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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23127/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34102/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA]–ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 273/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 8 aprile2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il Giudice di pace di Chieti opposizione avverso la cartella di pagamento pereuro 301,15 (somme [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 34102/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in cartellaindicate come dovute in forza della sentenza n. 124/14 del Tribunale di Chieti) evocando in lite la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti.

Dedusse, a suffragio dell’impugnativa, la carenza di legittimazione attiva dell’ente asseritamente creditore e l’inesistenza di un valido titolo esecutivo, poiché, contrariamente a quanto riportato in cartella, la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti aveva messo in esecuzione a mezzo ruolo un verbale di infrazione al codice della strada elevato dalla polizia stradale di Venezia in luogo della sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a detto verbale.

2. La domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.

Per quanto d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, premesso che «la causa aveva ad oggetto impugnazione di cartella di pagamento resa da soggetto terzo, ente incaricato della riscossione», ha ritenuto che «la cognizione presupponeva l’incardinazione del contraddittorio nei riguardi dell’ente che emanò la cartella, e non della [OSCURATO:PERSONA]».

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; non ha svolto attività processuale la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’artt. 615cod. proc. civ..

Premesso che i rilievi formulati (il difetto originario di titolo esecutivo e l’inesistenza del diritto dell’amministrazione a procedere a riscossione coattiva) integravano ragioni di opposizione all’esecuzione exart. 615 cod. proc. civ., il ricorrente ritiene corretta l’evocazione in lite dell’ente creditore, cioè a dire la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, censurando pertanto l’affermato difetto di legittimazione della stessa.

2. Con il secondo motivo, per violazione dell’art. 474 cod. proc. civ., l’impugnante assume che, in conseguenza dell’errata qualificazione dell’azione, la gravata sentenza ha omesso di esaminare le doglianze mosse con l’appello e, in particolare, quella sulla inesistenza del titolo r.g. n. 34102/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione, per essere stato iscritto a ruolo esattoriale un titolo (il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada) privo di efficacia esecutiva (in quanto sostituito dalla sentenza di rigetto della opposizione spiegata avverso il verbale stesso).

3. Con il terzo mezzo, per violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, si rileva nullità della opposta cartella ancora una volta «per inesistenza di un valido titolo esecutivo, nella parte in cui si fa portatrice di una sanzione pecuniaria arbitrariamente individuata in quella del verbale opposto che però […] non contiene alcuna sanzione».

4. Il ricorso è inammissibile per tardività.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una cartella emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria conseguente a violazione del codice della strada: senza porre in dubbio la regolarità della notificazione del verbale di accertamento della infrazione (di cui, al contrario, si è postulata la giudiziale impugnativa), ha dedotto l’inidoneità del titolo adoperato per la i scrizione nei ruoli esattoriali e, per conseguenza, l’inesistenza il diritto dell’ente asserito creditore a procedere alla riscossione coattiva in suo danno.

Ha contestato, in altri termini, non la giustezza della sanzione o la corretta formazione del titolo, bensì la giustezza dell’esecuzione (per la differenza, cfr. Cass. 17/12/2021, n. 40561), sicché la controversia, in difetto di qualificazione ad opera del giudice del merito, va sussunta (come peraltro diffusamente argomentato dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo del presente grado di giudizio) nell’àmbito delle opposizioni all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ..

4.2. La sentenzaimpugnata ha dunque deciso una controversia di opposizione all’esecuzione, alla quale tuttavia non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 r.g. n. 34102/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva.

L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n.3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass.10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827).

Ne deriva che avverso la sentenza qui impugnata (pubblicata il giorno 8 aprile 2019), il ricorso per cassazione risulta avviato per la notifica il giorno 5 novembre 2019, irrimediabilmente elasso il termine (c.d. lungo) di sei mesi stabilito dall’art. 327, primocomma, cod. proc. civ., per la proposizione dell’impugnazione.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la indefensio della parte intimata.

6. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del r.g. n. 34102/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34102/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA]–ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 273/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 8 aprile2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il Giudice di pace di Chieti opposizione avverso la cartella di pagamento pereuro 301,15 (somme [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 34102/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in cartellaindicate come dovute in forza della sentenza n. 124/14 del Tribunale di Chieti) evocando in lite la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti. Dedusse, a suffragio dell’impugnativa, la carenza di legittimazione attiva dell’ente asseritamente creditore e l’inesistenza di un valido titolo esecutivo, poiché, contrariamente a quanto riportato in cartella, la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti aveva messo in esecuzione a mezzo ruolo un verbale di infrazione al codice della strada elevato dalla polizia stradale di Venezia in luogo della sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a detto verbale. 2. La domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito. Per quanto d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, premesso che «la causa aveva ad oggetto impugnazione di cartella di pagamento resa da soggetto terzo, ente incaricato della riscossione», ha ritenuto che «la cognizione presupponeva l’incardinazione del contraddittorio nei riguardi dell’ente che emanò la cartella, e non della [OSCURATO:PERSONA]». 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; non ha svolto attività processuale la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’artt. 615cod. proc. civ.. Premesso che i rilievi formulati (il difetto originario di titolo esecutivo e l’inesistenza del diritto dell’amministrazione a procedere a riscossione coattiva) integravano ragioni di opposizione all’esecuzione exart. 615 cod. proc. civ., il ricorrente ritiene corretta l’evocazione in lite dell’ente creditore, cioè a dire la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, censurando pertanto l’affermato difetto di legittimazione della stessa. 2. Con il secondo motivo, per violazione dell’art. 474 cod. proc. civ., l’impugnante assume che, in conseguenza dell’errata qualificazione dell’azione, la gravata sentenza ha omesso di esaminare le doglianze mosse con l’appello e, in particolare, quella sulla inesistenza del titolo r.g. n. 34102/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione, per essere stato iscritto a ruolo esattoriale un titolo (il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada) privo di efficacia esecutiva (in quanto sostituito dalla sentenza di rigetto della opposizione spiegata avverso il verbale stesso). 3. Con il terzo mezzo, per violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, si rileva nullità della opposta cartella ancora una volta «per inesistenza di un valido titolo esecutivo, nella parte in cui si fa portatrice di una sanzione pecuniaria arbitrariamente individuata in quella del verbale opposto che però […] non contiene alcuna sanzione». 4. Il ricorso è inammissibile per tardività. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una cartella emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria conseguente a violazione del codice della strada: senza porre in dubbio la regolarità della notificazione del verbale di accertamento della infrazione (di cui, al contrario, si è postulata la giudiziale impugnativa), ha dedotto l’inidoneità del titolo adoperato per la i scrizione nei ruoli esattoriali e, per conseguenza, l’inesistenza il diritto dell’ente asserito creditore a procedere alla riscossione coattiva in suo danno. Ha contestato, in altri termini, non la giustezza della sanzione o la corretta formazione del titolo, bensì la giustezza dell’esecuzione (per la differenza, cfr. Cass. 17/12/2021, n. 40561), sicché la controversia, in difetto di qualificazione ad opera del giudice del merito, va sussunta (come peraltro diffusamente argomentato dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo del presente grado di giudizio) nell’àmbito delle opposizioni all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. 4.2. La sentenzaimpugnata ha dunque deciso una controversia di opposizione all’esecuzione, alla quale tuttavia non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 r.g. n. 34102/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva. L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n.3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass.10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827). Ne deriva che avverso la sentenza qui impugnata (pubblicata il giorno 8 aprile 2019), il ricorso per cassazione risulta avviato per la notifica il giorno 5 novembre 2019, irrimediabilmente elasso il termine (c.d. lungo) di sei mesi stabilito dall’art. 327, primocomma, cod. proc. civ., per la proposizione dell’impugnazione. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la indefensio della parte intimata. 6. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del r.g. n. 34102/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale,
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