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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 11379/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 033PIR4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTIE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato e per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs 286 del 1998; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali sulla aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 5 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 033PIR4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTIE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato e per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs 286 del 1998; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali sulla aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 5 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11379/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris