Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 06181/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SE3IDC 3ASMIN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza dei 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA GlateravvircMrpartr,— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 27/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dai TRIBUNALE di ROMA, in data 17/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP ridefinendo la sanzione ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza emessa in applicazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. contestando il trattamento sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale Si ribadisce infatti che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201).

Nel caso in esame il ricorrente contestava la completezza della motivazione proponendo una censura vietata dalla legge.

Alia inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso ll 07/12/2021 Il Consigliere Estensore /4ND RA(REC5I-LILOM ; [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SE3IDC 3ASMIN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza dei 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA GlateravvircMrpartr,— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 27/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dai TRIBUNALE di ROMA, in data 17/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP ridefinendo la sanzione ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza emessa in applicazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. contestando il trattamento sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale Si ribadisce infatti che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201). Nel caso in esame il ricorrente contestava la completezza della motivazione proponendo una censura vietata dalla legge. Alia inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso ll 07/12/2021 Il Consigliere Estensore /4ND RA(REC5I-LILOM ; [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06181/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris