CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 38021/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10840-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del Presidente e legale rappresentante pro 3787 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2125/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/10/2016 R.G.N. 531/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. o \ N R.G. 10840/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia di prime cure, ha accolto il ricorso dell'INPS stabilendo che l'importo delle prestazioni salariali dovute a [OSCURATO:PERSONA], operaia agricola a tempo determinato, andassero computate mediante utilizzo quale base di calcolo dei salari contrattuali e non della retribuzione media convenzionale, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l'INPS ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in quanto, diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, nel ricorso in appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], l'Istituto afferma che "nella determinazione della misura dell'indennità di disoccupazione agricola assume come parametro la retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria o nel caso il minimale di legge", il tutto senza produrre alcuna documentazione contabile (DMAG, buste paga) o copia del contratto collettivo richiamato"; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 82-83, 163 n. 6 e 182 c.p.c., in quanto, diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ovvero nullo per difetto di procura, ovvero per omessa produzione della relativa procura notarile richiamata in atti e dunque per inidoneità del mandato alle liti"; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 334/1968, in combinato disposto con la'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con gli artt. 1 e 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, con l'art. 7, commi 1 e 5, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638), con l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 389), con l'art. 4 del d.lgs.16 aprile 1997, n. 146, con l'art. 45, comma 21, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con l'art.63, comma 6, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con l'art. 01, commi 4 e 5 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81), con l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'art. 1, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e con l'art. 2, commi 5 e 153, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto, diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, il combinato disposto delle norme innanzi individuate impone sul piano letterale, sistematico e logico, l'applicazione del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 per il calcolo delle prestazioni previdenziali temporanee di disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo determinato, così come avviene pacificamente per le indennità di malattia, di maternità, le pensioni e il versamento dei contributi degli o.t.d. in agricoltura, alla luce di quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 257/2011 e n. 53/2017 e dalla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di retribuzione pensionabile"; il primo motivo è inammissibilmente prospettato; parte ricorrente si duole che il gravame dell'INPS non avrebbe reso intelligibile la domanda, in violazione dell'art. 434 cod. proc. civ., il quale afferma che l'atto d'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; tuttavia, la circostanza non è dedotta specificamente, poiché la ricorrente non trascrive e non produce l'atto al quale la censura fa riferimento, (fu),,‘,4,3 Lo fLQ eL,J, (4s- inoltre, si rileva sul punto che 'a pag. 2 della sentenza oggetto del gravame, la Corte di merito svolge una premessa che dissipa ogni dubbio in merito alle ragioni su cui l'odierna ricorrente aveva fondato l'appello; la Corte territoriale, infatti, ha preliminarmente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cod. proc. civ., affermando che il ricorso conteneva la specificazione chiara ed esauriente delle ragioni di dissenso dell'appellante rispetto alle conclusioni del primo giudice; il secondo motivo è del pari inammissibile; la ricorrente si duole della mancata declaratoria di nullità del gravame per omesso deposito, nonché per omessa menzione nella documentazione prodotta in appello, da parte dell'appellato, della copia della procura generale ad litem conferita al legale difensore;la censura, avanzata per la prima volta in questa sede, è genericamente prospettata, atteso che parte ricorrente non trascrive né produce, e nemmeno localizza l'atto difensivo con cui ha formulato tale eccezione nel giudizio d'appello, ma si limita ad alcune considerazioni generali sull'insanabilità del vizio di omesso deposito della procura generale ad litem, richiamando giurisprudenza di questa Corte; atteso che la sentenza impugnata non fa menzione della questione di diritto sollevata col secondo motivo, va data continuità al pacifico orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì - in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis, Cass.n. 6945 del 2018); il terzo motivo è infondato; la ricorrente si duole del fatto che il Giudice dell'appello abbia disposto la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola in suo favore applicando quale parametro il salario contrattuale in luogo del salario medio convenzionale, ma, tale critica è contraddetta dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità affermatosi a partire da Cass. n. 40400 del 2021, il quale si è attestato sul principio di diritto in base al quale in tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968; il legislatore ha infatti inteso sostituire tale ultimo criterio, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in I. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in I. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della I. n. 247 del 2007, dovendosi escludere che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della I. n. 296 del 2006, all'art. 8, della I. n. 334 del 1968, possa avere significato la reintroduzione del precedente sistema del salario medio convenzionale; in definitiva, il ricorso va rigettato, le spese del presente giudizio sono compensate, stante la recente sopravvenienza dell'indirizzo qui seguito;tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma d