CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che_ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 novembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e dei connessi reati di detenzione e porto in luogo pubblico della pistola utilizzata per commettere l'omicidio. Riconosciuta la continuazione e computata la diminuente per la scelta del rito, l'imputato veniva condannato alla pena principale di diciotto anni di reclusione, oltre che alle pene accessorie. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, criticando la sentenza di primo grado e chiedendone la riforma in ordine al giudizio di responsabilità per la detenzione dell'arma; alla mancata concessione sia dell'attenuante dell'infermità parziale di mente, sia delle attenuanti generiche; all'entità della pena inflitta. 3. Nel giudizio di appello l'imputato presente confermava la dichiarazione del suo difensore di rinunciare ai motivi di appello, con l'eccezione di quello relativo all'entità della pena inflitta. 4. Con sentenza del 10 dicembre 2019, la Corte di assise di appello di Napoli riformava la sentenza di primo grado in relazione alla pena inflitta, rideterminandola in sedici anni e otto mesi di reclusione, e) . 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 62-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia reso motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richieste con l'atto di appello. In particolare, il ricorrente sostiene che nel motivo di appello attinente all'entità della pena inflitta rientri pacificamente anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e nota che tale punto è stato oggetto di ampia e puntuale discussione nell'udienza del 10 dicembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti, nella specie delle circostanze I attenuanti generiche (Sez. 1, n, 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861). Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche consiste infatti in un giudizio che solo in un secondo momento logico comporta una diversa determinazione dell'entità della pena, che costituisce effetto riflesso di quel riconoscimento. Perciò, la decisione in ordine all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. costituisce punto autonomo e separato della sentenza rispetto a quello, diverso e ulteriore, relativo alla determinazione dell'entità della pena. Di conseguenza, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello attinente alla determinazione della pena, non comporta la devoluzione al giudice d'appello anche di questo ulteriore punto, ove abbia formato oggetto di rinuncia la specifica censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. È stato precisato che il ricorso per cassazione, che contenga la richiesta della concessione delle circostanze attenuanti generiche quando questa doglianza è stato oggetto di precedente rinuncia in appello, è inammissibile. Infatti, la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, e pertanto non è consentito il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati, né possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice di appello ha applicato correttamente i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente ha infatti rinunciato a tutti i motivi di appello ad esclusione di quello attinente alla sola determinazione della pena, con la conseguente mancata devoluzione anche del punto relativo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, quest'ultimo punto è già coperto dal giudicato e non può essere oggetto di valida censura mediante ricorso per cassazione. Priva di pregio è l'osservazione difensiva secondo la quale il tema delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stato oggetto di discussione nell'udienza di appello. Infatti, dal verbale dell'udienza del 10 dicembre 2019, celebrata dalla Corte di assise di appello di Napoli, emerge che «preliminarmente la difesa, nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di rinunciare a tutti i motivi dì appello eccetto quelli relativi [al]la determinazione della pena come da verbale fonoregistrato allegato al presente verbale di udienza. L'imputato presente in aula conferma tali dichiarazioni» e che «la difesa Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del suo assistito, a seguito della parziale rinuncia ai motivi di appello, conclude richiedendo una riduzione di pena detentiva o misure alternative alla detenzione». Dallo stesso verbale risulta, quindi, che l'oggetto dell'impugnazione, a seguito della rinuncia parziale, era ormai circoscritto alla sola determinazione della pena, e non era esteso alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de