CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 07931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] FODARONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Teresa [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 10 luglio 2020 con il quale è stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato di cui all'articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., per mancanza di specificità della motivazione che si riferisce a fatti di epoca remota e che neppure motiva sulla attuale operatività dell'organizzazione, facendo anzi riferimento a soggetti diversi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che propone in larga parte censure inammissibili perché generiche e manifestamente infondate e comunque non consentite, è nel complesso infondato. 2. È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge. Si è, da tempo, chiarito che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio riconnprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). 2.1. Ciò premesso, il ricorso si limita a dedurre la genericità della motivazione senza indicare in cosa essa consista, mentre il provvedimento impugnato riferisce e valuta specificamente la posizione della ricorrente, della quale illustra la caratura criminale anche quale esponente di assoluto rilievo del clan, nonché la piena e attuale operatività dell'organizzazione, come risulta da recentissime misure cautelari adottate proprio con riguardo alla perdurante operatività e controllo del territorio del gruppo criminale sotto la direzione dello storico vertice familiare, nonché della commissione di reati in favore dell'associazione da parte della prevenuta e durante il periodo dì detenzione. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente tenuto conto della posizione di [OSCURATO:PERSONA] Teresa nel sodalizio di riferimento, da ritenersi di evidente rilievo, pur dopo l'intervenuta riqualificazione in appello dell'addebito a suo carico ex art. 416-bis cod. pen. con ruolo apicale, in termini di partecipazione associativa, dato il ruolo comunque riconosciuto e quale concretamente esplicato e i meccanismi sostitutivi che si attivavano alla carcerazione dei suoi fratelli, vertici dell'omonimo clan. Il Tribunale di sorveglianza ha pure considerato i delitti di falsità e truffa per il conseguimento di erogazioni di fondi pubblici europei per l'agevolazione dell'attività agricola, con l'aggravante della agevolazione associativa, commessi sino al 2017 durante e nonostante lo stato di detenzione, di cui alla sopravvenuta ordinanza di custodia cautelare del 7 dicembre 2018, fatti per i quali è anche intervenuto il rinvio a giudizio, valorizzandone la rilevanza anche in termini di mantenimento di contatti con la parte esterna della organizzazione criminale, del resto a forte base familiare. Nello stesso senso, ha motivatamente valutato il trattenimento di una missiva e la cancellazione di alcune parole in codice, tutte rivolte a familiari. 2.2. Il ricorso è volutamente confuso, dunque non idoneo a superare le motivazioni del Tribunale di sorveglianza, perché il provvedimento impugnato, senza essere contraddetto, colloca la prevenuta nel vertice del clan, evidenziando la particolare virulenza e attività delittuosa attuale della organizzazione.3. Il Tribunale di sorveglianza ha anche motivatamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse mai dato segni concreti di una effettiva revisione critica con riferimento ai crimini commessi e di una qualche reale volontà di distacco dalla organizzazione criminale di appartenenza (non potendo dirsi in tali termini distorti i contenuti della relazione comportamentale in cui si faceva riferimento ad una apparente disponibilità «in nuce» alla rivisitazione critica del proprio percorso di vita, contestualmente peraltro alla segnalazione di «una situazione familiare e personale segnata dalla dinamiche più tradizionali del contesto di appartenenza»). 3.1. D'altra parte, il ricorso denuncia genericamente l'assenza di motivazione sui contatti con l'esterno, mentre il provvedimento impugnato ne ha illustrato la effettiva possibilità, così facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Sono, infatti, illustrati tentativi di contatto tramite missive criptiche dirette all'esterno nelle quali la ricorrente rassicurava gli interlocutori della propria persistente volontà di mantenere e riprendere il controllo del clan. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dekicorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il C0115 _ sore [OSCURATO:PERSONA]