CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00402/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata in calce al ricorso, con domicilio in Roma, pre s so l o studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], viaBarnaba Tortolini n. 30 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, su foglio separato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5; –resistente – Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – Avvocato - Risarcimento dei danni. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 00402/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 596 del 2021 depositata il 24/05/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento dei danni che gli sarebbero derivati dalla responsabilità della convenuta che in qualità di legaleaveva introdotto, dopo una opposizione agli atti esecutivi intrapresi dall’ente riscossore contro il sig. [OSCURATO:PERSONA], anche un giudizio di appello dinanzi alla Commissione Tributaria regionale di Brescia, che veniva però dichiarato inammissibile per difetto originario di procura alle liti. Ne chiedeva la condanna al risarcimento del dannoquantificato in oltre 80.000,00 Euro. 2.Il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda ritenendo nonraggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta di parte convenuta e il danno lamentato. 3. La Corte di appello di Brescia, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora qui rileva ha affermato che «il primo motivo d’appello va dichiarato inammissibile in quanto non censura l’effettiva ratio della decisione fondata non già sull’individuazione delle pretese condotte negligenti tenute dalla professionista quanto, piuttosto, sulla mancata allegazione delle censure alla sentenza gravata e degli argomenti portati a loro sostegno che avrebbero dovuto condurre all’accoglimento dell’appello”; b) “il secondo motivo è invece infondato” perché “l’appellante introduceva il giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nel quale non venivano individuate le ragioni che C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 00402/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avrebbero condotto all’accoglimento dell’impugnazione”, ed “è lo stesso appellante a dedurre di avere allegato tali circostanze nella seconda memoria, depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., ossia del tutto tardivamente, essendo detta memoria preordinata alla articolazione dei mezzi di prova, volti a dimostrare fatti che avrebbero dovuto già essere stati allegati”». 3.Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] intimata, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Hanno depositato memoria sia parte ricorrente sia parte resistente. considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in correlazione con l’art. 2967 c.c., tutti in relazione all’art. 360 n. 3 cpc nonché omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5 cpc”; in particolare, deduce che la Corte d i Appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile il primo motivo di appello perché in realtà “fin dal primo grado di giudizio, nel ricorso proposto ex art. 702 bis cpc, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che la declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte del Giudice tributario aveva comunque comportato (letteralmente) una perdita di chance”. Per il ricorrente, “la declaratoria di inammissibilità del «ricorso in appello» proposto dinanzi alla giustizia tributaria comporta già di per sé una perdita da chance”. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cpc in relazione all’art. 360, n. 3 cpc”; sostiene che la sentenza impugnata vada cassata perché contrasta con il principio secondo C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 00402/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi cui “la valutazione di inammissibilità è però ancorata a precisi canoni contenuti nell’art. 342 c.p.c.” e ciò “a maggior ragione ove si consideri che l’atto [di appello; n.d.r.] conteneva tutti gli elementi propri del predetto art. 342 c.p.c. e né tantomeno l’organo giudicante poteva infierire su quali dovessero essere le argomentazioni da sottoporre alla propria attenzione”. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 183 cpc ed art. 2697 c.c. tutti in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”, sostenendo chela Corte di appello avrebbe errato nel ritenere tardive le deduzioni contenute nella seconda memoria istruttoria, poiché “le considerazioni rese nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.hanno rappresentato mera esplicazione di quanto già dedotto nel ricorso introduttivo depositato ex art. 702 bis cpc.”. 4. Il primo motivo del ricorso è inammissibile sia con riferimento alle denunciate violazioni di legge sia con riferimento al vizio motivazionale, questo soltanto evocato; invero, la sentenza impugnata , contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha individuato un preciso vizio di inammissibilità che conseguivaal non avere l’appellante spiegato alcun motivo avverso la ratio decidendi su cui la pronuncia di prime cure si fonda va e cioè il fatto che il predetto Cusmanonon aveva né dedotto, né provato che , qualora il giudizio tributario fosse stato ammissibile, sarebbe stato probabilmente accolto ; soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e dunque tardivamente, era stata del resto allegata la ragione che avrebbe condotto all’accoglimento dell’appello, ove fosse stato ritenuto ammissibile.Una volta sostituitasi la sentenza di appello a quella di primo grado, il ricorso per cassazione deve avere ad oggetto la decisione di secondo grado, ed in particolare la ratio della necessaria allegazione delle ragioni di accoglimento dell’iniziativa giudiziaria. 5. Parimenti inammissibile la censura proposta col secondo motivo di ricorso, in quantoil ricorrente deduce (ma non in base al n. 4 dell’ art. 360 c.p.c.) la violazione dell’art. 342 c.p.c., che non è affatto pertinente con la vicenda de qua atteso che l’ appello era stato ritenuto inammissibile perché C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 00402/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi non era diretto a censurare la vera ratio decidendi della pronuncia come già evidenziato; si eratrattato, pertanto, di una rilevata carenza di allegazione e deduzione, non già di un vizio relativo alla forma dell’appello ai sensi dell’art.342 c.p.c.. 6. Il terzo motivo è infondat o e va disattes o sulla base della stessa prospettata censura e cioè che le considerazioni rese nella memoria ex art. 183, comma6, n. 2, c.p.c . rappresenterebbero mera esplicazione di quanto già dedotto nel ricorso introduttivo depositato ex art. 702 bis c.p.c.; invero, è lo stesso odierno ricorrente che indica come nel ricorsointroduttivo vi fosse stata una soltanto generica allegazione del nesso tra l’attività professionale asseritamente svolta non correttamente e il danno conseguito, mentre soltanto nella seconda memoriaex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. era stata effettivamente indicata una ragione di fondatezza della pretesa (e cioè, l’illegittimità della automatica computazione dei prelievi dal conto corrente ai fini dell’accertamento dell’imponibile reale, anche alla luce della successiva sentenza della Corte cost.). 5.In conclusione, il ric orso va rigettato . 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). per questi motivi La Corte rigettail ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 4300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 00402/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis