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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47918/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘‘ Rilevato che il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati di cui all'art. 349, 633 e 639 cod.pen. e di cui all'art. 44 lett. b), 93, 94 e 95 D.P.R. 380 del 2001, per aver rimosso i sigilli ed edificato un'opera abusivamente, in particolare deducendo l'errata valutazione delle prove dichiarative, l'omessa valutazione di prove decisive, dovute all'omessa considerazione dell'atto di appello; Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità perché non dedotto in giudizio con l'atto d'appello, che presentava invece un unico motivo relativo al solo trattamento sanzionatorio; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e alla mancata motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 599 cod.proc.pen. non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito il quale, accertata la rimozione dei sigilli e l'arbitraria invasione di suolo demaniale su cui è stata edificata l'opera, ha ritenuto il ricorrente non meritevole delle circostanze generiche a fronte dell'assoluta indifferenza manifestata dal ricorrente nei confronti dei precetti dell'autorità, emersa dalla commissione di precedenti abusi edilizi, dalla rimozione dei sigilli e dalla realizzazione del nuovo abuso, e che non può essere cancellata neanche dall'ammissione di responsabilità, che in questo caso risultava particolarmente evidente; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘‘ Rilevato che il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati di cui all'art. 349, 633 e 639 cod.pen. e di cui all'art. 44 lett. b), 93, 94 e 95 D.P.R. 380 del 2001, per aver rimosso i sigilli ed edificato un'opera abusivamente, in particolare deducendo l'errata valutazione delle prove dichiarative, l'omessa valutazione di prove decisive, dovute all'omessa considerazione dell'atto di appello; Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità perché non dedotto in giudizio con l'atto d'appello, che presentava invece un unico motivo relativo al solo trattamento sanzionatorio; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e alla mancata motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 599 cod.proc.pen. non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito il quale, accertata la rimozione dei sigilli e l'arbitraria invasione di suolo demaniale su cui è stata edificata l'opera, ha ritenuto il ricorrente non meritevole delle circostanze generiche a fronte dell'assoluta indifferenza manifestata dal ricorrente nei confronti dei precetti dell'autorità, emersa dalla commissione di precedenti abusi edilizi, dalla rimozione dei sigilli e dalla realizzazione del nuovo abuso, e che non può essere cancellata neanche dall'ammissione di responsabilità, che in questo caso risultava particolarmente evidente; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25