CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto imputato del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n, 309, perché in concorso con il fratello Giuseppe, quali promotori, che avrebbero condotto le trattative con [OSCURATO:PERSONA]Antoni, e con [OSCURATO:PERSONA] quale corriere, avrebbero organizzato il trasporto a Cefalù di sostanza stupefacente del tipo cocaina pura, per un peso complessivo di 35 grammi circa (dal quale erano ricavabili 133,6 dosi medie singole), in data 16 maggio 2018 (capo 25) della rubrica); la sostanza stupefacente che avrebbe dovuto essere consegnata a [OSCURATO:PERSONA]Antonio, tuttavia, non era pervenuta nella disponibilità del medesimo in ragione dell'arresto del corriere nella flagranza della detenzione della cocaina. 2. Con sentenza emessa in data 5 ottobre 2020 all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato al medesimo ascritto al capo 25) della rubrica e ritenuta la recidiva contestata e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e 30.000 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, dichiarando l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, oltre che in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena. 3. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, riqualificato il delitto al medesimo ascritto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena in quattro anni, cinque mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 10.000 di multa, revocando l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale e sostituendo quella dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella di durata quinquennale. 4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Marsala, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, deducendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo di ricorso i difensori eccepiscono la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e rilevano che la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione di condanna esclusivamente sui colloqui intercettati, che, tuttavia, si prestano a una chiave di lettura alternativa, legata a dinamiche familiari e, segnatamente, alle pressanti richieste della figlia dell'imputato di ricercare il proprio fidanzato, [OSCURATO:PERSONA], che quella sera si sarebbe dovuto recare presso un ristorante di Cefalù. La sentenza impugnata, inoltre, mancherebbe di un'autonoma ponderazione critica delle risultanze probatorie; la condotta del Marsala, peraltro, dovrebbe essere ritenuta quale una sorta di post factum non punibile, in quanto sarebbe intervenuta in un momento successivo alla commissione del fatto di reato, in assenza di elementi che dimostrino un previo interessamento dell'imputato alla cessione della sostanza stupefacente. 4.2. Con il secondo motivo, i difensori censurano l'inosservanza della legge penale, in quanto i giudici di merito avrebbero dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche ed escludere la recidiva contestata, in assenza di indici di pericolosità dell'imputato, riducendo al minimo la pena inflitta. I difensori deducono, inoltre, che, in via gradata, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Illogicamente, infatti, la Corte di appello avrebbe affermato di non aver ravvisato la sussistenza di elementi in favore dell'imputato, in quanto il medesimo aveva chiarito nell'interrogatorio reso la propria posizione e di seguito aveva richiesto di definire prontamente la propria deposizione mediante richiesta di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato. 5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo, i difensori deducono la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e rilevano che il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione di condanna esclusivamente sui colloqui intercettati, che, tuttavia, si prestano a una chiave di lettura alternativa, legata a dinamiche familiari. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una generica deduzione dell'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata e nella proposizione di una lettura alternativa delle intercettazioni in atti. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, 282337). La Corte di appello si è, invero, confrontata compiutamente con la linea difensiva riportata nei motivi di appello e ha congruamente motivato in ordine alla consapevolezza dell'imputato che il viaggio dell'Orlando a Cefalù fosse giustificato dalla consegna pattuita della sostanza stupefacente. La Corte di appello ha, infatti, congruamente posto a fondamento di questo apprezzamento non solo le conversazioni telefoniche intervenute la notte dell'arresto, nelle quali il ricorrente aveva chiesto se l'Orlando fosse giunto a destinazione, ma anche quelle successive, con le quali aveva cercato di convocare un incontro a Palermo con i cessionari della sostanza stupefacente per accordarsi e ripartire le conseguenze economiche del quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato all'atto dell'arresto (pag. 12 della sentenza impugnata). 4. Con il secondo motivo, i difensori censurano l'inosservanza della legge penale, in quanto i giudici di merito avrebbero dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alla contestata recidiva, ed escludere la recidiva contestata, riducendo al minimo la pena inflitta. 5. Anche questo motivo è manifestamente infondato. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di Appello ha legittimamente ritenuto di non concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione delle modalità dell'azione (del quantitativo di sostanza stupefacente trattato e della commissione del fatto da parte del ricorrente mentre si trovava agli arresti domiciliari), nonché della personalità del ricorrente (gravato da precedenti penali).Insussistente è, inoltre, l'asserita omessa pronuncia sul motivo relativo alla recidiva; la Corte di appello ha rilevato che l'imputato ha precedenti specifici e ha commesso il reato mentre era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari. La Corte di appello ha, pertanto, espresso congruamente la ragione per la quale la reiterazione dell'illecito nella specie sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01). 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento