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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 48635/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.

Esaminate le conclusioni scritte del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.23 D.L. n.137/2020. in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, pronunciata in data 15 Luglio 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in un anno di reclusione per il delitto di cui all'art.450 cod.pen. come riqualificata dal giudice di primo grado la originaria contestazione di cui agli art.430 e 449 cod.pen. 2.

Con riferimento al motivo di doglianza concernente la responsabilità penale rilevava che l'esame dei contributi dichiarativi in atti e degli elementi obiettivi concernenti il movimento dell'autoarticolato condotto dall'imputato, risultanti dal cronotachigrafo, l'attivazione dei segnali luminosi che fornivano via libera al treno prima di incrociare la strada delimitata dal passaggio a livello e i tempi di percorrenza del suddetto passaggio a livello, fornivano evidenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di oltrepassare l'area in cui si trovava il passaggio a livello nel mentre i segnali luminosi che preannunciavano l'incrocio del treno erano già in funzione e le sbarre che delimitavano l'area stavano per abbassarsi, di talchè la circostanza che il mezzo fosse rimasto bloccato all'interno dello spazio delimitato dalle sbarre, e quindi in coincidenza dei binari in cui sarebbe transitato il treno, era riconducibile a sua colpa per non avere rispettato precise regole cautelari che disciplinano la condotta da tenere in tali occasioni.

La condotta colposa era poi consistita nel fatto che, verosimilmente preso dal panico, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure adottato le azioni di emergenza, pure previste in ipotesi di tale specie, rappresentate dall'allertare gli organi deputati a bloccare la marcia del convoglio, mediante chiamata telefonica al numero di emergenza indicato sulla segnaletica in loco ovvero mediante "tallonamento" delle sbarre metalliche che delimitavano il passaggio a livello.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità.

Assume in particolare che il giudice distrettuale sia incorso in una errata valutazione della prova testimoniale del teste SANTUCCI in relazione a possibili salti temporali tra i dati relativi all'orario in cui si era verificato il transito del camion nell'area del passaggio a livello e quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine al comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] dopo che l'autoarticolato era rimasto intrappolato tra le sbarre del passaggio a livello; una corretta e combinata lettura di tali elementi dichiarativi avrebbe dovuto orientare la valutazione del giudice distrettuale in direzione di una diversa ricostruzione delle fasi dell'avvicinamento dell'autoarticolato all'area del passaggio a livello e a attribuire la verificazione dell'evento al caso fortuito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso si presenta inammissibile in quanto manifestamente infondato e privo di confronto con la sentenza della Corte di Appello che ha disatteso l'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] con argomenti logico giuridici corretti e non suscettibili di ulteriore sindacato dinanzi al giudice di legittimità.

Le censure si palesano in fatto e risultano prive di confronto con gli argomenti di merito che non si limitano a fornire una interpretazione parcellizzata e opinabile delle dichiarazioni dei testi SANTUCCI e [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla ricostruzione delle modalità del sinistro e degli orari di accadimento dell'evento, ma ricostruiscono, con puntuale e non contestata verifica di elementi obiettivi, tutti i dati relativi al momento della chiusura delle sbarre, al momento di attivazione dei segnali luminosi, all'orario in cui risulta impartito il via libera dato al treno dopo essere ripartito dalla stazione situata a monte del passaggio a livello, all'orario impresso nel cronotachigrafo del camion al momento dell'arresto.

Solo dopo avere operato una logica e non contraddittoria ponderazione di tali elementi obiettivi, che deponevano per il transito dell'autoarticolato in coincidenza con l'attivazione dei segnali luminosi che presegnalavano la imminente chiusura delle sbarre, il giudice distrettuale ha proceduto a confrontare i risultati cui era pervenuto con le risultanze delle testimonianze che hanno fornito riscontro ai dati tecnici acquisiti.

2. A fronte di tale argomentata e lineare motivazione l'imputato, nei primi due motivi di ricorso ha svolto considerazioni in fatto che non si confrontano affatto con gli argomenti sopra rappresentati ma si limitano a reiterare tesi difensive già esaminate e congruamente disattese, sostenendo che il transito dell'autoarticolato oltre l'area del passaggio a livello era stato impedito dalla presenza di un dosso, tesi peraltro già disattesa dai giudici di merito con argomenti del tutto logici e coerenti con i dati tecnici sopra rappresentati.2.2 È stato sul punto affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass.

SU n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione.

Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico ovvero l'omissione motivazionale dedotte dal ricorrente, atteso che la articolata valutazione dei giudici di merito, che poggia sugli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni della decisione e della responsabilità del prevenuto non solo in relazione al mancato arresto del mezzo prima di superare lo sbarramento del passaggio a livello, ma anche nella fase successiva in cui ha omesso qualsiasi iniziativa volta a segnalare l'ingombro del camion lungo i binari, attivando la procedura di emergenza per avvisare la stazione di transito del convoglio, in ragione di una serie di elementi di natura obiettiva e dichiarativa, ampiamente illustrati e sui quali il ricorrente si è limitato a proporre una alternativa ricostruzione fattuale, non suscettibile di ulteriore scrutinio in questa sede.

3. Deve pertanto essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni per escludere la colpa di questi nel proporre l'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. Esaminate le conclusioni scritte del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.23 D.L. n.137/2020. in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, pronunciata in data 15 Luglio 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in un anno di reclusione per il delitto di cui all'art.450 cod.pen. come riqualificata dal giudice di primo grado la originaria contestazione di cui agli art.430 e 449 cod.pen. 2. Con riferimento al motivo di doglianza concernente la responsabilità penale rilevava che l'esame dei contributi dichiarativi in atti e degli elementi obiettivi concernenti il movimento dell'autoarticolato condotto dall'imputato, risultanti dal cronotachigrafo, l'attivazione dei segnali luminosi che fornivano via libera al treno prima di incrociare la strada delimitata dal passaggio a livello e i tempi di percorrenza del suddetto passaggio a livello, fornivano evidenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di oltrepassare l'area in cui si trovava il passaggio a livello nel mentre i segnali luminosi che preannunciavano l'incrocio del treno erano già in funzione e le sbarre che delimitavano l'area stavano per abbassarsi, di talchè la circostanza che il mezzo fosse rimasto bloccato all'interno dello spazio delimitato dalle sbarre, e quindi in coincidenza dei binari in cui sarebbe transitato il treno, era riconducibile a sua colpa per non avere rispettato precise regole cautelari che disciplinano la condotta da tenere in tali occasioni. La condotta colposa era poi consistita nel fatto che, verosimilmente preso dal panico, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure adottato le azioni di emergenza, pure previste in ipotesi di tale specie, rappresentate dall'allertare gli organi deputati a bloccare la marcia del convoglio, mediante chiamata telefonica al numero di emergenza indicato sulla segnaletica in loco ovvero mediante "tallonamento" delle sbarre metalliche che delimitavano il passaggio a livello. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. Assume in particolare che il giudice distrettuale sia incorso in una errata valutazione della prova testimoniale del teste SANTUCCI in relazione a possibili salti temporali tra i dati relativi all'orario in cui si era verificato il transito del camion nell'area del passaggio a livello e quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine al comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] dopo che l'autoarticolato era rimasto intrappolato tra le sbarre del passaggio a livello; una corretta e combinata lettura di tali elementi dichiarativi avrebbe dovuto orientare la valutazione del giudice distrettuale in direzione di una diversa ricostruzione delle fasi dell'avvicinamento dell'autoarticolato all'area del passaggio a livello e a attribuire la verificazione dell'evento al caso fortuito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso si presenta inammissibile in quanto manifestamente infondato e privo di confronto con la sentenza della Corte di Appello che ha disatteso l'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] con argomenti logico giuridici corretti e non suscettibili di ulteriore sindacato dinanzi al giudice di legittimità. Le censure si palesano in fatto e risultano prive di confronto con gli argomenti di merito che non si limitano a fornire una interpretazione parcellizzata e opinabile delle dichiarazioni dei testi SANTUCCI e [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla ricostruzione delle modalità del sinistro e degli orari di accadimento dell'evento, ma ricostruiscono, con puntuale e non contestata verifica di elementi obiettivi, tutti i dati relativi al momento della chiusura delle sbarre, al momento di attivazione dei segnali luminosi, all'orario in cui risulta impartito il via libera dato al treno dopo essere ripartito dalla stazione situata a monte del passaggio a livello, all'orario impresso nel cronotachigrafo del camion al momento dell'arresto. Solo dopo avere operato una logica e non contraddittoria ponderazione di tali elementi obiettivi, che deponevano per il transito dell'autoarticolato in coincidenza con l'attivazione dei segnali luminosi che presegnalavano la imminente chiusura delle sbarre, il giudice distrettuale ha proceduto a confrontare i risultati cui era pervenuto con le risultanze delle testimonianze che hanno fornito riscontro ai dati tecnici acquisiti. 2. A fronte di tale argomentata e lineare motivazione l'imputato, nei primi due motivi di ricorso ha svolto considerazioni in fatto che non si confrontano affatto con gli argomenti sopra rappresentati ma si limitano a reiterare tesi difensive già esaminate e congruamente disattese, sostenendo che il transito dell'autoarticolato oltre l'area del passaggio a livello era stato impedito dalla presenza di un dosso, tesi peraltro già disattesa dai giudici di merito con argomenti del tutto logici e coerenti con i dati tecnici sopra rappresentati.2.2 È stato sul punto affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico ovvero l'omissione motivazionale dedotte dal ricorrente, atteso che la articolata valutazione dei giudici di merito, che poggia sugli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni della decisione e della responsabilità del prevenuto non solo in relazione al mancato arresto del mezzo prima di superare lo sbarramento del passaggio a livello, ma anche nella fase successiva in cui ha omesso qualsiasi iniziativa volta a segnalare l'ingombro del camion lungo i binari, attivando la procedura di emergenza per avvisare la stazione di transito del convoglio, in ragione di una serie di elementi di natura obiettiva e dichiarativa, ampiamente illustrati e sui quali il ricorrente si è limitato a proporre una alternativa ricostruzione fattuale, non suscettibile di ulteriore scrutinio in questa sede. 3. Deve pertanto essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni per escludere la colpa di questi nel proporre l'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in f
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