CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39881/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05KWLRF ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28709/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha con- fermato la pronuncia del Tribunale locale del 27 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi due di rec:usione ed euro 50,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2, cod. pen., in Bologna il 21 maggio 2024. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, l'esclusione della puni- bilità del fatto per inidoneità dell'azione ex art. 49, comma 2 cod. pen., in quanto l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, attivate dal sistema di videosorve- glianza del supermercato, avrebbe reso impossibile l'impossessamento dei beni. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra, richiamato è manifestamente infondato, in quanto asso- lutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utiliz- zati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già ade- guatamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno, infatti, adeguatamente evidenziato che l'inidoneità dell'azione deve essere valutata ex ante e deve presentare carat- tere assoluto, cioè, essere strutturalmente inidonea a realizzazione l'evento tipico del reato. Non è sufficiente, dunque, che l'evento non si sia verificato per cause esterne o per l'intervento di terzo. Nel caso di spece, l'intervento delle forze dell'or- dine ha impedito il completamento dell'azione, ma non ne ha inficiato l'idoneità, atteso che l'imputato aveva forzato la saracinesca del chiosco, si era introdotto all'interno del locale e aveva predisposto l'esportazione di alcune bottiglie di alco- lici. La sentenza impugnata si inserisce, pertanto, nel solco del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di reato impossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al 2 45i o N. 28709/2025 R.G. criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturaie o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibde il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa