CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale incalce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL];- controricorrente –avverso la sentenza n. 3027/18/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del LAZIO, depositata il 13/05/2025, notificata in data15/05/2025;Numero registro generale 15039/2025Numero sezionale 3212/2026Numero di raccolta generale 21610/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento per l’anno d’imposta 2014 notificato a [OSCURATO:PERSONA] presidente, e quindi ritenuto responsabile solidale dell’ASDGymnastic [OSCURATO:PERSONA], a cui l’amministrazione finanziaria contestavala perdita delle agevolazioni fiscali per la perdita del requisito delladecommercializzazione, nonché il coinvolgimento in un meccanismofraudolento di false sponsorizzazioni, con la sentenza in epigrafe indicatala Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha rigettatol’appello dell’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.1.1. Sostengono i giudici di appello che l’amministrazione finanziariasi è limitata ad affermare la responsabilità solidale del contribuente sulmero presupposto che lo stesso «ha agito in nome e per conto dell’ASD»;che la persona fisica debba ritenersi soggetto distinto dal patrimonio dellaASD e come tale non possa essere chiamato, quale coobligato in solido,per debiti contratti dalla ASD; che è onere dell’Ufficio declinare le ragionioggettive che hanno determinato la chiamata in causa della personafisica; che la persona fisica ritenuta coobligata in solido, non risulta legatada un vincolo patrimoniale alla ASD che possa in alcun modo renderloresponsabile delle obbligazioni assunte dall'Ente; inoltre, il rapporto cheaveva legato il Contribuente alla ASD era un rapporto svolto in completagratuità e senza orario di lavoro né contratto di lavoro remunerato, masvolto allo scopo volontaristico dell'Ente stesso.2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a un motivo, cui replica l’intimato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 38 e 2697 c.c., nonché 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992,Numero registro generale 15039/2025Numero sezionale 3212/2026Numero di raccolta generale 21610/2026Data pubblicazione 24/06/2026lamentando l’illegittima inversione dell’onere della prova operata dallasentenza impugnata «atteso che mentre l’Ufficio ha l’onere di dimostrarela qualità di rappresentante di tutta o di parte dell'attivitàdell'associazione, il chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege èonerato di fornire la prova della sua estraneità alla gestione dell'ente».2. Il motivo, che seppur ammissibile giacché, a differenza di quantoeccepito in controricorso, enuclea precise violazioni di legge,coerentemente ragguagliandole al corretto paradigma censorio e allestatuizioni d’appello, è infondato e va rigettato.3. È noto (cfr., al riguardo, Cass. n. 20028/2025 e, da ultimo, Cass.n. 9937/2026, non massimata) che la responsabilità personale e solidale,prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per contodell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità dellarappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negozialeconcretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapportiobbligatori fra l'ente ed i terzi (ex multis, Cass. n. 25650/2018). Si è,altresì, precisato, al riguardo, che tale responsabilità non concerne,neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattereaccessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primariadell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente naturasolidale, di colui che ha agito per essa, è inquadrabile fra quelle digaranzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. n.25748/2008; Cass. n. 29733/2011).3.1. D'altro canto, la ratio della previsione di una responsabilitàpersonale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle personeche hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta acontemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante ilpatrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbianofatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), etrascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggettonell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad unaNumero registro generale 15039/2025Numero sezionale 3212/2026Numero di raccolta generale 21610/2026Data pubblicazione 24/06/2026concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (conf., Cass. n.5746/2007).3.2. Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio taleresponsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome enell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordinealla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr., ex plurimis, Cass. n.26290/2007; Cass. n. 25748/2008).4. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata là dove harilevato che l’Agenzia delle entrate, che ne era onerata, non aveva offertoalcuna prova al riguardo, della cui sussistenza, peraltro, la ricorrenteneppure dà atto nel ricorso, nulla deducendo al riguardo.5. Pare opportuno precisare che nel caso di specie non si verte inipotesi di responsabilità del legale rappresentante in ambito tributario,che opera diversamente. Invero, il principio di autonomia del dirittotributario rispetto a quello civile e la fonte legale dell'obbligazionetributaria, comporta che in tale ambito quel che rileva non è solol'ingerenza di tale soggetto nell'attività dell'ente che rappresenta, maanche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimoincombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur nonessendosi ingerito nell'attività negoziale dell'ente, abbia comunqueprovveduto all'espletamento di tutte le verifiche necessarie per il correttoadempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andareimmune da corresponsabilità (così in Cass. n. 4478/2018).5.1. Infatti, limitare la responsabilità anche in questo ambito alsoggetto che abbia concretamente operato per conto dell’associazione,«da un lato, presta il fianco a facili strumentalizzazioni a fini elusivi e,dall'altro, non considera i poteri attribuiti dalle disposizioni in materiatributaria al rappresentante fiscale, che, non solo è obbligato a redigeree presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicandoesattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione cherappresenta, non andando esente da eventuali responsabilitàNumero registro generale 15039/2025Numero sezionale 3212/2026Numero di raccolta generale 21610/2026Data pubblicazione 24/06/2026sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettificheprovvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscalipresentate con dati inesatti (sui termini per presentare la dichiarazioneintegrativa, Cass., Sez. U., n. 13378 del 2016) e ad effettuare i relativiadempimenti, ivi compreso il pagamento delle imposte», sicché «perl'accertamento della responsabilità personale e solidale del legalerappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima,occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggettoall'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighitributari incombenti sul medesimo» (così in Cass. n. 22861/2018).7. Nel caso di specie non si verte nell’ipotesi da ultimo prospettataposto che l’Ufficio non ha neppure dedotto, e tanto meno dimostrato, diavere contestato al contribuente l’inadempimento agli obblighi tributarisul medesimo incombenti.8. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente vacondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain euro 4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agliaccessori di legge.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente