CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07113/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'ad 640 cod. pen., citando, peraltro, precedenti giurisprudenziali nel primo caso non pertinenti inel secondo caso inesistenti, oltre ad essere manifestamente infondato perché in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Rv. 279484 - 01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Rv. 269429 - 01), non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che alle pagg. 4-8 della sentenza impugnata ha spiegato le ragioni del proprio convincimento in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato a lui ascritto, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata assunzione di una prova decisiva e il travisamento della prova sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis