CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 706/24 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, avanza censure manifestamente infondate dal momento che il calcolo è stato ben evidenziato dal primo giudice che ha operato la diminuzione sull'art. 628, comma terzo, in ragione delle due aggravanti contestate; il fatto che sia venuta meno una di esse non implica l'eliminazione dei limiti di cui al comma quarto della norma citata che, in ragione della previsione vigente all'epoca del commesso reato, del minimo edittale pari a anni 4 e mesi 6 di reclusione, non avrebbe potuto essere inferiore anche con l'eliminazione di una delle due aggravanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il