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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 19305/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28607/2017 R.G. proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 2596/2017 depositata il 10/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Aurora ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio di cui in epigrafe, che, in accoglimento dell’appello erariale, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento notificatale per Irpef 2006, e di cui aveva lamentato l’illegittimità per difetto di notifica del presupposto avviso di accertamento.

2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione per l’eventuale discussione in udienza pubblica e l’Agenzia delle entrate –Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per errata valutazione delle istanze istruttorie.

La censura, pur non richiamando espressamente il riferimento normativo, deve ritenersi formulata in relazione al vizio di cui all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ.

1.1. Lamenta in particolare la ricorrente che i giudici di appello non abbiano preso in considerazione le difese della contribuente e, che, in particolare, non abbiano dato conto: i) della incompletezza della relata di notificazione dell’avviso di accertamento, per essere la stessa carente del numero della raccomandata informativa inviata; ii) del fatto che, in pari data, siano stati notificati alla contribuente tre diversi avvisi di accertamento; iii) del fatto che, conseguentemente, la raccomandata prodotta in giudizio dall’Amministrazione non fosse riferibile con certezza all’atto in contestazione.

2. Il motivo è fondato.

La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).

2.1. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze ivi citate).

2.2. Occorre ancora premettere che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (cfr. Cass.10966/2004; Cass. 9606/2004; Cass. 14085/2014)

2.3. Si rileva inoltre che la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza ha riprodotto le articolate contestazioni in merito alla non riconducibilità della relata di notifica prodotta dall’Amministrazione all’avviso di accertamento, riproposti nelle controdeduzioni in appello, e ha integralmente trascritto la relata di notifica di cui contesta l’attribuibilità all’avviso di accertamento controverso.

2.4. La CTR ha accolto l'appello dell'ufficio argomentando che «Dalla documentazione versata in atti risulta che nel caso di specie l'amministrazione finanziaria ha provveduto alle relative incombenze con invio anche di questa ulteriore raccomandata di conferma dell'avvenuto deposito dell'atto notificato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tale raccomandata è risultata non ritirata dal destinatario e conseguentemente si considera notificata per compiuta giacenza.

Quindi, l'assunto della decisione appellata secondo il quale nel caso di specie sarebbe stata incompleta il rituale la procedura di notificazione dell'avviso di accertamento a fondamento della cartella di pagamento direttamente impugnata in primo grado risulta smentita in punto di fatto».

2.5. Nel caso di specie, benché la motivazione della sentenza impugnata sia graficamente presente, di fatto essa si traduce nella formulazione di conclusioni meramente assertive, avendo la CTR omesso del tutto ogni motivazione in merito alle censure della ricorrente.

3. In conclusione, assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28607/2017 R.G. proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2596/2017 depositata il 10/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Aurora ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio di cui in epigrafe, che, in accoglimento dell’appello erariale, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento notificatale per Irpef 2006, e di cui aveva lamentato l’illegittimità per difetto di notifica del presupposto avviso di accertamento. 2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione per l’eventuale discussione in udienza pubblica e l’Agenzia delle entrate –Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per errata valutazione delle istanze istruttorie. La censura, pur non richiamando espressamente il riferimento normativo, deve ritenersi formulata in relazione al vizio di cui all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ. 1.1. Lamenta in particolare la ricorrente che i giudici di appello non abbiano preso in considerazione le difese della contribuente e, che, in particolare, non abbiano dato conto: i) della incompletezza della relata di notificazione dell’avviso di accertamento, per essere la stessa carente del numero della raccomandata informativa inviata; ii) del fatto che, in pari data, siano stati notificati alla contribuente tre diversi avvisi di accertamento; iii) del fatto che, conseguentemente, la raccomandata prodotta in giudizio dall’Amministrazione non fosse riferibile con certezza all’atto in contestazione. 2. Il motivo è fondato. La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598). 2.1. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze ivi citate). 2.2. Occorre ancora premettere che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (cfr. Cass.10966/2004; Cass. 9606/2004; Cass. 14085/2014) 2.3. Si rileva inoltre che la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza ha riprodotto le articolate contestazioni in merito alla non riconducibilità della relata di notifica prodotta dall’Amministrazione all’avviso di accertamento, riproposti nelle controdeduzioni in appello, e ha integralmente trascritto la relata di notifica di cui contesta l’attribuibilità all’avviso di accertamento controverso. 2.4. La CTR ha accolto l'appello dell'ufficio argomentando che «Dalla documentazione versata in atti risulta che nel caso di specie l'amministrazione finanziaria ha provveduto alle relative incombenze con invio anche di questa ulteriore raccomandata di conferma dell'avvenuto deposito dell'atto notificato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale raccomandata è risultata non ritirata dal destinatario e conseguentemente si considera notificata per compiuta giacenza. Quindi, l'assunto della decisione appellata secondo il quale nel caso di specie sarebbe stata incompleta il rituale la procedura di notificazione dell'avviso di accertamento a fondamento della cartella di pagamento direttamente impugnata in primo grado risulta smentita in punto di fatto». 2.5. Nel caso di specie, benché la motivazione della sentenza impugnata sia graficamente presente, di fatto essa si traduce nella formulazione di conclusioni meramente assertive, avendo la CTR omesso del tutto ogni motivazione in merito alle censure della ricorrente. 3. In conclusione, assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa
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