CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4856/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 192/2018 , depositata il23/07/2018, R.G.N. 40/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha respinto il gravame avverso la pronuncia di primo grado con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] GC volto ad ottenere il pagamento di euro 108.300,00 a titolo di differenze retributive per un rapporto di lavoro interamente svolto in Algeria; 2. la Corte, in sintesi, nell’accertare la giurisdizione ai sensi dell’art. 3 della l. n. 218 del 1995, dato per pacifico che “l’odierna appellata non ha sede in Algeria, non è domiciliata in Italia e non ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c.”, ha fatto riferimento “al secondo criterio di collegamento previsto dall’art. 3, secondo comma, primo periodo e, precisamente, a quanto previsto dalla Convenzione di Bruxelles”, sottoscritta il 27 settembre 1968, il cui art. 5, n. 1, “individua quale momento di collegamento per la determinazione del giudice che deve conoscere della causa in materia di rapporti di lavoro quello del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività”; la Corte ha, in ogni caso, escluso la giurisdizione italiana “ quand’anche volesse ritenersi applicabile il Regolamento UE n. 1215/2012”, il cui art. 21, paragrafo 1, lettera b), “individua come criterio principale di collegamento quello del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”; 3. la Corte, poi, ha considerato che non potesse condurre a diverse conclusioni “l’assunto dell’appellante secondo cui nel caso de quo sarebbe applicabile la legge 397/1987 che detta norme imperative, inderogabili e di ordine pubblico con conseguente sua prevalenza sulle regole di diritto internazionale privato in virtù dell’art. 17 L. 218/1995”, richiamando l’insegnamento di questa Corte a Sezioni unite (sent. n. 3841 del 2007); 4. da ultimo, la Cor te ha evidenziato che “l’accertato difetto di giurisdizione in virtù del criterio del luogo di abituale svolgimento dell’attività lavorativa rende assorbita ogni questione circa il luogo di conclusione dei contratti di lavoro e comporta la totale irrilevanza della querela di falso proposta nel presente grado che appunto è diretta a dimostrare la falsità di tali contratti sotto il profilo del luogo in cui sono stati sottoscritti”; 5. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la parte soccombentecon quattro motivi; ha resistito con controricorso la società, che ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione dell’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 3, per vizio di motivazione alla luce della sentenza della Cass. S.U. n. 19881 del 22.9.2014”, sostenendo che “il giudice di seconde cure” avrebbe “omesso di esaminare le doglianze lamentate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] motivando in maniera del tutto insufficiente”; il motivo non può trovare accoglimento, anche laddove l’erronea invocazione di un error in iudicando volesse essere letta come denuncia di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.; invero, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nul lità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere l’appello del Pontillo e le eventuali insufficienze motivazionali, oltre a non determinare la nullità della sentenza, non sono più sindacabili nel vigore del testo nuovo dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; 2.con un secondo mezzo si denuncia: “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 3 l. n. 218/1995, alla l. n. 398/1987 e D.M. 16.8.1988 nonché contestuale violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per vizio di motivazione”; si sostiene che le omissioni perpetrate dalla società convenuta in giudizio “in materia di assunzione di lavoratori italiani in paesi extracomunitari”, avuto riguardo all’obbligatorietà di richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva nel caso di assunzione all’estero di lavoratori italiani ed al conferimento di un mandato a persona fisica o giuridica residente in Italia, determinerebbero la violazione di norme imperative, inderogabili e di ordine pubblico, poste a tutela del lavoratore italiano all’estero, con conseguente giurisdizione del giudice italiano; il motivo è innanzitutto inammissibile perché denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata che è del tutto irrilevante rispetto ai prospettati errores in iudicando; inoltre, è inammissibile perché non si confronta con il principio di diritto richiamato dalla sentenza impugnata ed enunciato a Sezioni unite con la sentenza n. 3841 del 2007, in base alla quale: “In tema di diritto internazionale privato, l'eventuale presenza, in una determinata fattispecie, di norme di applicazione necessaria (nell'accezione datane dall'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218) - ossia di norme della "lex fori" operanti come limite all'applicazione del diritto straniero eventualmente richiamato da una norma di conflitto - non incide sul diverso problema dell'individuazione dei criteri dai quali dipende la competenza giurisdizionale, giacché la determinazione della giurisdizione precede sul piano logico quella della legge applicabile, non potendosi del resto presumere che la futura pronuncia del giudice straniero si porrà in concreto contrasto con la norma italiana di ordine pubblico”; dall’applicazione di tale principio già fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte deriva pure che la questione, peraltro neanche prospettata ai sensi del n. 1 dell’art. 360 c.p.c., può essere presa direttamente in esame da questo Collegio ex art. 374, comma 1, ultimo periodo, c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 663 del 2023), sancendone l’infondatezza; 3. col terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata “in merito alle plurime domande avanzate dal ricorrente in secondo grado”; la censura è priva di fondamento, atteso che, una volta confermato in rito il difetto di giurisdizione, la Corte territoriale non doveva pronunciarsi su alcuna altra domanda di merito; 4.con l’ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., sul presupposto che l’illegittimità della sentenza impugnata dovrebbe condurre alla riforma della condanna alle spese inflitta in secondo grado; la censura è chiaramente inammissibile perché si fonda su di un presupposto – l’illegittimità della sentenza impugnata - che si è dimostrato errato; 5.conclusivamente il ricorso, nel suo complesso, deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni