CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18538/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già AZ2026 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 412/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 298/2021;Numero registro generale 4813/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 18538/2026del 09/04/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]RICCHEZZA.1.La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 412/2022,in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla societàAzimut [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (da ora Azimut),respingeva l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza n. 248/2021, riformandola parzialmente. Con talesentenza di primo grado, il tribunale di Ancona, in accoglimentoparziale del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n.577/2020, concesso alla società Azimut avente ad oggetto ilpagamento dell'importo di euro 319.588,45 a titolo di recuperofinanziamento del 25/05/2012, recupero finanziamento del11.08.2017, penale per mancato rispetto del patto di stabilità,e indennità sostitutiva del preavviso, revocava il citato decretoe condannava l'opponente ([OSCURATO:PERSONA]) al pagamento dellasomma ingiunta previa deduzione di euro 80.818,27, preteso atitolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazionemonetaria e interessi legali come per legge.2. La Corte di appello, in accoglimento del ricorsoincidentale, confermava la debenza delle somme dovute daDavide Tucci a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (giàriconosciute nella sentenza di primo grado) e lo condannava,altresì, al pagamento di quelle dovute a titolo di clausola penalecollegata alla violazione del patto di stabilità.3. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. La società Azimut ha resistitocon controricorso. Parte resistente ha depositato le memorie.Numero registro generale 4813/20234. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neNi umero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 18538/2026successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c. Data pubblicazione 08/06/2026Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, che pedissequamente si riporta, ilricorrente deduce l’errore di diritto relativamente all’eccezionedi incompetenza, territoriale e funzionale, ai sensi degli artt. 409c.p.c., 413 c.p.c., 40 co. 4 c.p.c. relativamente ai crediti diAzimut di cui ai contratti di finanziamento del 25 maggio 2012e dell’11 agosto 2017, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2 e 3c.p.c.Secondo la ricostruzione operata dal ricorrente siconfigurerebbe, con riferimento a tali contratti, un’ipotesi diincompetenza funzionale e per territorio del giudice adito.2012 e nel 2017 (cfr. doc. 2-3 prod.), anche se occasionati dalcontratto di agenzia, non presentavano profili diinterdipendenza con quest’ultimo. Territoriale perché inentrambi i contratti era presente una clausola (art. 10) diindividuazione del foro territorialmente competente in caso dicontroversia, individuato nel tribunale di Milano e non già diAncona (che si è pronunciato sin dalla fase monitoria).Censura, quindi, la sentenza di appello nella parte in cui haerroneamente respinto l’eccepita incompetenza funzionale eterritoriale in assenza, peraltro, dei presupposti per ilriconoscimento della connessione tra le cause, ai sensi dell’art.40 commi 3 e 4 c.p.c.2.Il motivo è infondato e deve essere respinto.Come evidenziato dal giudice del gravame, in relazione alledomande concernenti il contratto di agenzia, la competenza èstata correttamente individuata, ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c.,Numero registro generale 4813/2023nel tribunale del circondario dove l’agente ha il domicilio. InN umero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 18538/2026ordine ai contratti di finanziamento che contemplanoDa,t a pubblicazione 08/06/2026effettivamente, la clausola con la quale si individua quale forodi competenza per territorio, quello di Milano, è statacorrettamente attribuita prevalenza al collegamento funzionalecon il rapporto di lavoro.2.1.Del resto, il contratto di agenzia integra un antecedentestorico, oltre che presupposto necessario per il contratto difinanziamento. Il collegamento funzionale tra i rapporti, tale dadeterminare l’attrazione della competenza in capo al giudicespeciale o comunque preventivamente adito, dedotto edocumentalmente provato, è desumibile dalla previsione dellacompensazione tra provvigioni spettanti all’agente e sommefinanziate da restituire e, al contempo, dalla circostanzasecondo cui la cessazione del contratto di agenzia avrebbedeterminato l’estinzione del contratto di finanziamento.2.2. Del resto la S.C., in una fattispecie parzialmente diversama i cui principi possono essere mutuati al caso di specie, haaffermato che “La competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. èdeterminata sulla base del contenuto della domanda giudiziale,senza che rilevino le deduzioni del convenuto, pertanto, laddoveil lavoratore deduca l'esistenza di un pregresso rapporto dilavoro quale presupposto per il sorgere del diritto allacostituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazionedella competenza territoriale, di cui alla norma citata, siradicano in relazione al luogo in cui il rapporto già eseguito devecontinuare ad esserlo sulla base della prospettazione contenutanella domanda, stante il collegamento funzionale sussistente traquesto e quello da costituire, a nulla rilevando l'eccezione delconvenuto circa l'inesistenza di un rapporto di lavoro in atto edi una sede nel luogo in cui lo stesso deve essere ripristinato.”Numero registro generale 4813/2023(cfr. Cass. n. 11023/2020). Ed ancora, sempre la S.C. haN umero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 18538/2026affermato che “Qualora un rapporto di lavoro si configuri comDeat a pubblicazione 08/06/2026presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di unsuccessivo rapporto, i criteri di identificazione della competenzaterritoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'art.413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante ilcollegamento funzionale sussistente tra questo e quello dacostituire.” (cfr. Cass. n. 27565/2020; Cass. 2152/2015).2.3. Osserva il Collegio che la presenza di uno stretto nessodi interdipendenza dei rapporti, che si esplica attraverso lapresupposizione che, nel caso di specie, assume la fisionomia diuna relazione di accessorietà del contratto di finanziamento (lacui restituzione era portata in parziale compensazione delleprovvigioni) rispetto al contratto di agenzia, determina ilradicamento della competenza per territorio secondo lecoordinate ermeneutiche di cui all’art. 40, co. 3, c.p.c., conconseguente radicamento della competenza per territorio aisensi dell’art. 413, co. 4 c.p.c., trattandosi di una controversiarientrante nell’art. 409 n. 3) c.p.c.Le sopraesposte considerazioni implicano il rigetto del primomotivo di doglianza perché infondato.3.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 1321, 1322,1750 e 1344 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Secondo la prospettazione dell’agente vi sarebbe stata unaviolazione del principio di “parità” del recesso di cui all’art. 1750c.c. perché il riconoscimento della legittimità della penale,aggiuntiva rispetto all’indennità di mancato preavviso,renderebbe, maggiormente gravoso, per il solo agente, il dirittodi recedere.3.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto.Numero registro generale 4813/2023E’ consolidato l’orientamento secondo cui, in tema dNi umero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 18538/2026contratto di agenzia, l'art. 1750, co. 4 c.c., nel porre la regoDlaat a pubblicazione 08/06/2026inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devonoessere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime unprecetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la paritàdelle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nulloper frode a detto precetto (art. 1344 cod. civ.) il patto checontempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità dimancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agenteche si renda inadempiente all'obbligo di dare preavviso (cfr.Cass. n. 24274/2006; Cass. n. 24478/21).Nella specie, tuttavia, non vi è sovrapponibilità delladisposizione summenzionata con la clausola penale prevista(pari ad euro 120000,00) perché essa accede all’autonomopatto di stabilità (il cui corrispettivo è pari a 20000,00 euro), neconsegue che, da regolamento negoziale, deve esserecorrisposta, se si recede in violazione del termine di durata delpatto, così come avvenuto nel caso di specie, a prescindere dalladebenza o meno dell’indennità di preavviso.Peraltro, rientra nell’autonomia privata la determinazionedell’ammontare delle reciproche obbligazioni e, il vaglio dellestesse, essendo sussumibile nell’attività di interpretazione delregolamento contrattuale, integra un’ attività riservata algiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità salvo ilcaso della violazione delle regole legali di ermeneuticacontrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sulsemplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto unapiuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testonegoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due opiù interpretazioni, non è consentito alla parte, che avevaproposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sededi legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altraN u(mseurol r egistro generale 4813/2023Numero sezionale 1733/2026punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018). Numero di raccolta generale 18538/2026La mancata allegazione, nel precedente grado di giudizio, Ddait a pubblicazione 08/06/2026qualsivoglia elemento in ordine a circostanze fattuali per lavalutazione della eccessiva onerosità della clausola penale,comporta la declaratoria di inammissibilità di tale profilo,emerso, per la prima volta solo in sede di legittimità.4. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce l’errore didiritto relativamente all’art. 83 lett. h) d.l. 18/2020, in relazioneagli artt. 360 comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.L’erroneo richiamo al dato normativo medio temporevigente è, successivamente, colmato nella narrativadell’argomentazione attraverso il riferimento all’art. 221 co. 4del d.l.34/2020, disposizione in vigore ratione temporis.L’agente si duole della sostituzione dell’udienza pubblica conun provvedimento che prevedeva la concessione di un termineper il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni,nelle quali le parti chiedevano l’ammissione dei mezzi istruttorimentre il giudice di prime cure emetteva la sentenzadepositandola, senza aver depositato prima il dispositivo, adistanza di 65 giorni, violando il principio della discussione edella conseguente lettura del dispositivo.4.1. Il motivo presenta profili sia di inammissibilità che diinfondatezza. E’ inammissibile perché in attuazione dei principiespressi da SU n. 793/2013, qualora la decisione di merito sifondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle"rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenutodifetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto questeultime non potrebbero comunque condurre, stante l'interveNnumuetroa r egistro generale 4813/2023Numero sezionale 1733/2026definitività delle altre, alla cassazione della decisione stesNsumae r(os dui ral ccolta generale 18538/2026punto, anche Cass. n. 11493/2018). Data pubblicazione 08/06/2026La doglianza è anche infondata in quanto, oltre a presentareprofili di genericità formali in ordine al pregiudizio concretosubito, non censura adeguatamente e specificamentel’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata che, sulpunto (cfr. pag. 4-5 della motivazione), aveva già stigmatizzatoil motivo di gravame evidenziandone l’irrilevanza pratica,considerata la tassatività dei casi di declaratoria di nullità dellasentenza con rimessione della causa al primo giudice, nonravvisabili nell’ipotesi de qua. Il motivo di ricorso non siconfronta, peraltro, con l’argomentazione del giudice di secondogrado che non viene censurata di fatto, ma si limita a reiterarele argomentazioni già utilizzate nella precedente fase, ai limiti,quindi, dell’ammissibilità della stessa censura.Del resto, a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n.17603/2025, non è più in dubbio la compatibilità dell’udienza didiscussione, propria del rito lavoro, con il modello c.d. cartolareo a trattazione scritta, ne consegue, quindi, che le censuremosse avrebbero dovuto chiarire, in concreto, il profilo dipregiudizio cagionato, circostanza questa irrealizzata.5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.6.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.7.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MNumero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 18538/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 7500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]