CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 febbraio 2025
Cassazione n. 07234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5875/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avversola sentenza n. 2114/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/2/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 5875/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 15/12/2021, la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riformadella decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile la duplice querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’autenticità delle sottoscrizioni apparentemente opposte dal Sebastianoin calce alla procura conferita all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] a margine del ricorso per decreto ingiuntivo proposto nei confronti della stessa Miucci, e in calce alla procura conferita all’avvocatoValeria Scervini a margine della comparsa di costituzione nelgiudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come la Miucci difettasse di alcun interesse alla proposizione dellequerele di falso in esame, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 182 c.p.c.,il giudice di primo grado, lungi dal sospendere il giudizio ai fini delladefinizione delle querele, avrebbe dovuto invitare il Sebastiano a regolarizzare la propria costituzione in giudizio mediante il deposito delledue procure regolarmente sottoscritte: attività che ben potrebbe ancorasvolgersi nel giudizio attualmente sospeso, una volta riattivata lacausa all’esito della definizione del presente giudizio; sottoaltro profilo, la corte territoriale ha comunque rilevato come ilgiudice di primo grado avesse aderito in modo acritico alle conclusioni tratte dalla consulenza grafologica d’ufficio, senza valorizzare il carattere meramente probabilistico delle conclusioni fatte proprie dall’ausiliario e senza giustificare adeguatamente il proprio convincimentoa fronte degli obiettivi e decisivi elementi di incertezza comunque emersi nel corso dell’istruttoria, così come espressamente rilevatiin sentenza; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione;Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 5875/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri FrancescoSebastiano resiste con controricorso; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dagli artt. 100 e 182, comma 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 182 c.p.c., trattandosi di una norma di per sé tale da non contemplarela possibilità di sanare una procura (non già meramente nulla,bensì) ‘inesistente’, come quelle nella specie prodotte in giudizio nell’interessedel Sebastiano; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato comeil giudice di primo grado avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio al Sebastiano per la sanatoria della procura, senza tener conto del principio che esclude la concessione d’ufficio di un termine perla sanatoria in presenza di una specifica eccezione della controparte voltaa rilevare il difetto di rappresentanza dell’istante; nellaspecie, il difensore del Sebastiano, lungi dal provvedere alla ridettaregolarizzazione, si era opposto alla proposizione della querela difalso avanzata dalla Miucci (con ciò insistendo per il riconoscimento della regolarità della propria posizione), con la conseguenza che il primogiudice non avrebbe potuto rilevare d’ufficio il ridetto difetto di rappresentanza; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione di legge (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riscontrato la carenza di interesse della Miucci alla proposizione della querela di falso sul presupposto secondo cui l’eventuale regolarizzazione della costituzione in giudizio Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 5875/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri del Sebastiano, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbecomunque consentito al medesimo di insistere per la condanna dellaMiucci al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione; e tanto, purin presenza di un’eventuale riconoscimento della nullità del decreto ingiuntivo(derivata dalla nullità del ricorso corrispondente); incontrasto con tale premessa, l’odierna istante sottolinea come l’eventualerevoca del decreto ingiuntivo avrebbe comunque escluso la condanna della Miucci al rimborso delle spese del procedimento monitorio, rendendosi in tal modo evidente l’interesse della stessa a una declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo per l’incidenza di talericonoscimento ai fini della complessiva regolazione delle spese di lite, a nulla rilevando la mancanza di uno specifico motivo di opposizionedella Miucci in ordine alla falsità della sottoscrizione della procura,trattandosi di questione che avrebbe potuto rilevarsi d’ufficio eche non fu mai tempestivamente eccepita dalla controparte; con il quarto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente negato l’attendibilità della consulenza grafologica svolta d’ufficio nel corso del giudizio di falso, senza procedere all’elaborazione di un’adeguata motivazione in ordine alla decisione di discostarsi da detta consulenza, con la conseguente adozionedi una motivazione sostanzialmente apparente, in violazione dell’art.132 n. 4 c.p.c.; ilquarto motivo è infondato e il relativo rigetto vale ad assorbire la rilevanzadelle prime tre censure ; con specifico riguardo al quarto motivo, la corte territoriale h a rilevato,rispetto alla sottoscrizione apposta dal Sebastiano a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, che il primo giudice « aderendo acriticamente alle conclusioni tratte dal C.T.U., ha dato per certo Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 5875/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri (falsitàdella sottoscrizione) ciò che lo stesso Ausiliare aveva affermato soltanto in termini probabilistici, ammettendo quest’ultimo di non potersi esprimere in termini di certezza in assenza del documento in originale,circostanza che gli aveva impedito di completare l’indagine peritalecon la valutazione del “dato pressorio” » ; quanto alla procura apposta a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, il giudice d’appello ha evidenziatoche « nonostante le perentorie conclusioni tratte dal C.T.U., inordine alla ritenuta falsità della firma del Sebastiano, apposta alla procura in calce alla comparsa di costituzione, militano, in senso contrario,due dati oggettivi che l’Ausiliare ha trascurato nella propria indagine peritale: in primo luogo, la dichiarazione di paternità della firma da parte dello stesso Sebastiano e, in secondo luogo, una evidente analogia tra la firma “X2”, oggetto di analisi, e le firme di comparazione. Trattasi di elementi di contrasto, rispetto alle conclusioni peritali, ad avviso della Corte, quanto meno idonee a far sorgereperplessità in ordine all’esito dell’indagine peritale e a ritenere nonsufficientemente provata la falsità della sottoscrizione in oggetto » (cfr.pagg. 13 - 14 della sentenza impugnata) ; fermetali premesse, verrà considerare come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmentecomparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 5875/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondentegiustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente ilpercorso logico, avendo il giudice d’appello, da un lato, valorizzato l’impostazionemeramente probabilistica del giudizio espresso dal c.t.u. in relazione alla sottoscrizione apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, e avendo, dall’altro, con riguardo alla seconda sottoscrizione, sottolineato il duplice dato oggettivo trascurato dall’ausiliario nella propria indagine; duplice dato consistente nella dichiarazionedi paternità della firma da parte dello stesso Sebastiano enell’evidente analogia tra la firma X2 oggetto di analisi e le firme di comparazione; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 5875/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; ogni altra considerazione criticamente orientata a censurare la correttezza della valutazione espressa dal giudice d’appello in ordine all’attendibilità della consulenza grafologica d’ufficio si risolve in una prospettata rilettura nel merito dei mezzi di prova, ossia nella contestazionedel modo attraverso il quale il giudice di merito ha inteso interpretare i mezzi di prova acquisiti al giudizio, sulla base di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità ; ilrigetto della censura in esame , nella misura in cui attesta in modo non più controvertibile la mancata dimostrazione della falsità delle sottoscrizioni apposte dal Sebastiano (impugnate con le odierne quereledi falso) vale ad assorbire i primi tre motivi di natura rituale che,pur quando fondati, non consentirebbero in ogni caso l’eventuale accoglimentodelle querele di falso ; sulla base di tali premesse, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del Cameradi consiglio del 24 febbraio 2025 – R.G. n. 5875/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge