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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14154/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta che fa leva sulla presenza di precedenti della stessa indole, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, per come è formulato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in fatto, le quali non si confrontano con quanto statuito dal giudice di merito, che ben motivava le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato ( pg. 2 della sentenza impuganta).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 i Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta che fa leva sulla presenza di precedenti della stessa indole, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, per come è formulato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in fatto, le quali non si confrontano con quanto statuito dal giudice di merito, che ben motivava le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato ( pg. 2 della sentenza impuganta). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 i Il cons
Sentenza Cassazione n. 14154/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris