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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 20888/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'ordinanza del 26 novembre 2020, con la quale il Tribunale medesimo aveva rigettato l'istanza di riabilitazione in relazione alle sentenze di condanna rese:1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, irrevocabile in data 17 novembre 2004, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400 di multa; 2) dalla Corte d'appello di Palermo, irrevocabile il 2 marzo 2005 di condanna alla pena di anni due giorni venti di reclusione ed euro 600 di multa condonata la pena residua e l'intera pena della multa; 3) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, di anni due di reclusione ed euro 400 di multa, in continuazione con i reati di cui alla condanna sub 2), con indulto per la pena detentiva residua e della multa.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv.

A. Turrisi, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178 e 179 cod. pen. e vizio di motivazione.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto asserisce difetto o contraddittorietà della motivazione, censura smentita dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, il quale è fondato sulla mancanza di prova documentale circa l'impossibilità, per il condannato, di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dai reati, nonché sulla carenza di allegazione della produzione documentale richiamata (Mod.

ISEE attestante l'entità del reddito), contestando, correttamente, il profilo di censura relativo all'asserita lacunosità degli accertamenti tributari. 3.1.Rilevato, peraltro, che va considerato già dirimente il rilievo che, in tema di riabilitazione del condannato, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è subordinato alla proposizione di una richiesta da parte della persona offesa, dovendo, pertanto, in difetto di quest'ultima, l'iniziativa essere assunta dall'interessato alla riabilitazione, mediante consultazione del soggetto danneggiato o idonea offerta riparatoria (Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Tatò, Rv. 263782; Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Fieromonte, Rv. 251421) non proposta e nemmeno dedotta nel caso al vaglio, come notato anche nel provvedimento oggetto della presente impugnazione. 3.2.Ritenuto che il richiamo all'entità del danno arrecato con il reato di rapina di cui alla sentenza n. 3, pari ad euro 70.000,00 è stato effettuato, come ribadisce il provvedimento censurato, per sottolineare il rapporto tra l'entità dell'obbligazione risarcitoria e lo sforzo riparativo. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n./i/ 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e L ( DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'ordinanza del 26 novembre 2020, con la quale il Tribunale medesimo aveva rigettato l'istanza di riabilitazione in relazione alle sentenze di condanna rese:1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, irrevocabile in data 17 novembre 2004, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400 di multa; 2) dalla Corte d'appello di Palermo, irrevocabile il 2 marzo 2005 di condanna alla pena di anni due giorni venti di reclusione ed euro 600 di multa condonata la pena residua e l'intera pena della multa; 3) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, di anni due di reclusione ed euro 400 di multa, in continuazione con i reati di cui alla condanna sub 2), con indulto per la pena detentiva residua e della multa. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. A. Turrisi, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178 e 179 cod. pen. e vizio di motivazione. 3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto asserisce difetto o contraddittorietà della motivazione, censura smentita dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, il quale è fondato sulla mancanza di prova documentale circa l'impossibilità, per il condannato, di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dai reati, nonché sulla carenza di allegazione della produzione documentale richiamata (Mod. ISEE attestante l'entità del reddito), contestando, correttamente, il profilo di censura relativo all'asserita lacunosità degli accertamenti tributari. 3.1.Rilevato, peraltro, che va considerato già dirimente il rilievo che, in tema di riabilitazione del condannato, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è subordinato alla proposizione di una richiesta da parte della persona offesa, dovendo, pertanto, in difetto di quest'ultima, l'iniziativa essere assunta dall'interessato alla riabilitazione, mediante consultazione del soggetto danneggiato o idonea offerta riparatoria (Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Tatò, Rv. 263782; Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Fieromonte, Rv. 251421) non proposta e nemmeno dedotta nel caso al vaglio, come notato anche nel provvedimento oggetto della presente impugnazione. 3.2.Ritenuto che il richiamo all'entità del danno arrecato con il reato di rapina di cui alla sentenza n. 3, pari ad euro 70.000,00 è stato effettuato, come ribadisce il provvedimento censurato, per sottolineare il rapporto tra l'entità dell'obbligazione risarcitoria e lo sforzo riparativo. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n./i/ 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e L ( DEPOS
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