CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 05886/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05GNXXR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 20 giugno 2024 la Corte di appello dì Genova riformava parzialmente la precedente sentenza del 12 luglio 2021 con cui il Tribunale di Genova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 800,00 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed C 533,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso pér cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen.; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla circostanza che il reato contestato è stato compiuto a poca distanza del termine della messa alla prova disposta nei confronti del prevenuto ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen. per reato analogo; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte genovese ha adeguatamente argomentato circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena dando rilievo ai precedenti gravanti sul Mbye; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sore