Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 19934/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso 6004 -2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 300, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO; - controrico=rente - avverso la sentenza n. 859/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2022 dal Consigliere e Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Nel 2002 il sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un terreno con sovrastante fabbricato in Comune di Pescara, convenne davanti al Tribunale di Pescara il sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo confinante con il suo, ed il Comune di Pescara chiedendo, per quanto ancora interessa: accertarsi la natura di strada privata soggetta a uso pubblico di una strada, denominata [OSCURATO:PERSONA], giacente in parte sulla sua proprietà e in parte sulla proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA]; con conseguente declaratoria del divieto, per quest'ultimo, di modificare lo stato dei luoghi; condannarsi il sig. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni derivanti dalla falsa testimonianza dal medesimo resa davanti alla Corte d'appello di Perugia, che, pronunciandosi in sede di rinvio dalla Cassazione in un giudizio instaurato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei terzi [OSCURATO:PERSONA] e Palanza, aveva disatteso la domanda giudiziale del medesimo [OSCURATO:PERSONA] in quanto, a dire di quest'ultimo, fuorviata dalle false dichiarazioni testimoniali rese in quella sede dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla natura privata della via Garigliano.

In pendenza del giudizio di primo grado lo [OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì al giudice adito, ai sensi del primo comma dell'articolo 704 c.p.c., tutela possessoria contro lo spoglio di una porzione di sede stradale asseritamente realizzato dal [OSCURATO:PERSONA] mediante lo spostamento di un muro di recinzione.

Il Tribunale di Pescara, dopo aver rigettato, con ordinanza del 22/02/2003, la richiesta di interdetto possessorio - sul rilievo che il restringimento della carreggiata determinato dalla spostamento del muro era così modesto da non potersi qualificare spoglio o molestia possessoria - dichiarava via Garigliano strada privata soggetta ad uso pubblico in comproprietà delle parti, inibiva ai comproprietari di modificare unilateralmente la strada, rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attore e compensava le spese di lite.

La Corte d'appello dell'Aquila, investita dell'appello del sig. [OSCURATO:PERSONA], lo ha rigettato, disattendendo, sempre per quanto qui interessa, sia la doglianza relativa alla «pretesa omissione del giudicante nel pronunciarsi sulla ordinanza cautelare del 22/02/2003 ovvero, in subordine, l'erronea valutazione delle risultanze in atti» (pag. 3, § 9, della sentenza), sia la domanda, reiterata dall'appellante, di risarcimento del danno al medesimo derivato dalla falsa testimonianza ascritta al sig. [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza di secondo grado il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all' udienza del 14 gennaio 2022, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria e nella quale il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, riferito alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 704 c.p.c., in relazione all'art. 669 septies c.p.c., attinge la statuizione di rigetto del motivo di appello concernente la mancata concessione della domanda di reintegra nel possesso della porzione di sede stradale asseritamente invasa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con la recinzione del proprio fondo.

La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione affermando che «il giudice di primo grado ha fatto esplicito rinvio nella parte motiva alle domande già ritenute infondate e tra queste è compresa anche la domanda cautelare già rigettata con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di una proposta di rinvio per relazione.

Le motivazioni dell'ordinanza così incorporata giustificano anche il rigetto nel merito contestato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] poiché gli atti istruttori correttamente valutati dal giudice confermano quanto modesto sia stato il restringimento di carreggiata causato dalle opere del [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso non tale da giustificare la rimessione in pristino» (ancora pag. 3, § 9, della sentenza).

Il ricorrente - assumendo che l'ordinanza interinale di rigetto dell'istanza possessoria si fondasse sull'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Perugia del 2001, cui sopra si è fatto cenno, che aveva escluso la natura pubblica di via Garigliano - argomenta che la inibizione ai comproprietari della strada di apporre alla stessa modifiche unilaterali «non avrebbe potuto non travolgere e sovvertire l'esito della fase cautelare, che pure aveva dato atto del restringimento della strada unilateralmente eseguito dal [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 16 del ricorso).

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della statuizione impugnata, che è del tutto scollegata dalla natura della strada (che viene accertata come privata, ancorché soggetta ad uso pubblico) e si fonda sulla entità dello sconfinamento, ritenuta di modestia tale da escludere la sua rilevanza come spoglio o molestia possessoria.

Il secondo motivo, riferito alla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., denuncia la violazione del principio devolutivo che affliggerebbe la sentenza impugnata perché - mentre il primo giudice aveva disatteso la domanda risarcitoria proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla falsa testimonianza addebitata al sig. [OSCURATO:PERSONA] per difetto di prova sulla sussistenza in concreto del danno - la Corte di appello ha ritenuto non provata la stessa sussistenza dell'illecito ascritto al sig. [OSCURATO:PERSONA], in tal modo riformando la sentenza di primo grado in relazione ad una statuizione (sulla sussistenza dell' illecito) non compresa nel devolutum.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, giacché il ricorrente non illustra con sufficiente precisione né il dictum del primo giudice, né l'esatto tenore dell'atto di appello da lui stesso interposto avverso la statuizione del primo giudice che aveva rigettato la domanda risarcitoria, né il contenuto delle difese spiegate dalli appellato davanti alla Corte d'appello dell'Aquila.

La formulazione del ricorso, quindi, risulta tale da non consentire a questa Suprema Corte di avere puntuale contezza del devolutum in appello.

In particolare, il ricorso non spiega se il Tribunale di Pescara si fosse limitato ad escludere l'esistenza di danni derivanti all'attore dall'esito del processo dinanzi alla Corte d'appello di Perugia, senza procedere ad alcun accertamento, positivo o negativo, in ordine alla responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA] per l'illecito civile di falsa testimonianza; o se, al contrario, la sentenza di primo grado contenesse un positivo accertamento di tale responsabilità, limitandosi ad escludere l'esistenza di un nesso causale tra l' illecito accertato in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] e i danni lamentati dall'attore.

Solo in questa seconda ipotesi, infatti, la devoluzione in appello della questione dell'esistenza della responsabilità civile del sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto una specifica impugnazione incidentale del sig. [OSCURATO:PERSONA]; diversamente, opera il principio per cui il giudice d'appello può confermare la sentenza dinanzi a lui impugnata anche per ragioni diverse da quelle spese dal primo giudice: cfr. Cass.n. 513/19 «In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non c:onsiderati o non espressamente menzionati dal primo giudice».

In definitiva, il motivo di ricorso va giudicato inammissibile per non essersi ricorrente attenuto al principio di diritto alla cui stregua «in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti» (così, ex multis, Cass.23834/19).

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.c. e degli artt. 2056 e 1126 c.c. e si sostiene, che la Corte territoriale, rigettando la domanda di risarcimento dei danni derivati al ricorrente dalla falsa testimonianza resa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte d'appello di Perugia, avrebbe, per un verso, fatto malgoverno dei principi che regolano la materia della prova e, per altro verso, erroneamente omesso di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

La censura relativa alla violazione dell'articolo 115 c.p.c. va disattesa in base al principio, recentemente enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio)» (così SSUU 20867/20).

La censura relativa all'omessa liquidazione equitativa 'del danno risulta assorbita dal rigetto della censura relativa al mancato raggiungimento della prova dell'illecito.

Può comunque aggiungersi, per un verso, che il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto fa riferimento (a pag. 20, ultimo capoverso, del ricorso) a poste di danno che il ricorrente non precisa in quale sede processuale, ed in quali termini, sarebbero state dedotte in sede di merito; per altro verso, che l'argomentazione sviluppata dal ricorrente trascura il principio che «La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale» (Cass. 8941/22).

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.300, oltre C 200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 6004 -2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 300, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO; - controrico=rente - avverso la sentenza n. 859/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2022 dal Consigliere e Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Nel 2002 il sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un terreno con sovrastante fabbricato in Comune di Pescara, convenne davanti al Tribunale di Pescara il sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo confinante con il suo, ed il Comune di Pescara chiedendo, per quanto ancora interessa: accertarsi la natura di strada privata soggetta a uso pubblico di una strada, denominata [OSCURATO:PERSONA], giacente in parte sulla sua proprietà e in parte sulla proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA]; con conseguente declaratoria del divieto, per quest'ultimo, di modificare lo stato dei luoghi; condannarsi il sig. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni derivanti dalla falsa testimonianza dal medesimo resa davanti alla Corte d'appello di Perugia, che, pronunciandosi in sede di rinvio dalla Cassazione in un giudizio instaurato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei terzi [OSCURATO:PERSONA] e Palanza, aveva disatteso la domanda giudiziale del medesimo [OSCURATO:PERSONA] in quanto, a dire di quest'ultimo, fuorviata dalle false dichiarazioni testimoniali rese in quella sede dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla natura privata della via Garigliano. In pendenza del giudizio di primo grado lo [OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì al giudice adito, ai sensi del primo comma dell'articolo 704 c.p.c., tutela possessoria contro lo spoglio di una porzione di sede stradale asseritamente realizzato dal [OSCURATO:PERSONA] mediante lo spostamento di un muro di recinzione. Il Tribunale di Pescara, dopo aver rigettato, con ordinanza del 22/02/2003, la richiesta di interdetto possessorio - sul rilievo che il restringimento della carreggiata determinato dalla spostamento del muro era così modesto da non potersi qualificare spoglio o molestia possessoria - dichiarava via Garigliano strada privata soggetta ad uso pubblico in comproprietà delle parti, inibiva ai comproprietari di modificare unilateralmente la strada, rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attore e compensava le spese di lite. La Corte d'appello dell'Aquila, investita dell'appello del sig. [OSCURATO:PERSONA], lo ha rigettato, disattendendo, sempre per quanto qui interessa, sia la doglianza relativa alla «pretesa omissione del giudicante nel pronunciarsi sulla ordinanza cautelare del 22/02/2003 ovvero, in subordine, l'erronea valutazione delle risultanze in atti» (pag. 3, § 9, della sentenza), sia la domanda, reiterata dall'appellante, di risarcimento del danno al medesimo derivato dalla falsa testimonianza ascritta al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza di secondo grado il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. La causa è stata chiamata all' udienza del 14 gennaio 2022, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria e nella quale il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, riferito alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 704 c.p.c., in relazione all'art. 669 septies c.p.c., attinge la statuizione di rigetto del motivo di appello concernente la mancata concessione della domanda di reintegra nel possesso della porzione di sede stradale asseritamente invasa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con la recinzione del proprio fondo. La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione affermando che «il giudice di primo grado ha fatto esplicito rinvio nella parte motiva alle domande già ritenute infondate e tra queste è compresa anche la domanda cautelare già rigettata con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di una proposta di rinvio per relazione. Le motivazioni dell'ordinanza così incorporata giustificano anche il rigetto nel merito contestato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] poiché gli atti istruttori correttamente valutati dal giudice confermano quanto modesto sia stato il restringimento di carreggiata causato dalle opere del [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso non tale da giustificare la rimessione in pristino» (ancora pag. 3, § 9, della sentenza). Il ricorrente - assumendo che l'ordinanza interinale di rigetto dell'istanza possessoria si fondasse sull'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Perugia del 2001, cui sopra si è fatto cenno, che aveva escluso la natura pubblica di via Garigliano - argomenta che la inibizione ai comproprietari della strada di apporre alla stessa modifiche unilaterali «non avrebbe potuto non travolgere e sovvertire l'esito della fase cautelare, che pure aveva dato atto del restringimento della strada unilateralmente eseguito dal [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 16 del ricorso). Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della statuizione impugnata, che è del tutto scollegata dalla natura della strada (che viene accertata come privata, ancorché soggetta ad uso pubblico) e si fonda sulla entità dello sconfinamento, ritenuta di modestia tale da escludere la sua rilevanza come spoglio o molestia possessoria. Il secondo motivo, riferito alla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., denuncia la violazione del principio devolutivo che affliggerebbe la sentenza impugnata perché - mentre il primo giudice aveva disatteso la domanda risarcitoria proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla falsa testimonianza addebitata al sig. [OSCURATO:PERSONA] per difetto di prova sulla sussistenza in concreto del danno - la Corte di appello ha ritenuto non provata la stessa sussistenza dell'illecito ascritto al sig. [OSCURATO:PERSONA], in tal modo riformando la sentenza di primo grado in relazione ad una statuizione (sulla sussistenza dell' illecito) non compresa nel devolutum. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, giacché il ricorrente non illustra con sufficiente precisione né il dictum del primo giudice, né l'esatto tenore dell'atto di appello da lui stesso interposto avverso la statuizione del primo giudice che aveva rigettato la domanda risarcitoria, né il contenuto delle difese spiegate dalli appellato davanti alla Corte d'appello dell'Aquila. La formulazione del ricorso, quindi, risulta tale da non consentire a questa Suprema Corte di avere puntuale contezza del devolutum in appello. In particolare, il ricorso non spiega se il Tribunale di Pescara si fosse limitato ad escludere l'esistenza di danni derivanti all'attore dall'esito del processo dinanzi alla Corte d'appello di Perugia, senza procedere ad alcun accertamento, positivo o negativo, in ordine alla responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA] per l'illecito civile di falsa testimonianza; o se, al contrario, la sentenza di primo grado contenesse un positivo accertamento di tale responsabilità, limitandosi ad escludere l'esistenza di un nesso causale tra l' illecito accertato in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] e i danni lamentati dall'attore. Solo in questa seconda ipotesi, infatti, la devoluzione in appello della questione dell'esistenza della responsabilità civile del sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto una specifica impugnazione incidentale del sig. [OSCURATO:PERSONA]; diversamente, opera il principio per cui il giudice d'appello può confermare la sentenza dinanzi a lui impugnata anche per ragioni diverse da quelle spese dal primo giudice: cfr. Cass.n. 513/19 «In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non c:onsiderati o non espressamente menzionati dal primo giudice». In definitiva, il motivo di ricorso va giudicato inammissibile per non essersi ricorrente attenuto al principio di diritto alla cui stregua «in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti» (così, ex multis, Cass.23834/19). Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.c. e degli artt. 2056 e 1126 c.c. e si sostiene, che la Corte territoriale, rigettando la domanda di risarcimento dei danni derivati al ricorrente dalla falsa testimonianza resa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte d'appello di Perugia, avrebbe, per un verso, fatto malgoverno dei principi che regolano la materia della prova e, per altro verso, erroneamente omesso di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa. La censura relativa alla violazione dell'articolo 115 c.p.c. va disattesa in base al principio, recentemente enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio)» (così SSUU 20867/20). La censura relativa all'omessa liquidazione equitativa 'del danno risulta assorbita dal rigetto della censura relativa al mancato raggiungimento della prova dell'illecito. Può comunque aggiungersi, per un verso, che il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto fa riferimento (a pag. 20, ultimo capoverso, del ricorso) a poste di danno che il ricorrente non precisa in quale sede processuale, ed in quali termini, sarebbero state dedotte in sede di merito; per altro verso, che l'argomentazione sviluppata dal ricorrente trascura il principio che «La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale» (Cass. 8941/22). Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.300, oltre C 200 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs
Sentenza Cassazione n. 19934/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris