CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24129/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di responsabilità lamentando, in particolare, l'insufficiente riconoscimento fotografico, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., dato che il motivo non si confronta con la sentenza, ove si evidenzia, da un lato, la incontestabilità del riconoscimento effettuato dal gioielliere, e, dall'altro, la mancata contestazione, fin dall'appello, del collegamento tra l'utilizzazione della tessera magnetica in gioielleria e quella avvenuta presso il bancomat; considerato che il secondo motivo è totalmente generico e ripetitivo, al punto da risultare meramente apparente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Co sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eF ances o [OSCURATO:PERSONA] periali 1 - ; r [OSCURATO:PERSONA] i 1 pG 2026