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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02205/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 dicembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. 2.

Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati la violazione della legge penale sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di applicazione delle pene sostitutive.

3. Il ricorso non è manifestamente infondato, tenuto conto dell'ancora recente disciplina che ha novellato la materia delle pene sostitutive (cfr. d.lgs. n. 150 del 2022) e della giurisprudenza sul punto (ivi compresa Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 01, richiamata dalla difesa).

Deve, pertanto, rilevarsi che il 19 marzo 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 28 dicembre 2015), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 dicembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati la violazione della legge penale sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di applicazione delle pene sostitutive. 3. Il ricorso non è manifestamente infondato, tenuto conto dell'ancora recente disciplina che ha novellato la materia delle pene sostitutive (cfr. d.lgs. n. 150 del 2022) e della giurisprudenza sul punto (ivi compresa Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 01, richiamata dalla difesa). Deve, pertanto, rilevarsi che il 19 marzo 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 28 dicembre 2015), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
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