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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13093/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6388 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA].CE. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Caserta, via Roma, n. 96 - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata, e difesa, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 27.9.2016, n. 8261/29/16; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 novembre 2021.

Fatti di causa.

Con avviso di accertamento l'Agenzia recuperava, per l'anno 2008, a carico di [OSCURATO:PERSONA] Costruzioni maggiori importi dovuti a titolo di Iva, rideterminando il reddito d'impresa della stessa nell'anno d'imposta 2008, contestando l'effettuazione di operazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare, a seguito di un'indagine finanziaria nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], con la quale la contribuente aveva in apparenza intrattenuto rapporti commerciali, era emersa la natura di "cartiera" del predetto soggetto.

La CTP di Napoli rigettava il ricorso della contribuente.

La CTR respingeva, a sua volta, il susseguente appello di [OSCURATO:PERSONA] Costruzioni.

Quest'ultima affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi.

L'Agenzia resiste con controricorso.

Ragioni della decisione.

Con il primo motivo di ricorso, la contribuente assume la violazione degli artt. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la CTR trascurato di prendere in considerazione l'eccezione della contribuente tesa a far valere la nullità dell'avviso di accertamento per difetto del contraddittorio endoprocedimentale anticipato con il contribuente, invero non formalizzato con apposito processo verbale.

Il motivo è infondato.

La CTR ha, infatti, valorizzato plurimi elementi presuntivi, tra cui: assenza di magazzino nel fornitore interposto, mancanza di strutture e di personale, prezzi d'acquisto inferiori a quelli normalmente praticati da altri fornitori, prezzi di vendita al dettaglio inferiori a quelli correnti.

Il giudice d'appello si è, pertanto, pienamente allineato ai principi espressi dalla nomofilachia, essendo sufficiente rammentare che in tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n.

C4, 27566 del 2018).g tre, A, (A" d. 'AZ flaki, u.,9; GZidv4 40 Al,. jr.44r ww, rtí c c.44;.. • , ALZA», 41#414, a a ghlib' 1.,b1 ; Con il secondo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 115 c.p.c. nonché degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); si censura cs", wvo. altresì l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio già04:4.. oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

Segnatamente, sotto il profilo della violazione di legge e del deficit di motivazione, si ascrive alla CTR d'aver fatto malgoverno degli oneri probatori in punto di inesistenza soggettiva delle operazioni.

Il primo motivo è inammissibile.

Esso è carente sul piano dell'autosufficienza, non curandosi il ricorrente di puntualizzare in quale sede abbia sollevato il profilo correlato alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Pertanto, la censura si palesa nuova.

Giova, d'altronde, segnalare che qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. 24480 del 2005).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 8 d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla

I. n. 14 del 2012, per avere la CTR trascurato di trattare e valutare separatamente il profilo dell'indetraibilità delVIVA e l'aspetto dell'indeducibilità dei costi, palesandosi questi ultimi senz'altro sostenuti.

Il motivo è fondato.

Invero, la CTR trascura di soffermarsi distintamente sul profilo dell'effettiva sopportazione dei costi, traendo ab implicito il corollario dell'indeducibilità dall'inesistenza soggettiva delle operazioni cui gli esborsi in questione si correlano.

Questa Corte ha evidenziato di recente che "In tema di IVA, il diritto del contribuente alla detrazione, fondandosi sul principio di neutralità dell'imposta, muove da presupposti diversi da quelli della deducibilità dei costi di impresa, sicché alla indeducibilità non consegue automaticamente Pindetraibilità, prevista nelle ipotesi di operazioni soggettivamente esistenti, in cui le interposte "cartiere" non versano PIVA che viene in seguito detratta dall'acquirente reale" (Cass. n. 15288 del 2020).

In effetti, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti - siano o meno inseriti in una cd. frode carosello - sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo (Cass. n. 32587 del 2019).

L'acquirente di beni può, in altri termini, dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle (sole) operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. n. 25249 del 2016).

Il differente perimetro dei presupposti di deducibilità dei costi sostenuti, ad onta di operazioni soggettivamente accertate come inesistenti, rimane nel contesto della sentenza d'appello pretermesso e obliterato, ancorché occorresse uno specifico esame al riguardo.

Con il quarto motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la CTR reso una motivazione apparente.

Il motivo è infondato.

In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Nella specie, la ratio decidendi si lascia ben cogliere.

In ultima analisi, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri motivi.

La sentenza va cassata e la causa rimessa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Per questi motivi Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite alla Commissione Tributaria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6388 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA].CE. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Caserta, via Roma, n. 96 - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata, e difesa, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 27.9.2016, n. 8261/29/16; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 novembre 2021. Fatti di causa. Con avviso di accertamento l'Agenzia recuperava, per l'anno 2008, a carico di [OSCURATO:PERSONA] Costruzioni maggiori importi dovuti a titolo di Iva, rideterminando il reddito d'impresa della stessa nell'anno d'imposta 2008, contestando l'effettuazione di operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, a seguito di un'indagine finanziaria nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], con la quale la contribuente aveva in apparenza intrattenuto rapporti commerciali, era emersa la natura di "cartiera" del predetto soggetto. La CTP di Napoli rigettava il ricorso della contribuente. La CTR respingeva, a sua volta, il susseguente appello di [OSCURATO:PERSONA] Costruzioni. Quest'ultima affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. L'Agenzia resiste con controricorso. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente assume la violazione degli artt. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la CTR trascurato di prendere in considerazione l'eccezione della contribuente tesa a far valere la nullità dell'avviso di accertamento per difetto del contraddittorio endoprocedimentale anticipato con il contribuente, invero non formalizzato con apposito processo verbale. Il motivo è infondato. La CTR ha, infatti, valorizzato plurimi elementi presuntivi, tra cui: assenza di magazzino nel fornitore interposto, mancanza di strutture e di personale, prezzi d'acquisto inferiori a quelli normalmente praticati da altri fornitori, prezzi di vendita al dettaglio inferiori a quelli correnti. Il giudice d'appello si è, pertanto, pienamente allineato ai principi espressi dalla nomofilachia, essendo sufficiente rammentare che in tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. C4, 27566 del 2018).g tre, A, (A" d. 'AZ flaki, u.,9; GZidv4 40 Al,. jr.44r ww, rtí c c.44;.. • , ALZA», 41#414, a a ghlib' 1.,b1 ; Con il secondo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 115 c.p.c. nonché degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); si censura cs", wvo. altresì l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio già04:4.. oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Segnatamente, sotto il profilo della violazione di legge e del deficit di motivazione, si ascrive alla CTR d'aver fatto malgoverno degli oneri probatori in punto di inesistenza soggettiva delle operazioni. Il primo motivo è inammissibile. Esso è carente sul piano dell'autosufficienza, non curandosi il ricorrente di puntualizzare in quale sede abbia sollevato il profilo correlato alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Pertanto, la censura si palesa nuova. Giova, d'altronde, segnalare che qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. 24480 del 2005). Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 8 d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla I. n. 14 del 2012, per avere la CTR trascurato di trattare e valutare separatamente il profilo dell'indetraibilità delVIVA e l'aspetto dell'indeducibilità dei costi, palesandosi questi ultimi senz'altro sostenuti. Il motivo è fondato. Invero, la CTR trascura di soffermarsi distintamente sul profilo dell'effettiva sopportazione dei costi, traendo ab implicito il corollario dell'indeducibilità dall'inesistenza soggettiva delle operazioni cui gli esborsi in questione si correlano. Questa Corte ha evidenziato di recente che "In tema di IVA, il diritto del contribuente alla detrazione, fondandosi sul principio di neutralità dell'imposta, muove da presupposti diversi da quelli della deducibilità dei costi di impresa, sicché alla indeducibilità non consegue automaticamente Pindetraibilità, prevista nelle ipotesi di operazioni soggettivamente esistenti, in cui le interposte "cartiere" non versano PIVA che viene in seguito detratta dall'acquirente reale" (Cass. n. 15288 del 2020). In effetti, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti - siano o meno inseriti in una cd. frode carosello - sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo (Cass. n. 32587 del 2019). L'acquirente di beni può, in altri termini, dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle (sole) operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. n. 25249 del 2016). Il differente perimetro dei presupposti di deducibilità dei costi sostenuti, ad onta di operazioni soggettivamente accertate come inesistenti, rimane nel contesto della sentenza d'appello pretermesso e obliterato, ancorché occorresse uno specifico esame al riguardo. Con il quarto motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la CTR reso una motivazione apparente. Il motivo è infondato. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. Nella specie, la ratio decidendi si lascia ben cogliere. In ultima analisi, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri motivi. La sentenza va cassata e la causa rimessa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Campania, in diversa composizione. Per questi motivi Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite alla Commissione Tributaria
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