CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ORDINANZA sul ricorso 26223/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12/A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 357/2021 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 10/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera d'i consiglio del 07/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la soc. [OSCURATO:SOCIETA]. (incaricata della gestione del [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna) per sentir dichiarare non dovuta la somma di 259,45 euro di cui alla fatt. n. 2014000500082001 concernente "conguagli regolatori" relativi al periodo 2005/2011; l'attore sostenne che la pretesa era illegittima perché in contrasto col principio di irretroattività degli atti amministrativi e, comunque, prescritta ai sensi dell'art. 2948, n. 4) c.c.; il Giudice di Pace di Sassari accolse la domanda e dichiarò non dovuta la somma richiesta a conguaglio; il Tribunale di Sassari, affrontata preliminarmente la questione dell'eccepita prescrizione (in quanto ritenuta «idonea a definire il giudizio»), ha rigettato l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] ritenendo che anche le somme dovute a titolo di conguaglio rientrano nella previsione dell'art. 2948, n. 4) c.c. e che «le pretese per cui è causa devono pertanto ritenersi prescritte, in assenza di un idoneo atto interruttivo (come è pacifico), poiché soggette a prescrizione quinquennale»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi a tre motivi; l'intimato non ha svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: col primo motivo, la ricorrente ha dedotto -in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1) c.p.c.- «violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario. Violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 133, comma 1, lett. C) c.p.a.»: assume che la controversia «esula dalla giurisdizione del Giudice ordinario in quanto le contestazioni avversarie riguardano, in via principale, la legittimità delle scelte tecnico-discrezionali delle [OSCURATO:PERSONA] (AEEGSI, oggi ARERA, ed EGAS) in ordine all'individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla determinazione dell'ammontare dei c.d. conguagli regolatori (anche "partite pregresse")»; censura pertanto la sentenza per non avere accolto, omettendo di pronunciarsi sulla relativa eccezione, il motivo di appello concernente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario; col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 142, co. 3 e 154 D.Lgs. n. 152/2006; dell'art. 9 Dir. 2000/60/CE; dell'art. 21, commi 13 e 19 D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011; dell'art. 10 D.L. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011; dell'art. 3 D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dell'art. 1339 c.c.; della Delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; della Delibera 215.6.2014 n. 18 dell'Ente d'Ambito della Sardegna; del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] (par. B.16): assume che «la definizione delle c.d. partite pregresse ad opera delle competenti Autorità amministrative [...] risulta del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell'ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio»; aggiunge che, «a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all'anno base -non considerati in precedenza ai fini tariffari- sono stati legittimamente inseriti dalla competenti Autorità amministrative, come componenti della tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio [...] del "full cost recovery"»; evidenzia che «le determinazioni tariffarie entrano di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art.1339 del codice civile» e conclude che «[OSCURATO:SOCIETA], nel procedere alla riscossione delle c.d. partite pregresse, si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento»; col terzo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4) c.c.; degli artt. 142, co. 3 e 154 D.Lgs.n. 152/2006; dell'art. 9 Dir. 2000/60/CE; dell'art. 21, commi 13 e 19 D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011; dell'art. 10 D.L. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011; dell'art. 3 D.P.C.1v1. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dell'art. 1339 c.c.; della Delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; della Delibera 26.6.2014 n. 18 dell'Ente d'Ambito della Sardegna; del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] (par. B.16); la ricorrente censura la sentenza in punto di ritenuta prescrizione e rileva che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale relativo al diritto alla riscossione dei conguagli deve essere necessariamente collocato «nel momento in cui [OSCURATO:SOCIETA] è stata autorizzata (rectius obbligata) a fatturare i relativi importi a seguito della loro effettiva quantificazione (i.e., 26 giugno 2014, data della delibera n. 18 dell'Ente d'Ambito); Ritenuto che: il primo motivo è infondato in quanto la statuizione (implicita) di sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario è corretta, come recentemente statuito -su analogo ricorso- dai Cass., S.U. n. 29593/2022; ciò in quanto «la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce [...] una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11); la controversia ha dunque effettivamente natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale» (Cass, S.U. cit.);il secondo motivo è privo di diretta attinenza alla sentenza impugnata, che ha statuito -secondo il criterio della ragione più liquida- soltanto in punto di prescrizione, a prescindere «del tutto dalla natura dei conguagli e delle cc.dd. partite pregresse», lasciando pertanto impregiudicata la questione della legittimità e della spettanza dei conguagli regolatori; il terzo motivo è invece fondato, alla luce del principio espresso dalla medesima pronuncia sopra richiamata, secondo cui, «in tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo "ora per allora", di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.» (Cass., S.U. n. 29593/2022); la sentenza va dunque cassata in relazione al terzo motivo, con rinvio al Tribunale di Sassari, in persona di altro magistrato; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, accoglie il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le