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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 49121/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile la richiesta della Procura generale presso la stessa Corte per il riconoscimento della sentenza di condanna irrevocabile emessa da un Tribunale tedesco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della recidiva, delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale.

2. Secondo la Corte di appello, l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73 del 2016 prevedeva già la possibilità di valutare la sentenza straniera ai medesimi effetti senza procedere al suo formale riconoscimento.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 3 d.lgs. n. 73 del 2016, 12 cod. pen., 730 e 731 cod. proc. pen.

Il citato art. 3 non ha implicitamente abrogato le disposizioni degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. (in tal senso depone l'espressione "anche in assenza di riconoscimento"), ma ha soltanto una portata integrativa degli istituti del l'ordinamento italiano e deve essere letto congiuntamente agli altri provvedimenti normativi emanati in parti data recanti i nn. 74 e

75. L'ambito di rilevanza dell'art. 3 cit. non viene a coprire tutte le ipotesi previste dall'art. 12 cod. pen.; inoltre, la riforma del Libro XI ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2017 non ha riguardato il procedimento di riconoscimento disciplinato dagli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.

In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con l'arresto n. 47414 del 2021, che ha ritenuto ancora necessaria la procedura del riconoscimento quando la condanna straniera rilevi a fini diversi da quelli indicati dall'art. 12 cod. pen.

Quindi la richiesta di riconoscimento nel caso in esame per gli effetti della recidiva e dell'applicazione di pene accessorie è pienamente ammissibile e va adottata ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen.

In particolare, per le pene accessorie la produzione "automatica" di tale effetto è incompatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento (ed in particolare il diritto di difesa). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Preliminarmente e con portata assorbente va rilevata la irritualità della procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen.

Invero, è lo stesso ricorrente ad allegare di aver promosso la procedura di riconoscimento sulla base del mero "avviso", ricevuto dal Ministero della giustizia, della sentenza emessa dalle autorità giudiziarie tedesche.

Come ha chiarito la novella dell'art. 730 cod. proc. pen., introdotta nel 2001 (il comma 2-bis), la procedura di riconoscimento comporta in via generale da un lato la non sufficienza di un mero avviso della "esistenza" di una sentenza straniera e dall'altro che la stessa sia acquisita presso lo Stato di condanna con gli strumenti di cooperazione giudiziaria "ai fini del riconoscimento" (in altri termini lo Stato di condanna deve trasmettere la sentenza per tale finalità).

Già questa Corte ha affermato come sia necessario, ai fini dei controlli che la Corte di appello deve effettuare per il riconoscimento della sentenza straniera, che ne sia acquisita la traduzione integrale, non ritenendo sufficiente la traduzione "per estratto", contenuta nel bollettino ministeriale (Sez. 6, n. 2442 del 04/11/2011, dep. 2012, Rv. 251560).

Né, in assenza della formale trasmissione della sentenza straniera da parte dello Stato di condanna, è in linea di principio consentito allo Stato italiano far discendere dalla stessa - e viepiù per lo stesso reato - ulteriori ed autonomi effetti penali (cfr. a tal fine, l'art. 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, prevede che gli Stati comunichino copie delle sentenze di condanna sulla base di una richiesta che specifichi le "misure a livello nazionale" da adottare; la medesima norma è stata recepita nella Convenzione del 2000 dell'Unione europea di assistenza giudiziaria in materia penale).

La richiesta di riconoscimento era pertanto inammissibile sulla base di tale profilo.

3. Il ricorso, oltre che per tale rilievo, si presenta inammissibile anche sotto altri profili.

3.1. Quanto ai rapporti tra l'istituto del riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. e il meccanismo di nuovo conio del mutuo riconoscimento tra gli Stati dell'Unione europea delle decisioni di condanna, questa Corte ha già affermato che, agli effetti della recidiva (art. 12 n. 1 cod. pen.), le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea hanno rilevanza, nel concorso dei presupposti di cui all'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, senza necessità del previo giudizio di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022, Rv. 283614).

E' appena il caso di aggiungere che la "presa in considerazione" indicata dalla decisone quadro e dal relativo decreto legislativo attuativo non significa "automatico" riconoscimento, avendo soltanto stabilito i suddetti strumenti normativi il principio di "equivalenza" tra la precedente condanna emessa da uno Stato dell'Unione europea con quella emessa in ambito nazionale, rispetto agli effetti che il decreto legislativo ha poi specificatamente indicato ("per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della 3 LÌ condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere").

3.2. In ordine poi al riconoscimento della sentenza tedesca al fine di applicare al condannato le pene accessorie previste dal nostro ordinamento (art. 12, n. 2 cod. pen.), va evidenziato che la richiesta di riconoscimento, come si legge nel ricorso, ha la finalità di applicare al Ciaramella la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici in relazione alla condanna riportata in Germania alla pena detentiva di anni tre e mesi sei di reclusione.

Quindi dal riconoscimento si intende far derivare l'applicazione per "gli stessi fatti" per il quale il predetto è stato già giudicato e condannato in Germania di una ulteriore e diversa pena.

Ipotesi questa che sembra non rientrare nell'ambito della decisione quadro in esame e del relativo decreto legislativo di attuazione, che si riferiscono entrambi alla presa in considerazione di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona "per fatti diversi" da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria nazionale.

Si tratta quindi di stabilire se la forma di riconoscimento prevista dalla decisione quadro in esame esaurisca le possibilità di presa in considerazione della sentenza di condanna emessa nell'ambito dell'Unione europea o se residui ancora, come propone il ricorrente, uno spazio per l'applicazione di effetti penali previsti dal nostro ordinamento "per gli stessi fatti" da attuare con il tradizionale strumento ex art. 730 cod. proc. pen.

Peraltro, anche a voler accedere a tale seconda ipotesi, va rilevato che il ricorso non si confronta con il divieto del ne bis in idem operante nello spazio europeo che sembra aver limitato a monte la facoltà di riconoscimento ai soli "fatti diversi" (considerata anche l'ampiezza di detta garanzia all'epoca operante) e che comunque rileva anche per il riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. di una sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea.

Invero, il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti dell'art. 12, n. 2 cod. pen., imponendo al condannato una ulteriore pena per lo stesso fatto per il quale è stato già giudicato in Germania, verrebbe a porsi in contrasto con la garanzia convenzionale (art. 50 Carta dei diritti fondamentali e art. 54 Convenzione di Schengen) che mira a tutelare l'individuo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena e ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, così da evitare l'ulteriore sofferenza e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata.

Se la condanna straniera non fosse più eseguibile, non sarebbero neppure operative le pene accessorie da applicare all'esito del riconoscimento. /- - In caso contrario, il ricorrente non spiega affatto come nel caso in esame siano superati i limiti che la giurisprudenza sovranazionale e costituzionale (da ultimo n. 149 del 2022) ha più di recente indicato alla possibilità di un doppio binario sanzionatorio per il medesimo illecito al fine di rispettare il ne bis in idem.

Non viene infatti illustrata dal ricorrente quale sia la «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta» che non darebbe luogo a violazione del ne bis in idem in presenza di diversi procedimenti puntivi.

Una violazione del diritto convenzionale in parola potrebbe infatti verificarsi allorché difetti, in concreto, una sufficiente connessione cronologica tra i procedimenti: requisito, quest'ultimo, funzionale a tutelare la persona contro una ingiustificatamente protratta situazione di incertezza circa la propria sorte.

Nella specie, è sufficiente osservare che la sentenza di condanna tedesca che il ricorrente intende rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile la richiesta della Procura generale presso la stessa Corte per il riconoscimento della sentenza di condanna irrevocabile emessa da un Tribunale tedesco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della recidiva, delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale. 2. Secondo la Corte di appello, l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73 del 2016 prevedeva già la possibilità di valutare la sentenza straniera ai medesimi effetti senza procedere al suo formale riconoscimento. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 d.lgs. n. 73 del 2016, 12 cod. pen., 730 e 731 cod. proc. pen. Il citato art. 3 non ha implicitamente abrogato le disposizioni degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. (in tal senso depone l'espressione "anche in assenza di riconoscimento"), ma ha soltanto una portata integrativa degli istituti del l'ordinamento italiano e deve essere letto congiuntamente agli altri provvedimenti normativi emanati in parti data recanti i nn. 74 e 75. L'ambito di rilevanza dell'art. 3 cit. non viene a coprire tutte le ipotesi previste dall'art. 12 cod. pen.; inoltre, la riforma del Libro XI ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2017 non ha riguardato il procedimento di riconoscimento disciplinato dagli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con l'arresto n. 47414 del 2021, che ha ritenuto ancora necessaria la procedura del riconoscimento quando la condanna straniera rilevi a fini diversi da quelli indicati dall'art. 12 cod. pen. Quindi la richiesta di riconoscimento nel caso in esame per gli effetti della recidiva e dell'applicazione di pene accessorie è pienamente ammissibile e va adottata ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. In particolare, per le pene accessorie la produzione "automatica" di tale effetto è incompatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento (ed in particolare il diritto di difesa). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Preliminarmente e con portata assorbente va rilevata la irritualità della procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. Invero, è lo stesso ricorrente ad allegare di aver promosso la procedura di riconoscimento sulla base del mero "avviso", ricevuto dal Ministero della giustizia, della sentenza emessa dalle autorità giudiziarie tedesche. Come ha chiarito la novella dell'art. 730 cod. proc. pen., introdotta nel 2001 (il comma 2-bis), la procedura di riconoscimento comporta in via generale da un lato la non sufficienza di un mero avviso della "esistenza" di una sentenza straniera e dall'altro che la stessa sia acquisita presso lo Stato di condanna con gli strumenti di cooperazione giudiziaria "ai fini del riconoscimento" (in altri termini lo Stato di condanna deve trasmettere la sentenza per tale finalità). Già questa Corte ha affermato come sia necessario, ai fini dei controlli che la Corte di appello deve effettuare per il riconoscimento della sentenza straniera, che ne sia acquisita la traduzione integrale, non ritenendo sufficiente la traduzione "per estratto", contenuta nel bollettino ministeriale (Sez. 6, n. 2442 del 04/11/2011, dep. 2012, Rv. 251560). Né, in assenza della formale trasmissione della sentenza straniera da parte dello Stato di condanna, è in linea di principio consentito allo Stato italiano far discendere dalla stessa - e viepiù per lo stesso reato - ulteriori ed autonomi effetti penali (cfr. a tal fine, l'art. 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, prevede che gli Stati comunichino copie delle sentenze di condanna sulla base di una richiesta che specifichi le "misure a livello nazionale" da adottare; la medesima norma è stata recepita nella Convenzione del 2000 dell'Unione europea di assistenza giudiziaria in materia penale). La richiesta di riconoscimento era pertanto inammissibile sulla base di tale profilo. 3. Il ricorso, oltre che per tale rilievo, si presenta inammissibile anche sotto altri profili. 3.1. Quanto ai rapporti tra l'istituto del riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. e il meccanismo di nuovo conio del mutuo riconoscimento tra gli Stati dell'Unione europea delle decisioni di condanna, questa Corte ha già affermato che, agli effetti della recidiva (art. 12 n. 1 cod. pen.), le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea hanno rilevanza, nel concorso dei presupposti di cui all'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, senza necessità del previo giudizio di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022, Rv. 283614). E' appena il caso di aggiungere che la "presa in considerazione" indicata dalla decisone quadro e dal relativo decreto legislativo attuativo non significa "automatico" riconoscimento, avendo soltanto stabilito i suddetti strumenti normativi il principio di "equivalenza" tra la precedente condanna emessa da uno Stato dell'Unione europea con quella emessa in ambito nazionale, rispetto agli effetti che il decreto legislativo ha poi specificatamente indicato ("per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della 3 LÌ condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere"). 3.2. In ordine poi al riconoscimento della sentenza tedesca al fine di applicare al condannato le pene accessorie previste dal nostro ordinamento (art. 12, n. 2 cod. pen.), va evidenziato che la richiesta di riconoscimento, come si legge nel ricorso, ha la finalità di applicare al Ciaramella la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici in relazione alla condanna riportata in Germania alla pena detentiva di anni tre e mesi sei di reclusione. Quindi dal riconoscimento si intende far derivare l'applicazione per "gli stessi fatti" per il quale il predetto è stato già giudicato e condannato in Germania di una ulteriore e diversa pena. Ipotesi questa che sembra non rientrare nell'ambito della decisione quadro in esame e del relativo decreto legislativo di attuazione, che si riferiscono entrambi alla presa in considerazione di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona "per fatti diversi" da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria nazionale. Si tratta quindi di stabilire se la forma di riconoscimento prevista dalla decisione quadro in esame esaurisca le possibilità di presa in considerazione della sentenza di condanna emessa nell'ambito dell'Unione europea o se residui ancora, come propone il ricorrente, uno spazio per l'applicazione di effetti penali previsti dal nostro ordinamento "per gli stessi fatti" da attuare con il tradizionale strumento ex art. 730 cod. proc. pen. Peraltro, anche a voler accedere a tale seconda ipotesi, va rilevato che il ricorso non si confronta con il divieto del ne bis in idem operante nello spazio europeo che sembra aver limitato a monte la facoltà di riconoscimento ai soli "fatti diversi" (considerata anche l'ampiezza di detta garanzia all'epoca operante) e che comunque rileva anche per il riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. di una sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea. Invero, il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti dell'art. 12, n. 2 cod. pen., imponendo al condannato una ulteriore pena per lo stesso fatto per il quale è stato già giudicato in Germania, verrebbe a porsi in contrasto con la garanzia convenzionale (art. 50 Carta dei diritti fondamentali e art. 54 Convenzione di Schengen) che mira a tutelare l'individuo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena e ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, così da evitare l'ulteriore sofferenza e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Se la condanna straniera non fosse più eseguibile, non sarebbero neppure operative le pene accessorie da applicare all'esito del riconoscimento. /- - In caso contrario, il ricorrente non spiega affatto come nel caso in esame siano superati i limiti che la giurisprudenza sovranazionale e costituzionale (da ultimo n. 149 del 2022) ha più di recente indicato alla possibilità di un doppio binario sanzionatorio per il medesimo illecito al fine di rispettare il ne bis in idem. Non viene infatti illustrata dal ricorrente quale sia la «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta» che non darebbe luogo a violazione del ne bis in idem in presenza di diversi procedimenti puntivi. Una violazione del diritto convenzionale in parola potrebbe infatti verificarsi allorché difetti, in concreto, una sufficiente connessione cronologica tra i procedimenti: requisito, quest'ultimo, funzionale a tutelare la persona contro una ingiustificatamente protratta situazione di incertezza circa la propria sorte. Nella specie, è sufficiente osservare che la sentenza di condanna tedesca che il ricorrente intende rico
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