione degli immobili soggetti a contribuzione.Numero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026Quanto alla dedotta censura, qui in rilievo, circa la violazione dellenorme in materia di perimetro di contribuenza la Corte di giustiziatributaria di secondo grado osservò che i contributi erano stati determinatiapplicando correttamente i piani di classifica ed i perimetri di contribuenzacon riferimento alla legge regionale n. 79 del 2012 ed ai provvedimenticommissariali (in particolare n. 48 del 18/04/13), seguendo correttamentele modalità della trasmissione degli atti.Parimenti, il fatto che il perimetro di contribuenza non fosse statotrascritto non aveva alcuna rilevanza rispetto alla sussistenza del vincolo,come stabilito dalle numerose sentenze della Cassazione anche richiamateespressamente nell’appello.Nessun vizio fu ravvisato in relazione alla esistenza del piano generaledi classifica, tenuto conto di quanto statuito dall’art. 25 della leggeregionale innanzi citata e del carattere meramente programmatorio delmedesimo piano la cui mancanza non comportava l’illegittimità dellaimposizione contributiva (Cass. civ. 2241/15).3. Avverso la predetta decisione il contribuente propone ricorsoaffidato a due motivi, resiste con controricorso il Consorzio.L’ADER è rimasta intimata.E’ stata comunicata proposta di definizione anticipata ed il ricorrenteha tempestivamente chiesto la decisione.In prossimità dell’udienza la parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura si denuncia la violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 (delr. d. n. 215/1933) e/o 2697 c.c. e/o degli artt. 22 e ss. (della leggeregionale toscana n. 79/2012), assenza del piano generale di bonifica(conseguente contestazione specifica del piano di classifica edinsussistenza della presunzione di beneficio).Numero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026La C.G.T. di 2° grado avrebbe erroneamente applicato le norme inmateria valorizzando solo il fatto della mera presenza del "piano diclassifica" degli immobili (compresi nel perimetro di contribuenza) senzaperò considerare che tale piano di classifica deve individuare i beneficiderivanti dalle opere che rispondono alle linee di intervento dettate dalpiano generale e senza tener conto del fatto che proprio una similecorrispondenza era stata nella specie contestata dal contribuente fin dalprimo grado nel proprio ricorso, non essendo stato predisposto nellaspecie il piano generale di bonifica, previsto dal r.d. n. 215/1933 e maiabolito.2. Con la seconda censura si denuncia, ex art. 360 primo comma, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento - violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e/o 36 del d. lgs. n. 546/1992 e/o 118delle disposizioni di attuazione al c.p.c. – motivazione apparente quanto alravvisato beneficio.3. Per ragioni di priorità logica-giuridica è opportuno trattarepreliminarmente il secondo motivo di ricorso.Esso è infondato.Va rimarcato, in termini generali, che le Sezioni Unite della Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., conmodificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione alminimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,Numero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente lamotivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchèconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v.,altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n.13977; Cass., 7 aprile 2017).Il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 5c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione deifatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anchel'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, in quanto il "viziodi motivazione in diritto" rimane di per sé irrilevante, essendoriconducibile all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 360, c. 1, c.p.c., e, quantoall'erronea motivazione, al potere correttivo della S.C. quando ildispositivo sia conforme a diritto. (v. Cass., 24 febbraio 2020, n. 4863, edivi ult. riferimenti).Nella specie la motivazione della sentenza impugnata, come soprariportata, è ben al di sopra il cd. del c.d. minimo costituzionale, essendochiaro l’iter logico-giuridico che ha condotto il giudice di meritoall’accoglimento dell’appello del Consorzio.4. Anche la prima censura è infondata.Numero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026Le disposizioni che vengono in rilievo nel caso che ci occupa sono: ilr.d. n. 215/1933 e la legge regionale n. 79/2012 (preambolo nn. 10 e 11,nonché art. 26 e 28).E’ opportuno riportare il contenuto delle predette disposizioni.L'art. 4 del r.d. n. 215/1933 dispone che «per ciascun comprensorioclassificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il qualecontiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e ledirettive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura,in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne ipresumibili risultati economici e d'altra natura».Il preambolo della legge della regione Toscana n. 79/2012 prevede ainn. 10 e 11:«10.Le attività del consorzio di bonifica sono programmate nel pianodelle attività di bonifica, che viene approvato nell’ambito del documentooperativo per la difesa del suolo, istituito con la presente legge;11. Il documento operativo per la difesa del suolo, in attuazione degliinterventi in materia di difesa del suolo, finanziati con risorse del bilancioregionale, nonché tutti gli interventi, le attività e le opere di bonifica».Viene inoltre in considerazione l’art. 26 della citata legge che prevede:«ll piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta regionalenell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cuiall'articolo 3 della l.r. 80/2015.1 bis. [OSCURATO:PERSONA] delle attività di bonifica può essere approvato per stralcifunzionali e può essere aggiornato nel corso dell’anno di riferimento, suproposta di modifica presentata dal consorzio e fatto salvo quantodisposto all’articolo 22, comma 2, lettera a bis).2. Sulla base della proposta di cui all’articolo 25, e nel rispetto deglieventuali indirizzi e delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettereNumero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026a) e b), delle previsioni dei piani di bacino e tenendo conto della specificasituazione territoriale, il piano delle attività di bonifica definisce:a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delleopere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quintacategoria;b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche diquarta e quinta categoria da realizzare nell’anno di riferimento;f bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulleopere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acqueutilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demanialid’irrigazione.2. Il piano delle attività di bonifica individua per ciascuna delle attivitàdi cui al comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispettodi quanto previsto all’articolo 24».Rileva, infine, quanto disposto dall’art. 28 della legge citata, rubricatopiano di classifica e perimetro di contribuenza, secondo cui:«1. Il consorzio di bonifica, ai fini dell’imposizione del contributoconsortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nelperimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dalConsiglio regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c).2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attività delconsorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi,determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografiaallegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobilisoggetti al pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previstoall’articolo 29.2-bis. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoiaggiornamenti è elaborata sulla base dell’informazione geografica delNumero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026sistema informativo territoriale ed ambientale, fornita a titolo gratuitodalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzionestipulata con i consorzi di bonifica in forma associata.3. Il piano di classifica adottato dal consorzio è tempestivamenteinviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalladata di ricevimento, previa acquisizione del parere della conferenza per ladifesa del suolo di cui all'articolo 4 della l.r. 80/2015 e della commissioneconsiliare competente. Il piano approvato è depositato presso la Giuntaregionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenutodeposito è data notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettinoufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione.4. I pareri di cui al comma 3, sono rilasciati entro trenta giornidall’invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine ilprocedimento prosegue in assenza dei pareri.5. Le linee guida di cui al comma 1, garantiscono che gli introitiderivanti dalla contribuenza di ciascuna porzione idrogeologicamente eidraulicamente omogenea di territorio siano destinati alla progettazione,esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi dibonifica della porzione medesima».Dall’analisi delle disposizioni innanzi riportate emerge che il piano delletrattandosi dello stesso piano di programmazione (con diverso nomen) chedefinisce, con maggior dettagli la pianificazione delle attività nei suoicontenuti essenziali, riservando al documento operativo per la difesa delsuolo (indicato nel citato punto 11 del preambolo della legge regionale)l’identificazione delle specifiche opere e degli interventi di bonifica daeseguire in concreto.Per tale via, viene meno l’argomento sul quale la difesa del ricorrenteha articolato il motivo, costituito dalla non operatività del meccanismopresuntivo relativo di beneficio fondiario legato ad un piano di classifica eNumero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026relativo piano di contribuenza legittimamente approvati, giacché, nellaspecie, è pacifica la sussistenza del piano delle attività di bonifica.Resta, allora, invariata l’applicazione dei principi più volte espressi daquesta Corte (v., tra le tante, da ultimo, Cass. n. 25834/2025, infattispecie analoga a quella in esame; nonché Cass. n. 33420/2025; Cass.n. 11115/2025) in ordine alla predetta presunzione del beneficio fondiario,non superata da avversi rilievi da parte del contribuente.5. In conclusione, il ricorso è respinto e le spese seguono lasoccombenza.Poiché la causa è decisa in conformità alla proposta va infine fattaapplicazione delle previsioni "sanzionatorie" di cui agli artt. 380-bis, u.c. e96, terzo e quarto comma, c.p.c. (vedi Cass. S.U. n. 36060/2023),equitativamente determinate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.Mrigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 1.800,00 a titolo di compensi, oltre euro200,00 per spese vive ed ulteriori accessori di legge; condanna ilricorrente al pagamento, a mente degli artt. 96, terzo e quarto comma,c.p.c. delle ulteriori somme di euro 900,00 ed euro 600,00rispettivamente al Consorzio di Bonifica 3-[OSCURATO:PERSONA] e della cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 7206/2025Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 8186/2026Data pubblicazione 02/04/2026importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, il 12.2.2026Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 08186/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris