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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04965/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimenta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 25 febbraio 2020 dal GIP del Tribunale di Messina in relazione a fattispecie di rapina aggravata, lesioni aggravate, detenzione uso di placche con lo stemma dalla Guardia di Finanza, porto di bottiglia incendiaria, porto di coltello con lama di 23 cm.

2. Propone ricorso per cassazione l'impul:ato, AIELLO Giuseppe articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per i delitti di rapina e lesioni esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile senza un effettivo e approfondito vaglio dell'attendibilità della medesima, resa incerta dal mancato ritrovamento della somma provento della rapina.

Sarebbe stata necessaria piuttosto una nuova escussione dello SQUILLACI, peraltro richiesta contestualmente all'istanza di rito abbreviato c:ondizionato e reiterata nei motivi di appello.

La persona offesa, in quanto pregiudicato noto alle forze dell'ordine, sarebbe soggetto di per sé non attendibile e avrebbe avuto conclamati motivi di rancore nei confronti dell'imputato in ragione di pregresse questioni relative a lavori non svolti.

Il riferimento fatto dalla Corte d'appello alla presenza di riscontri sarebbe erroneo, indimostrata sarebbe la possibilità di ritenere che la sostanza stupefacente trovata in casa del complice fosse proprio quella oggetto di rapina, rilevante sarebbe l'esito negativo delle perquisizioni svolte in casa del complice e a bordo dell'automobile dello stesso.

Sarebbe inoltre credibile e rilevante la versione alternativa in base alla quale gli imputati si sarebbero recati nell'abitazione della persona offesa in conseguenza del "rancore per il mancato compimento da parte della persona civile di lavori a casa per i quali era stato corrisposto un assegno dal [OSCURATO:PERSONA]".

La dedotta inattendibilità della persona offesa determinerebbe l'insussistenza della prova anche in relazione al contestato delitto di lesioni.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata riqualificazione della fattispecie in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La Corte ha desunto, in violazione con quanto poi stabilito dalle sezioni unite, la presenza di una estorsione solo dalla gravità della violenza.

L'imputato avrebbe comunque agito nella ragionevole convinzione della legittimità della propria pretesa.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'articolo 497 ter cod pen in quanto, sul punto, le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero sorrette da riscontri testimoniali.

Le due persone presenti in casa al momento dei fatti hanno dichiarato che uno dei due soggetti si era qualificato come appartenente alla Guardia di Finanza ma nessuno all'infuori della persona offesa - che ben sapeva che il complice del ricorrente apparteneva alla Guardia di Finanza - risulta avere visto la placca.

Proprio tale appartenenza spiegherebbe il rinvenimento delle placche distintive.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 1895/67.

Il ricorrente contesta che nessuno degli altri testimoni ha visto le bottiglie incendiarie nelle mani degli imputati, che la PG intervenuta ne ha rinvenuto soltanto una e che comunque tali ordigni sarebbero stati portati solo all'interno dell'abitazione della persona offesa o nelle relative pertinenze e non in luogo pubblico;

2.5. Mancanza di motivazione in relazione al delitto di porto di coltello in quanto lo stesso era nella disponibilità del complice e quindi non potrebbe essere imputato alla ricorrente che nemmeno era a conoscenza della presenza di tale arnese.

2.6. Motivazione apparente o comunque illogica in relazione la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla parametrazione della pena.

Secondo il ricorrente, le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse in ragione dell'atteggiamento collaborativo in sede processuale e inoltre la pena risulterebbe eccessiva "in considerazione del minimo edittale, dei parametri codificati negli articoli 132-133-62 bis codice penale".

3. La parte civile costituita SQUILLACI Filippo ha depositato conclusioni scritte con cui si chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con allegata nota spese di cui ha chiesto la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze in punto credibilità della persona offesa risultano manifestamente infondate e per altro verso connesse ad una valutazione parcellizzata ed atomistica del compendio motivazionale del provvedimento impugnato.

2.1. Quanto ai profili di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla presenza di riscontri a tale narrato, deve rilevarsi che: • i testi VENTO e CASBARRO hanno dichiarato di essere stati in casa della persona offesa al momento della irruzione dei due imputati che si erano qualificati come appartenente della Guardia di Finanza ed avevano assunto un atteggiamento palesemente minaccioso; • nell'immediatezza dei fatti, la PG ha rinvenuto una bottiglia incendiaria artigianale nei pressi dell'abitazione del ricorrente, • successivamente ai fatti, la stessa PG ha ritrovato un coltello con lama di 23 cm nascosto sotto il sedile dell'automobile della compagna del complice del ricorrente e verosimilmente utilizzata dagli imputati al momento in cui l'AIELLO si trovava ancora insieme a questi ultimi; • nell'abitazione del complice, in cui erano presenti anche la compagna di questi e il ricorrente, è stato trovato un residuo di cocaina e uno strumento che recava ancora le tracce della consumazione della sostanza medesima avvenuta immediatamente prima; • in atti vi è documentazione attestante la presenza, sul corpo della persona offesa, di lesioni talmente particolari da fornirli? specifico riscontro al narrato dello SQUILLACI; • sulla maglietta bianca della persona offesa vi erano impronte di scarpe perfettamente sovrapponibili a quelle del ricorrente • i giudici del merito hanno valutato anche la ricostruzione alternativa offerta dagli imputati in ordine alla presenza di precedenti controversie per lavori non svolti evidenziandone la mancanza di riscontri nel contesto del fascicolo processuale e la palese inverosimiglianza.

2.2. Tali caratteri della vicenda e della motivazione del provvedimento impugnato evidenziano come la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa in ordine a tutti i reati contestati all'imputato risultavano non solo lineari e logiche ma anche dettagliate e specifiche e pienamente riscontrate dalla stessa conformazione delle lesioni e dai ritrovamenti successivi ad opera della PG.

Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità cui il ricorrente oppone considerazioni apodittiche e fattuali, finalizzata essenzialmente ad una mera rilettura degli elementi del fascicolo processuale, tra l'altro prescindendo dalla palese univocità desumibile dalla valutazione complessiva degli stessi.

2.3. Quanto alla richiesta riqualificazione della condotta contestata come rapina in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deve rilevarsi che, anche a prescindere dalla valutazione dell'entità della violenza inferta, il provvedimento impugnato evidenzia come manchi l'effettiva prova di una legittima pretesa (cfr. pag. 8 e s. della motivazione) e come comunque la somma rapinata fosse ben maggiore della somma che sarebbe stata illegittimamente acquisita dalla persona offesa, con ciò evidenziando in radice la mancanza di alcun presupposto per riconoscere la fattispecie meno grave.

3. Risulta per i medesimi motivi legittimamente e adeguatamente motivata l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di illegittima detenzione di placche riportante il contrassegno della Guardia di Finanza, di porto in luogo pubblico di bottiglia incendiaria, di porto in luogo pubblico di coltello senza giustificato motivo.

3.1. Quanto, infatti, all'uso illecito delle placche distintive riportanti lo stemma della Guardia di Finanza, la dedotta credibilità della persona offesa unitamente alla circostanza che risulta riscontro testimoniale in ordine alla esplicitazione della qualità connessa alla placca da parte di soggetto sospeso dal servizio, determina la sussistenza di una motivazione non manifestamente illogica in punto responsabilità.

3.2. Quanto al porto in luogo pubblico della bottiglia incendiaria, il fatto che possa legittimamente ritenersi che la stessa era brandita dagli imputati al momento di scavalcare la veranda, evidenzia che gli stessi provenivano da luogo pubblico e che quindi sussiste la fattispecie contestata.

Quanto al porto in luogo pubblico di coltello, lo stesso, minuziosamente descritto dalla persona offesa, risulta essere stato trovato sotto il sedile dell'automobile nella disponibilità di uno dei due imputati.

Tale ritrovamento costituisce ampio riscontro alle dichiarazioni dello SQUILLACI senza che sia nemmeno stato evocato alcun giustificato motivo o alcuna spiegazione alternativa verosimile da parte del ricorrente.

3.3. Quanto alla consapevolezza del porto del coltello, deve rilevarsi che sussiste nel provvedimento impugnato specifica motivazione in ordine ai motivi per cui tale circostanza doveva ritenersi sussistente anche solo in conseguenza del fatto che lo stesso ricorrente risulta avere utilizzato il coltello "per continuare a inveire contro la vittima per ottenere l'informazione che in un primo momento la persona offesa non intendeva fornire loro" (ancora pag. 8 della motivazione); circostanza, quest'ultima, del tutto ignorata nella formulazione del motivo.

4. Quanto dalla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta legittima la motivazione della Corte territoriale fondata sulla mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato i:Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01) per di più in presenza di condotte gravi, palesemente studiate, condotte con armi e previa violazione di domicilio.

Del tutto apodittica risulta essere la prospettazione della mancata valutazione di un atteggiamento collaborativo che peraltro risulta del tutto non identificabile nel contegno processuale del ricorrente teso piuttosto a negare l'evidenza.

4.1. Quanto alla parametrazione della pena base, e degli aumenti a titolo di continuazione, la stessa Corte territoriale ha evidenziato come la stessa sia rimasta ben al di sotto dei valori medi della cornice edittale apportando aumenti assai contenuti (pag. 10 della motivazione).

Si tratta di motivazione legittima (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), logica, lineare, congrua e coerente che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ai versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00 con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SQUILLACI Filippo liquidate in complessivi Euro 1800,00 oltre accessori di legge.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SQUIL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimenta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 25 febbraio 2020 dal GIP del Tribunale di Messina in relazione a fattispecie di rapina aggravata, lesioni aggravate, detenzione uso di placche con lo stemma dalla Guardia di Finanza, porto di bottiglia incendiaria, porto di coltello con lama di 23 cm. 2. Propone ricorso per cassazione l'impul:ato, AIELLO Giuseppe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per i delitti di rapina e lesioni esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile senza un effettivo e approfondito vaglio dell'attendibilità della medesima, resa incerta dal mancato ritrovamento della somma provento della rapina. Sarebbe stata necessaria piuttosto una nuova escussione dello SQUILLACI, peraltro richiesta contestualmente all'istanza di rito abbreviato c:ondizionato e reiterata nei motivi di appello. La persona offesa, in quanto pregiudicato noto alle forze dell'ordine, sarebbe soggetto di per sé non attendibile e avrebbe avuto conclamati motivi di rancore nei confronti dell'imputato in ragione di pregresse questioni relative a lavori non svolti. Il riferimento fatto dalla Corte d'appello alla presenza di riscontri sarebbe erroneo, indimostrata sarebbe la possibilità di ritenere che la sostanza stupefacente trovata in casa del complice fosse proprio quella oggetto di rapina, rilevante sarebbe l'esito negativo delle perquisizioni svolte in casa del complice e a bordo dell'automobile dello stesso. Sarebbe inoltre credibile e rilevante la versione alternativa in base alla quale gli imputati si sarebbero recati nell'abitazione della persona offesa in conseguenza del "rancore per il mancato compimento da parte della persona civile di lavori a casa per i quali era stato corrisposto un assegno dal [OSCURATO:PERSONA]". La dedotta inattendibilità della persona offesa determinerebbe l'insussistenza della prova anche in relazione al contestato delitto di lesioni. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata riqualificazione della fattispecie in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte ha desunto, in violazione con quanto poi stabilito dalle sezioni unite, la presenza di una estorsione solo dalla gravità della violenza. L'imputato avrebbe comunque agito nella ragionevole convinzione della legittimità della propria pretesa. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'articolo 497 ter cod pen in quanto, sul punto, le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero sorrette da riscontri testimoniali. Le due persone presenti in casa al momento dei fatti hanno dichiarato che uno dei due soggetti si era qualificato come appartenente alla Guardia di Finanza ma nessuno all'infuori della persona offesa - che ben sapeva che il complice del ricorrente apparteneva alla Guardia di Finanza - risulta avere visto la placca. Proprio tale appartenenza spiegherebbe il rinvenimento delle placche distintive. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 1895/67. Il ricorrente contesta che nessuno degli altri testimoni ha visto le bottiglie incendiarie nelle mani degli imputati, che la PG intervenuta ne ha rinvenuto soltanto una e che comunque tali ordigni sarebbero stati portati solo all'interno dell'abitazione della persona offesa o nelle relative pertinenze e non in luogo pubblico; 2.5. Mancanza di motivazione in relazione al delitto di porto di coltello in quanto lo stesso era nella disponibilità del complice e quindi non potrebbe essere imputato alla ricorrente che nemmeno era a conoscenza della presenza di tale arnese. 2.6. Motivazione apparente o comunque illogica in relazione la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla parametrazione della pena. Secondo il ricorrente, le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse in ragione dell'atteggiamento collaborativo in sede processuale e inoltre la pena risulterebbe eccessiva "in considerazione del minimo edittale, dei parametri codificati negli articoli 132-133-62 bis codice penale". 3. La parte civile costituita SQUILLACI Filippo ha depositato conclusioni scritte con cui si chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con allegata nota spese di cui ha chiesto la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze in punto credibilità della persona offesa risultano manifestamente infondate e per altro verso connesse ad una valutazione parcellizzata ed atomistica del compendio motivazionale del provvedimento impugnato. 2.1. Quanto ai profili di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla presenza di riscontri a tale narrato, deve rilevarsi che: • i testi VENTO e CASBARRO hanno dichiarato di essere stati in casa della persona offesa al momento della irruzione dei due imputati che si erano qualificati come appartenente della Guardia di Finanza ed avevano assunto un atteggiamento palesemente minaccioso; • nell'immediatezza dei fatti, la PG ha rinvenuto una bottiglia incendiaria artigianale nei pressi dell'abitazione del ricorrente, • successivamente ai fatti, la stessa PG ha ritrovato un coltello con lama di 23 cm nascosto sotto il sedile dell'automobile della compagna del complice del ricorrente e verosimilmente utilizzata dagli imputati al momento in cui l'AIELLO si trovava ancora insieme a questi ultimi; • nell'abitazione del complice, in cui erano presenti anche la compagna di questi e il ricorrente, è stato trovato un residuo di cocaina e uno strumento che recava ancora le tracce della consumazione della sostanza medesima avvenuta immediatamente prima; • in atti vi è documentazione attestante la presenza, sul corpo della persona offesa, di lesioni talmente particolari da fornirli? specifico riscontro al narrato dello SQUILLACI; • sulla maglietta bianca della persona offesa vi erano impronte di scarpe perfettamente sovrapponibili a quelle del ricorrente • i giudici del merito hanno valutato anche la ricostruzione alternativa offerta dagli imputati in ordine alla presenza di precedenti controversie per lavori non svolti evidenziandone la mancanza di riscontri nel contesto del fascicolo processuale e la palese inverosimiglianza. 2.2. Tali caratteri della vicenda e della motivazione del provvedimento impugnato evidenziano come la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa in ordine a tutti i reati contestati all'imputato risultavano non solo lineari e logiche ma anche dettagliate e specifiche e pienamente riscontrate dalla stessa conformazione delle lesioni e dai ritrovamenti successivi ad opera della PG. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità cui il ricorrente oppone considerazioni apodittiche e fattuali, finalizzata essenzialmente ad una mera rilettura degli elementi del fascicolo processuale, tra l'altro prescindendo dalla palese univocità desumibile dalla valutazione complessiva degli stessi. 2.3. Quanto alla richiesta riqualificazione della condotta contestata come rapina in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deve rilevarsi che, anche a prescindere dalla valutazione dell'entità della violenza inferta, il provvedimento impugnato evidenzia come manchi l'effettiva prova di una legittima pretesa (cfr. pag. 8 e s. della motivazione) e come comunque la somma rapinata fosse ben maggiore della somma che sarebbe stata illegittimamente acquisita dalla persona offesa, con ciò evidenziando in radice la mancanza di alcun presupposto per riconoscere la fattispecie meno grave. 3. Risulta per i medesimi motivi legittimamente e adeguatamente motivata l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di illegittima detenzione di placche riportante il contrassegno della Guardia di Finanza, di porto in luogo pubblico di bottiglia incendiaria, di porto in luogo pubblico di coltello senza giustificato motivo. 3.1. Quanto, infatti, all'uso illecito delle placche distintive riportanti lo stemma della Guardia di Finanza, la dedotta credibilità della persona offesa unitamente alla circostanza che risulta riscontro testimoniale in ordine alla esplicitazione della qualità connessa alla placca da parte di soggetto sospeso dal servizio, determina la sussistenza di una motivazione non manifestamente illogica in punto responsabilità. 3.2. Quanto al porto in luogo pubblico della bottiglia incendiaria, il fatto che possa legittimamente ritenersi che la stessa era brandita dagli imputati al momento di scavalcare la veranda, evidenzia che gli stessi provenivano da luogo pubblico e che quindi sussiste la fattispecie contestata. Quanto al porto in luogo pubblico di coltello, lo stesso, minuziosamente descritto dalla persona offesa, risulta essere stato trovato sotto il sedile dell'automobile nella disponibilità di uno dei due imputati. Tale ritrovamento costituisce ampio riscontro alle dichiarazioni dello SQUILLACI senza che sia nemmeno stato evocato alcun giustificato motivo o alcuna spiegazione alternativa verosimile da parte del ricorrente. 3.3. Quanto alla consapevolezza del porto del coltello, deve rilevarsi che sussiste nel provvedimento impugnato specifica motivazione in ordine ai motivi per cui tale circostanza doveva ritenersi sussistente anche solo in conseguenza del fatto che lo stesso ricorrente risulta avere utilizzato il coltello "per continuare a inveire contro la vittima per ottenere l'informazione che in un primo momento la persona offesa non intendeva fornire loro" (ancora pag. 8 della motivazione); circostanza, quest'ultima, del tutto ignorata nella formulazione del motivo. 4. Quanto dalla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta legittima la motivazione della Corte territoriale fondata sulla mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato i:Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01) per di più in presenza di condotte gravi, palesemente studiate, condotte con armi e previa violazione di domicilio. Del tutto apodittica risulta essere la prospettazione della mancata valutazione di un atteggiamento collaborativo che peraltro risulta del tutto non identificabile nel contegno processuale del ricorrente teso piuttosto a negare l'evidenza. 4.1. Quanto alla parametrazione della pena base, e degli aumenti a titolo di continuazione, la stessa Corte territoriale ha evidenziato come la stessa sia rimasta ben al di sotto dei valori medi della cornice edittale apportando aumenti assai contenuti (pag. 10 della motivazione). Si tratta di motivazione legittima (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), logica, lineare, congrua e coerente che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ai versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00 con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SQUILLACI Filippo liquidate in complessivi Euro 1800,00 oltre accessori di legge. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SQUIL
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