CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 34214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, reiettiva di incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorrente fa unicamente questione intorno alla mancata notificazione dell'estratto contumaciale riguardante la sentenza di primo grado, confermata in appello in punto di penale responsabilità, senza muovere alcuna censura in ordine allo svolgimento del giudizio di gravame, la cui regolare celebrazione sana l'eventuale antecedente vizio di notificazione, dal momento che il decreto di citazione in appello costituisce dell'estratto contumaciale un valido equipollente a tutti gli effetti (Sez. 1, n. 11307 del 10/05/1978, Millos, Rv. 139987-01); Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il