CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Agostino avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso si limita ad invocare una diversa valutazione del materiale probatorio, in particolare con riguardo alla ricostruzione del fatto così come effettuata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, rispetto alle quali l'imputato oppone la propria diversa versione; ritenuto che la Corte di appello ha motivato esaustivamente e senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, sicchè non è consentito in questa sede rinnovare la valutazione in punto di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], ente