CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32222/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 47-ter, legge n. 354 del 1975), lamentando la sostanziale assenza di motivazione in punto di esclusione della recidiva e riduzione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha specificamente rilevato che la doglianza riguardante la recidiva non era stata proposta con i motivi d'appello, perciò dovendo ritenersi inammissibile. Essa, peraltro, al pari di quella relativa alla riduzione della pena è del tutto immotivata, risolvendosi nella semplice enunciazione della richiesta. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 luglio 202