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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36482/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 01/03/2023 della Corte di appello di Catania,\, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per l'imputato Lao l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 10 marzo 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato, per quanto d'interesse, la sentenza in data 31 marzo 2021 del Tribunale di Siracusa che aveva condannato gli imputati alle pene di legge come segue: [OSCURATO:PERSONA] per i reati dei capi b), art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, c), art. 110, 56, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, f) art. 110, 56-629, 416 bis.1 cod. pen., ed h), art. 61 n. 2, 81 cpv cod. pen., art. 2 e 4, commi 1 e 2, art. 7 legge n. 895 del 1967; [OSCURATO:PERSONA] per il reato del capo b); [OSCURATO:PERSONA] per i reati dei capi c) ed h).

2. Monaco eccepisce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché erano state negate le attenuanti generiche ed era stata applicata la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione per il diniego delle generiche.

Lao deduce con il primo motivo la violazione di legge perché il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto e perché il suo nome non compariva nei colloqui intercettati; con il secondo l'omessa motivazione sulla circostanza che il G.i.p. aveva escluso la responsabilità in sede di misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

La motivazione della Corte di appello in ordine al diniego delle generiche per Monaco e [OSCURATO:PERSONA] è ineccepibile avuto riguardo all'oggettiva gravità dei fatti e alla persistenza negazione degli addebiti.

I ricorrenti non si sono confrontati con tale decisione e non hanno allegato elementi di valutazione favorevoli, eventualmente pretermessi dal giudice di merito.

Per la recidiva di Monaco, la motivazione relativa alla conferma è implicita se solo si considera il nutrito certificato del casellario giudiziario, da cui emerge un curriculum criminale che parte dal 1975.

Corretto risulta quindi l'accertamento della recidiva reiterata e infra-quinquennale, a fronte del quale, ancora una volta, l'imputato non ha allegato nessun concreto elemento di valutazione favorevole.

Del pari ineccepibile è la motivazione rispetto alla posizione di Lao, perché, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, la Corte territoriale ha richiamato, in particolare, la conversazione nella quale altri soggetti avevano fatto riferimento al trasporto di sostanza stupefacente da Milano, che aveva portato all'arresto anche di Monaco, spiegando che lui e Lao, viaggiando a bordo di un mezzo diverso, erano riusciti a traghettare con il carico di stupefacente ma avevano fortemente rischiato di essere arrestati anche loro.

A differenza di quanto prospettato dalla difesa, dalla sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto, non si traggono elementi di valutazione utili per Lao, perché quella sentenza aveva avuto a oggetto un reato estorsivo.

Il primo motivo di ricorso non si confronta quindi con la motivazione della sentenza impugnata alle pag. 6, 7 e 8, ove vi è ampia ricostruzione in fatto alla luce del compendio captativo, il cui contenuto non è oggetto di contestazione.

Il secondo motivo, che muove da una valutazione contrastante tra il G.i.p. e il Tribunale, arriva a proporre una ricostruzione alternativa inammissibile in questa sede.

Il ricorrente ha evidenziato che Monaco e il coimputato erano stati arrestati nel viaggio di ritorno, avendo commesso il fatto con autonoma organizzazione di mezzi e senza scambi telefonici.

Sennonché, tale circostanza non è coerente con la specifica conversazione sopra riportata in cui si dava atto che Lao era pienamente coinvolto e che solo per un motivo fortuito non era stato arrestato.

La circostanza secondo cui il G.i.p. non aveva ravvisato i gravi indizi di colpevolezza per il reato del capo c) è, quindi, del tutto irrilevante, perché i Giudici di merito, oltre alla decisiva conversazione sopra indicata, hanno valorizzato anche la conversazione n. 3265 del 13 maggio 2017 tra Monaco e il coimputato, nella quale il primo tranquillizzava il secondo in merito alla nuova trattativa in corso con i palermitani, avendo il denaro necessario all'acquisto, grazie agli investimenti di Nino e Pippo, cioè di Rubbino e Lao.

Questi aveva riconosciuto che Monaco si riferisse a lui e a Rubbino, ma non aveva saputo offrire alcuna spiegazione alternativa plausibile del tenore della conversazione.

I Giudici di merito hanno quindi accertato il pieno coinvolgimento di Lao nel reato del capo c), relativo al tentativo di acquisto di stupefacenti dai palermitani.

La sentenza resiste alla censura sollevata, perché il ricorrente non ha allegato elementi di giudizio idonei a disarticolare il ragionamento dei Giudici di merito.

La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 01/03/2023 della Corte di appello di Catania,\, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per l'imputato Lao l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 10 marzo 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato, per quanto d'interesse, la sentenza in data 31 marzo 2021 del Tribunale di Siracusa che aveva condannato gli imputati alle pene di legge come segue: [OSCURATO:PERSONA] per i reati dei capi b), art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, c), art. 110, 56, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, f) art. 110, 56-629, 416 bis.1 cod. pen., ed h), art. 61 n. 2, 81 cpv cod. pen., art. 2 e 4, commi 1 e 2, art. 7 legge n. 895 del 1967; [OSCURATO:PERSONA] per il reato del capo b); [OSCURATO:PERSONA] per i reati dei capi c) ed h). 2. Monaco eccepisce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché erano state negate le attenuanti generiche ed era stata applicata la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione per il diniego delle generiche. Lao deduce con il primo motivo la violazione di legge perché il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto e perché il suo nome non compariva nei colloqui intercettati; con il secondo l'omessa motivazione sulla circostanza che il G.i.p. aveva escluso la responsabilità in sede di misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. La motivazione della Corte di appello in ordine al diniego delle generiche per Monaco e [OSCURATO:PERSONA] è ineccepibile avuto riguardo all'oggettiva gravità dei fatti e alla persistenza negazione degli addebiti. I ricorrenti non si sono confrontati con tale decisione e non hanno allegato elementi di valutazione favorevoli, eventualmente pretermessi dal giudice di merito. Per la recidiva di Monaco, la motivazione relativa alla conferma è implicita se solo si considera il nutrito certificato del casellario giudiziario, da cui emerge un curriculum criminale che parte dal 1975. Corretto risulta quindi l'accertamento della recidiva reiterata e infra-quinquennale, a fronte del quale, ancora una volta, l'imputato non ha allegato nessun concreto elemento di valutazione favorevole. Del pari ineccepibile è la motivazione rispetto alla posizione di Lao, perché, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, la Corte territoriale ha richiamato, in particolare, la conversazione nella quale altri soggetti avevano fatto riferimento al trasporto di sostanza stupefacente da Milano, che aveva portato all'arresto anche di Monaco, spiegando che lui e Lao, viaggiando a bordo di un mezzo diverso, erano riusciti a traghettare con il carico di stupefacente ma avevano fortemente rischiato di essere arrestati anche loro. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, dalla sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto, non si traggono elementi di valutazione utili per Lao, perché quella sentenza aveva avuto a oggetto un reato estorsivo. Il primo motivo di ricorso non si confronta quindi con la motivazione della sentenza impugnata alle pag. 6, 7 e 8, ove vi è ampia ricostruzione in fatto alla luce del compendio captativo, il cui contenuto non è oggetto di contestazione. Il secondo motivo, che muove da una valutazione contrastante tra il G.i.p. e il Tribunale, arriva a proporre una ricostruzione alternativa inammissibile in questa sede. Il ricorrente ha evidenziato che Monaco e il coimputato erano stati arrestati nel viaggio di ritorno, avendo commesso il fatto con autonoma organizzazione di mezzi e senza scambi telefonici. Sennonché, tale circostanza non è coerente con la specifica conversazione sopra riportata in cui si dava atto che Lao era pienamente coinvolto e che solo per un motivo fortuito non era stato arrestato. La circostanza secondo cui il G.i.p. non aveva ravvisato i gravi indizi di colpevolezza per il reato del capo c) è, quindi, del tutto irrilevante, perché i Giudici di merito, oltre alla decisiva conversazione sopra indicata, hanno valorizzato anche la conversazione n. 3265 del 13 maggio 2017 tra Monaco e il coimputato, nella quale il primo tranquillizzava il secondo in merito alla nuova trattativa in corso con i palermitani, avendo il denaro necessario all'acquisto, grazie agli investimenti di Nino e Pippo, cioè di Rubbino e Lao. Questi aveva riconosciuto che Monaco si riferisse a lui e a Rubbino, ma non aveva saputo offrire alcuna spiegazione alternativa plausibile del tenore della conversazione. I Giudici di merito hanno quindi accertato il pieno coinvolgimento di Lao nel reato del capo c), relativo al tentativo di acquisto di stupefacenti dai palermitani. La sentenza resiste alla censura sollevata, perché il ricorrente non ha allegato elementi di giudizio idonei a disarticolare il ragionamento dei Giudici di merito. La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] d
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