CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natc\il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 15 novembre 2021 ha confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Foggia il 14 ottobre 2018 ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 e 5 cod. pen. per avere, in concorso con altri, sottratto energia elettrica alla società distributrice, fatto commesso il 6 aprile 2018. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 163 cod. pen. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e risulta immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso, con il quale si denuncia essenzialmente la omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto l'imputato ha già riportato una precedente condanna per reato della stessa specie (furto aggravato commesso fino al 12 aprile 2013) in relazione al quale ha già usufruito del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. L'art. 164 cod. pen. prevede espressamente che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa, in linea di principio, più di una sola volta, ma il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre un'ulteriore sospensione condizionale qualora la pena da applicare, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. La Corte di appello, nel rigettare il motivo in questione, ha già spiegato che la pena irrogata calcolata nel minimo edittale, nonostante non superi la soglia di cui all'art. 163 cod. pen., non consente di concedere la sospensione condizionale, avuto riguardo alla recidiva specifica ed infraquinquennale e al comportamento dell'imputato, con esclusione di una prognosi favorevole della sua condotta futura. Inoltre, va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte (principio già espresso in riferimento all'appropriazione indebita, che a seguito del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha previsto la procedibilità a querela della persona offesa). Ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), della somma in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende