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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 31479/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2/2026 del Tribunale di Sorveglianza diCatanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con l’ordinanza del 12febbraio 2026, in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso il decretocon cui il Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] ha applicato il regimedella sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. per la durata di tre mesi,ha disposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] della TV e del fornellino.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Ministero della Giustiziache, a mezzo dell’’Avvocatura Generale dello Stato, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 14-bise 14-quater ord. pen.

Nel primo motivo il ricorrente rileva che la conclusione cuiè pervenuto il Tribunale sarebbe errata in quanto il detenuto ha dimostrato diessere un soggetto pericoloso per cui, come pure già evidenziato dallagiurisprudenza di legittimità, il divieto del fornellino e della TV è giustificato dalfatto che questi sono oggetti facilmente utilizzabili come corpi contundenti.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erroneaapplicazione del principio di proporzionalità.2.3.

Violazione di legge quanto alla conclusione per cui il divietodell’utilizzo dei due beni violi i diritti incomprimibili del detenuto.3.

In data 27 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Nei tre motivi di ricorso l’amministrazione ricorrente deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 14-bis e 14-quater ord. pen. con riferimento alla mancata considerazione della pericolositàdimostrata dal detenuto e dell’intrinseca pericolosità degli oggetti di cui hadisposto la restituzione, nonché in relazione all’erronea applicazione del principiodi proporzionalità e alla conclusione che il divieto dell’utilizzo dei due beni viola idiritti incomprimibili del detenuto.La doglianza è fondata nei termini che seguono.2.1.

Come pure da ultimo ribadito da Sez. 1, n. 33241 del 3/4/2024,Cinque, n.m., l'art. 14-bis ord. pen. stabilisce che possono essere sottoposti aregime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi,prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, icondannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenticompromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) che con laviolenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) chenella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenutinei loro confronti.La norma va correlata con il successivo art. 14-quater ord. pen. chestabilisce quale debba essere il contenuto del regime di sorveglianza speciale,precisando che le restrizioni applicate devono essere motivate, nonché«strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza», enon possono in ogni caso riguardare i diritti e le esigenze del detenuto attinentile materie elencate nel quarto comma dello stesso art. 14-quater.2.2.

Nel caso di specie la conclusione cui è pervenuto il Tribunale intermini di mancanza della pericolosità dei due beni si fonda sulla considerazioneche l’aggressione sarebbe stata occasionale e che non vi sarebbe alcuncollegamento tra questa e i beni stessi, per cui il divieto del loro utilizzo sarebbemeramente afflittivo e non risulterebbe funzionale alle esigenze di sicurezzaposte alla base del provvedimento.Il ragionamento seguito, che comunque ritiene giustificata l’applicazionedel regime di sorveglianza particolare, è manifestamente illogico e carente.Nel provvedimento impugnato, infatti, in cui pure si dà conto della gravitàdell’episodio accaduto perché connotato da gratuita violenza perpetrata in dannodi un agente della polizia penitenziaria, non si tiene in alcun conto dellecaratteristiche strutturali dei due beni e dell’intrinseca pericolosità degli stessi(nello stesso senso la già citata Sez. 1, n. 33241 del 3/4/2024, Cinque, n.m.).3.

La carenza di motivazione rilevata, ritenute assorbite le ulterioricensure, impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente allarestituzione del televisore e del fornellino con rinvio per nuovo giudizio sul puntoal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata relativamente alla restituzione deltelevisore e del fornellino con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diSorveglianza di Catanzaro.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2026 del Tribunale di Sorveglianza diCatanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con l’ordinanza del 12febbraio 2026, in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso il decretocon cui il Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] ha applicato il regimedella sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. per la durata di tre mesi,ha disposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] della TV e del fornellino.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Ministero della Giustiziache, a mezzo dell’’Avvocatura Generale dello Stato, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 14-bise 14-quater ord. pen. Nel primo motivo il ricorrente rileva che la conclusione cuiè pervenuto il Tribunale sarebbe errata in quanto il detenuto ha dimostrato diessere un soggetto pericoloso per cui, come pure già evidenziato dallagiurisprudenza di legittimità, il divieto del fornellino e della TV è giustificato dalfatto che questi sono oggetti facilmente utilizzabili come corpi contundenti.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erroneaapplicazione del principio di proporzionalità.2.3. Violazione di legge quanto alla conclusione per cui il divietodell’utilizzo dei due beni violi i diritti incomprimibili del detenuto.3. In data 27 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nei tre motivi di ricorso l’amministrazione ricorrente deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 14-bis e 14-quater ord. pen. con riferimento alla mancata considerazione della pericolositàdimostrata dal detenuto e dell’intrinseca pericolosità degli oggetti di cui hadisposto la restituzione, nonché in relazione all’erronea applicazione del principiodi proporzionalità e alla conclusione che il divieto dell’utilizzo dei due beni viola idiritti incomprimibili del detenuto.La doglianza è fondata nei termini che seguono.2.1. Come pure da ultimo ribadito da Sez. 1, n. 33241 del 3/4/2024,Cinque, n.m., l'art. 14-bis ord. pen. stabilisce che possono essere sottoposti aregime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi,prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, icondannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenticompromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) che con laviolenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) chenella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenutinei loro confronti.La norma va correlata con il successivo art. 14-quater ord. pen. chestabilisce quale debba essere il contenuto del regime di sorveglianza speciale,precisando che le restrizioni applicate devono essere motivate, nonché«strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza», enon possono in ogni caso riguardare i diritti e le esigenze del detenuto attinentile materie elencate nel quarto comma dello stesso art. 14-quater.2.2. Nel caso di specie la conclusione cui è pervenuto il Tribunale intermini di mancanza della pericolosità dei due beni si fonda sulla considerazioneche l’aggressione sarebbe stata occasionale e che non vi sarebbe alcuncollegamento tra questa e i beni stessi, per cui il divieto del loro utilizzo sarebbemeramente afflittivo e non risulterebbe funzionale alle esigenze di sicurezzaposte alla base del provvedimento.Il ragionamento seguito, che comunque ritiene giustificata l’applicazionedel regime di sorveglianza particolare, è manifestamente illogico e carente.Nel provvedimento impugnato, infatti, in cui pure si dà conto della gravitàdell’episodio accaduto perché connotato da gratuita violenza perpetrata in dannodi un agente della polizia penitenziaria, non si tiene in alcun conto dellecaratteristiche strutturali dei due beni e dell’intrinseca pericolosità degli stessi(nello stesso senso la già citata Sez. 1, n. 33241 del 3/4/2024, Cinque, n.m.).3. La carenza di motivazione rilevata, ritenute assorbite le ulterioricensure, impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente allarestituzione del televisore e del fornellino con rinvio per nuovo giudizio sul puntoal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata relativamente alla restituzione deltelevisore e del fornellino con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diSorveglianza di Catanzaro.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]