CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 13729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria (pervenuta il 22 marzo 2022) con la quale il difensore ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 10 dicembre 2020, ha riformato in punto pena la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso il 23 Gennaio 2019, affermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in Sepino il 29 gennaio 2017, condannandolo alla pena di mesi 6 di arresto ed C 2.000,00 di ammenda e applicandogli la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. In data 3 marzo 2021, per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro questa sentenza. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta che nell'atto d'appello era stato eccepito l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore in un momento antecedente agli accertamenti urgenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico e la Corte di appello si è limitata a dare atto dell'esistenza dell'avviso omettendo ogni motivazione in ordine ai tempi dello stesso. 2.2. Col secondo motivo, lamenta la nullità dell'alcoltest per difettoso funzionamento dell'etilometro. Rileva che le due prove del tasso alcolemico hanno riportato il medesimo risultato e tale anomalia sarebbe sufficiente a giustificare un ragionevole dubbio sul corretto funzionamento dell'apparecchio utilizzato e sull'effettività del tasso rilevato. 2.3. Col terzo motivo, sostiene che l'eccessivo ritardo nell'esecuzione dell'alcoltest, effettuato circa 50 minuti dopo che l'imputato era stato sorpreso alla guida del veicolo, sarebbe affetto da nullità e inidoneo a fini di prova. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria tardiva (pervenuta il 22 marzo 2022) il difensore ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato. 4. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5. La censura inerente alla nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. risulta manifestamente infondata. Va, in primo luogo, evidenziato che la Corte territoriale ha fornito specifica replica ad analoga censura svolta nell'atto di appello sottolineando che dal verbale di accertamento dell'infrazione risulta che l'avviso fu dato. Si devono ricordare in proposito le numerose pronunce della Corte di legittimità nelle quali si afferma che l'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia può essere provato documentalmente per mezzo di atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, quali sono il verbale di accertamenti urgenti sulla persona o altri atti di polizia giudiziaria (Sez.4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287). La redazione di tali atti può non coincidere con l'esecuzione dell'accertamento ed essere immediatamente successiva ad esso senza che ciò ne infici in alcun modo la validità. 6. Inammissibile è anche la censura con cui si lamenta l'omessa motivazione in relazione al corretto funzionamento dell'apparecchio etilometro. La Corte di appello ha fornito, sul punto, specifica motivazione perché ha chiarito che dal verbale di accertamento risulta che l'etilometro era regolarmente omologato ed era stato sottoposto a verifica periodica. Ha precisato, inoltre, che solo la prima delle due prove può considerarsi regolare perché il secondo referto indica che il volume dell'espirato era insufficiente. Ha chiarito, quindi, che l'identico valore riscontrato nei due casi non può in alcun modo costituire un indice del mancato funzionamento dell'apparecchio e ha concluso (con argomentazione non censurata in sede di ricorso) che anche un solo accertamento, ove accompagnato (come nel caso di specie) da emergenze probatorie sul piano della sintomatologia è idoneo a provare lo stato di ebbrezza e la sua entità (in tal senso: Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep.2020, Carrara, Rv. 278291) 7. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui soltanto il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, verificare la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n.42004 del 19/09/2019, Milutinovic, Rv. 277689; Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573; Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694; Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv. 256191); elementi della cui esistenza la sentenza impugnata ha comunque dato conto precisando che il controllo fu eseguito perché l'auto procedeva a zig-zag lungo la strada e che la sintomatologia palesata dal conducente era coerente con la rilevazione eseguita dall'etilometro. 8. Poiché il ricorso è inammissibile, non deve essere dichiarata la prescrizione del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi: Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 marzo 2022 Il Consi9liere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] enia S rrao _i • [OSCURATO:PERSONA]