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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 09359/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24356/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 243/2021,depositata il 23/03/2021 , R.G.N. 223/2020 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PREMESSOCHE

1. con sentenza 23 marzo 2021, la Corte d’appello di Bologna ha accertato l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condannato la prima alla restituzione, in favore del secondo, della somma lorda di € 817.356,23, a titolo di retribuzioni e competenze non dovute;

2. in esito all’argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte felsinea ne ha ritenuto l’assunzione, con la qualifica di responsabile di stabilimento, meramente formale, per essere ella sciolta da ogni vincolo di subordinazione, siccome contitolare dell’impresa ed esercitando (con la madre e la sorella Elena, compartecipi del capitale azionario in misura del 13,33% ciascuna) il controllo sulla società, pure avendo in essa ricoperto le cariche di vice –presidente e di amministratore delegato;

3. con atto notificato il 22 settembre 2021 la predetta ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso;

4. prima dell’odierna adunanza (in data 11 gennaio 2023) la ricorrente ha depositato atto di rinuncia per conciliazione a spese compensate, accettata dal difensore del Fallimento, munito di idonea procura speciale;

5. ricorrono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 e 391, ultimo comma c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, con esclusione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, in assenza dei presupposti (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560;Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24356/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 243/2021,depositata il 23/03/2021 , R.G.N. 223/2020 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PREMESSOCHE 1. con sentenza 23 marzo 2021, la Corte d’appello di Bologna ha accertato l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condannato la prima alla restituzione, in favore del secondo, della somma lorda di € 817.356,23, a titolo di retribuzioni e competenze non dovute; 2. in esito all’argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte felsinea ne ha ritenuto l’assunzione, con la qualifica di responsabile di stabilimento, meramente formale, per essere ella sciolta da ogni vincolo di subordinazione, siccome contitolare dell’impresa ed esercitando (con la madre e la sorella Elena, compartecipi del capitale azionario in misura del 13,33% ciascuna) il controllo sulla società, pure avendo in essa ricoperto le cariche di vice –presidente e di amministratore delegato; 3. con atto notificato il 22 settembre 2021 la predetta ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso; 4. prima dell’odierna adunanza (in data 11 gennaio 2023) la ricorrente ha depositato atto di rinuncia per conciliazione a spese compensate, accettata dal difensore del Fallimento, munito di idonea procura speciale; 5. ricorrono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 e 391, ultimo comma c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, con esclusione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, in assenza dei presupposti (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560;Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo.
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