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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36090/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Bergamo per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

In data 27/04/23, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che i motivi sollevati dal ricorrente (violazione degli artt. 178, 180, 191, 526 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato, avuto riguardo all'accertamento del tasso alcolemico e alla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e 186, comma 9-bis, cod. strada; nonché vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sostituzione della pena con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente non hai effettuato una critica specifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Bergamo per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In data 27/04/23, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i motivi sollevati dal ricorrente (violazione degli artt. 178, 180, 191, 526 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato, avuto riguardo all'accertamento del tasso alcolemico e alla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e 186, comma 9-bis, cod. strada; nonché vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sostituzione della pena con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente non hai effettuato una critica specifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36090/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris